Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25347 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. III, 20/09/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/09/2021), n.25347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30841-2018 proposto da:

S.A., M.M., M.R., T.M.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

8018440587, MINISTRO DELL’INTERNO, (OMISSIS), M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 601/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 2/10/2017;

udita la relazione della causa volta nella pubblica udienza del

10/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi del ricorso, assorbiti gli altri due.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2001 S.A., M.R., M.M., M.G. e T.M. convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno chiedendo il risarcimento del danno parentale subito in seguito alla morte di M.D. (avvenuta ad (OMISSIS)), ucciso da colpi d’arma da fuoco esplosi da ignoti (nelle note istruttorie venne dedotto che il medesimo sarebbe stato ucciso da personale della Polizia di Stato in servizio di vigilanza stradale in un posto di blocco sulla strada statale (OMISSIS)), mentre veniva trasportato a bordo di un’auto civetta dei Carabinieri in seguito al suo arresto.

Le Amministrazioni convenute eccepirono, per quanto in questa sede ancora rileva, l’inammissibilità della domanda, in quanto gli attori non avevano esposto nell’atto introduttivo i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.

Concesso il termine richiesto dagli attori ex art. 180 (indicato, per evidente lapus calami, come 170: nella sentenza di primo grado) c.p.c. (nella formulazione al tempo vigente) e assegnati i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 (nella formulazione al tempo vigente), il Giudice istruttore rigettò le richieste di ammissione dei mezzi di prova avanzate dagli attori con successiva memoria.

Con sentenza n. 328/05, il Tribunale di Reggio Calabria, qualificata la domanda proposta dagli attori quale azione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., la rigettò nel merito, ritenendo non sufficientemente dimostrata la colpa omissiva della Amministrazioni convenute.

Gli attori interposero appelli, deducendo, per quanto ancora rileva, di aver adeguatamente e tempestivamente allegato in giudizio i fatti costitutivi della pretesa azionata e che le successive memorie avevano solo meglio circostanziato gli eventi di lite; lamentarono, altresì, la lesione del diritto alla prova e l’inversione dell’onere probatorio a loro sfavore.

Si costituirono le Amministrazioni appellate, deducendo la tardività della specificazione della causa petendi in primo grado e la conseguente inammissibilità della domanda.

Con sentenza n. 601/2017, pubblicata il 2.10.2017, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettò il gravame.

La Corte di merito rilevò la nullità della domanda “quale posta fino alle note autorizzate del 2.4.2002 in atti e la relativa improcedibilità del giudizio di prime cure”. In particolare, affermò che l’eccezione d’inammissibilità della domanda attorea proposta dalle convenute e riproposta con la comparsa di risposta in appello coglieva nel segno, in quanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto imporre l’integrazione della domanda con termine perentorio e gli attori avrebbero dovuto sollecitare il giudice al riguardo; difetto di tali attività, non essendo stata la domanda sufficientemente precisata nei tempi e nei modi previsti dalla legge, il Giudice del gravame ritenne di doversi limitare ad una pronuncia di rigetto in rito della domanda.

Avverso detta sentenza T.M., S.A., M.R. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi.

Non hanno svolto attività in questa sede M.G., la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c., in correlazione con gli artt. 324 e 343 c.p.c.

Ad avviso delle ricorrenti, la Corte di appello, rilevando d’ufficio la nullità della domanda “quale posta fino alle note autorizzate del 2.4.2002”, avrebbe violato il giudicato di segno contrario promanante dalla pronuncia di prime cure. Il Tribunale reggino, infatti, avrebbe implicitamente rigettato l’eccezione in tal senso formulata dalle Amministrazioni convenute, laddove ha affermato che “appare inevitabile ritenere cristallizzato il thema decidendum come operato nell’atto introduttivo del giudizio, eventualmente come precisato dall’attore nelle memorie dell’aprile 2002”. Da ciò conseguiva l’onere di proporre impugnazione incidentale in capo agli appellati, in mancanza della quale, secondo h ricorrenti, avrebbe dovuto ritenersi precluso l’esercizio del potere di rilievo officioso della nullità della domanda, stante il giudicato formatosi sul punto.

In sostanza, le ricorrenti intendono far valere un’eccezione di giudicato interno, formatosi per acquiescenza degli appellanti, sulla non inammissibilità della domanda riproposta in primo grado.

1.1. Si osserva che, in primo grado, le Amministrazioni convenute avevano chiesto, “ritenuta l’insussistenza delle condizioni dell’azione, dichiarare inammissibile la domanda o quanto meno rigettarla”, in ragione della ritenuta incertezza della causa petendi.

Va puntualizzato che, con la comparsa di risposta, le convenute avevano sostenuto che gli attori avevano “ome(sso) di ricostruire la dinamica dell’accaduto e quindi, di affermare i fatti costitutivi del loro preteso diritto”, limitandosi a riferire i contenuti di una tesi di parte e di contraddittorie notizie di stampa sull’accaduto.

