Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25347 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 09/10/2019), n.25347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23-2015 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI DONNA

OLIMPIA 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PETRELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO PIPARO;

– ricorrente –

contro

ANNI VERDI ONLUS IN LIQUIDAZIONE GENERALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.G.BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/11/2014

R.G.N. 36489/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO PIPARO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Dott. A.F. propose opposizione allo stato passivo dell’ASSOCIAZIONE ANNI VERDI ONLUS in liquidazione generale, depositato e reso esecutivo presso la Prefettura di Roma il 7 aprile dell’anno 2008. Il ricorrente fece presente di essere stato dipendente, come fisioterapista, dell’Associazione e di avere proposto ricorso contro la medesima davanti al giudice del lavoro di Roma al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della natura subordinata di detto rapporto, con la condanna di parte convenuta al pagamento delle rivendicate differenze retributive. Tale giudizio era stato definito con sentenza in data 11 ottobre 2007, in seguito notificata e quindi passata in giudicato, con la quale, accertata l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 1 aprile 1981 sino al 31 dicembre dell’anno 2003, era stata tuttavia dichiarata la nullità della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, per difettose e carenti allegazioni in proposito.

Attesa l’insorgenza della procedura di liquidazione dell’ASSOCIAZIONE ANNI VERDI, A.F. aveva presentato istanza di insinuazione al passivo per il riconoscimento e l’attribuzione delle anzidette differenze retributive, istanza tuttavia rigettata con provvedimento del commissario liquidatore, comunicato il 3 maggio dell’anno 2008. Di conseguenza, aveva proposto opposizione L. Fall., ex art. 209 avverso tale mancata ammissione, chiedendo al Tribunale di Roma di accettare e dichiarare la natura subordinata del suddetto rapporto di lavoro dall’aprile dell’anno 1981 sino al 31 dicembre 2003, di ammettere in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 1 la somma complessiva di Euro 107.338,67 a titolo di differenze retributive spettanti (al netto quindi dell’importo di 137.431,15 Euro, già percepiti a titolo di compenso da.lavoro autonomo), oltre accessori di legge, 13a mensilità ed altro, con vittoria altresì delle spese processuali.

Il Tribunale di Roma, con motivato decreto in data 28 gennaio / 11 novembre 2014, pubblicato mediante deposito in cancelleria il 28 novembre 2014 (cfr. la copia conforme in data 16 – 19 dicembre 2014), disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, rigettava la domanda avanzata dal sig. A., condannato quindi al rimborso delle spese processuali in favore dell’Associazione Anni Verdi ONLUS in liquidazione generale.

Secondo il Tribunale, preliminarmente andava rilevata l’inutilizzabilità in questo procedimento della sentenza pronunciata dal giudice del lavoro in data 11 ottobre 2007, che non aveva alcuna efficacia di giudicato nei confronti della parte opposta. Infatti, il giudizio svoltosi davanti al giudice del lavoro, introdotto con ricorso del 7 novembre 2005, perciò ancor prima dell’inizio della procedura di liquidazione (11-05-2007), era stato definito con la sentenza dell’11-10-2007, notificata il 12-03-2008 al commissario liquidatore, al quale tuttavia in precedenza non era stata notificata la pendenza del suddetto giudizio, però mai interrotto con successiva riassunzione nei confronti del commissario, sicchè la relativa pronuncia non spiegava alcuna efficacia nei confronti della liquidazione generale dell’Associazione.

Peraltro, alla stregua della istruttoria svolta e della prodotta documentazione, il Tribunale riteneva accertata la natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro, in relazione al quale veniva anche disattesa l’eccezione di prescrizione opposta da parte resistente in ordine ai crediti ex adverso vantati. Nondimeno, alla luce delle risultanze contabili acquisite in base all’espletata c.t.u., le somme di danaro già percepite dal ricorrente erano risultate maggiori di quelle a lui spettanti a titolo di retribuzione, sicchè nulla in proposito gli era dovuto. Tra l’altro, secondo il Tribunale capitolino, quanto ai contributi previdenziali non versati, andava rilevato che la retribuzione spettava giuridicamente al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, ma con erogazione al netto delle stesse e dei correlativi versamenti all’Istituto previdenziale e all’Erario, in favore/in nome e per conto del lavoratore. Nella specie, quanto all’ammissione del credito del lavoratore, in mancanza di una conferente allegazione in proposito non c’era controversa in merito, essendo irrilevante il mero riferimento nel corpo dell’atto di citazione al mancato versamento dei contributi previdenziali. Quanto, poi, all’ipotizzato lavoro full-time, la deduzione sul punto dell’attore risultava smentita dal contenuto dello stesso suo ricorso, con l’indicazione del numero di ore lavorate per ogni anno, il cui notevole divario contrastava altresì con l’asserito dedotto tempo pieno, essendo incomprensibile come in un rapporto full-time vi potessero essere enormi differenze da un anno all’altro con riferimento al numero delle ore lavorate. Quanto, infine, alla pretesa di considerare come orario lavorato anche il tempo necessario per recarsi da un paziente all’altro, la stessa appariva in contrasto con l’asserito full-time. In ogni caso, il conteggio operato dal c.t.u. era stato eseguito sul monte ore annuale, specificamente indicato con il ricorso, di modo che o tale indicazione comprendeva già il tempo necessario per gli spostamenti, ovvero la richiesta di ricomprendere quest’ultimo era stata tardivamente proposta. Comunque, il ricorrente non lo aveva minimamente quantificato.

Pertanto, stante la mancanza di alcun credito in capo all’ A., andava rigettata la sua domanda di ammissione la passivo della liquidazione generale. Di conseguenza, le spese del procedimento venivano poste a carico del soccombente.

Avverso il già menzionato decreto A.F. ha proposto ricorso per cassazione (notificato in data 29-12-2014, lunedì) ai sensi della L. Fall., art. 99, affidato a sette motivi, cui ha resistito l’Associazione ANNI VERDI Onlus in liquidazione generale, in persona del liquidatore p.t. avv. Paolo Mereu (“in giudizio personalmente in quanto avvocato iscritto all’albo per il patrocinio innanzi alle magistrature superiori”) come da atto notificato a mezzo p.e.c. in data 29-01-2015. Memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. è stata depositata dalla sola parte ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato nullità del decreto depositato il 28 novembre 2014 e del relativo procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento all’art. 112 cit. codice di rito, per violazione del principio della domanda.

Si lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, che, sebbene riconosciuta nella motivazione del decreto impugnato, non risultava però trasfuso nel corrispondente dispositivo, redatto unicamente in termini di rigetto. Infatti, il ricorrente aveva espressamente richiesto di dichiarare che presso l’ASSOCIAZIONE ANNI VERDI ONLUS di (OMISSIS), e gli istituti cui la stessa era succeduta, era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1 aprile 1981 al 31 dicembre 2003, già accertato con la succitata sentenza n. 22110/ 2007, pronunciata dallo stesso Tribunale di Roma. In via gradata, aveva altresì richiesto di dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il medesimo e l’anzidetta associazione per lo stesso periodo aprile 1981 / dicembre 2003, “con la sentenza che definirà la presente opposizione”.

Sul punto il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. III civ. n. 16152 dell’8 luglio 2010), secondo cui il principio in base al quale la portata oggettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacchè in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo della stessa denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi dalle affermazioni contenute nella sola parte motiva.

Con il secondo motivo è stata poi dedotta la nullità del decreto impugnato, depositato il