Gli attori, con le note autorizzate depositate in data 2.4.2003, avevano, per quanto ancora rileva in questa sede, precisato che “… Il fatto lesivo è ben altro. Lo Stato, si ripete, per mezzo delle proprie forze di Polizia, trattolo in arresto il M., ammanettandolo, condottolo a bordo di una autovettura nella disponibilità degli operanti, s’e’ reso responsabile dell’omicidio dello stesso omettendo di porre in essere evidentemente dopo averlo privato della libertà e della facoltà di difendersi di avvertire il pericolo e sfuggirlo – tutte le più opportune cautele affinché l’incolumità personale dello stesso fosse adeguatamente tutelata. In altri, termini, tratto in arresto il M., gli operanti avrebbe dovuto – ed evidentemente non vi hanno provveduto – adottare ogni e più opportuna cautela al fine di impedire che, ai danni dello stesso cittadino, privato della libertà, fosse posto in essere, ad opera di soggetti estranei alle forze dell’ordine, e/o ad appartenenti alle forze medesime, un evento lesivo dell’incolumità personale. Ecco ciò che si denuncia: una vera e propria esecuzione verificatasi e resa possibile a causa del comportamento doloso dello Stato convenuto che, trascurando di adottare la richiesta ordinaria diligenza, ha(…) esposto la vita del M., a serio pericolo, purtroppo tragicamente materializzato”. Inoltre (e tanto viene riportato testualmente nella sentenza di primo grado, come il brano appena riportato, v. p. 5-6- di tale atto), gli attori avevano chiesto al Tribunale adito di “ritenere e accertare la responsabilità dello Stato in ordine all’assassinio di M.D., limitandosi a valutare serenamente la circostanza oggettiva della mancata certa individuazione dei responsabili”.

La causa era stata quindi rinviata con la concessione dei termini per il deposito di ulteriori memorie ex art. 183 c.p.c., comma 5, e successivamente per le richieste istruttorie, formulate dagli attori con memoria depositata in data 11.4.2003; infine, ritenuta matura per la decisione, previa fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa era stata decisa.

1.2. Va evidenziato che, nella specie, il Tribunale ha indirettamente ma chiaramente disatteso l’eccezione di rito proposta dalle Amministrazioni convenute, avendo il predetto Giudice esaminato analiticamente la “condotta processuale” degli attori quanto alla precisazione della domanda e alle connesse preclusioni in rito (v. sentenza di primo grado, p. 7-11), concludendo espressamente nel senso che “appare inevitabile ritenere cristallizzato il thema decidendum come operato nell’atto introduttivo dei giudizio, eventualmente come precisato dall’attore nella memori(a) dell’Aprile 2020, di cui alle conclusioni citate” ed ha poi rigettato nel merito la domanda.

Da quanto sopra evidenziato consegue che le Amministrazioni, vittoriose in relazione all’esito primo grado della lite, avrebbero dovuto proporre impugnazione incidentale sull’eccezione in rito indirettamente disattesa, al fine di impedire il formarsi del giudicato interno che preclude la rilevazione officiosa dell’eccezione ex art. 345 c.p.c., comma 2, non essendo sufficiente la mera riproposizione dell’eccezione, come pure sostenuto dal P.G..

Peraltro, la situazione non muta nel caso – diverso da quello all’esame – in cui il giudice, nel pronunciare nel merito, rigettando la domanda, ometta di decidere su un’eccezione di rito proposta dal convenuto, nel senso che se ne disinteressi completamente. In tale ipotesi, il giudice non solo ha violato l’art. 276 c.p.c., ma il suo disinteresse, a differenza di quello su un’eccezione di merito, non si presta affatto solo ad una valutazione astratta di infondatezza dell’eccezione ma senza alcuna possibilità di considerarla come effettiva, potendo il giudice solo avere scelto la soluzione più liquida. In questo caso, poiché l’eccezione di rito doveva esaminarsi prima del merito e ne condizionava l’esame, il silenzio del giudice si risolve però – ancorché la sua opinione sull’eccezione di rito non sia stata manifestata e possa in ipotesi essere espressione di scelta della soluzione più liquida in un error in procedendo, cioè nell’inosservanza della regola per cui il merito si sarebbe potuto esaminare solo per il caso di infondatezza dell’eccezione di rito.

La violazione di tale regola, in quanto ha inciso sulla decisione, esige allora – anche in tal caso – una reazione con l’appello incidentale e non la riproposizione dell’eccezione di perché è necessario che essa venga espressa con un’attività di critica del modus procedendi del giudice di primo grado, che necessariamente avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di rito (Cass., sez. un., 12/05/2017, n. 11799).

1.3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, non avendo le Amministrazioni appellate proposto ricorso incidentale, il primo motivo è fondato e va, pertanto, accolto.

2. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame dei restanti motivi.

3. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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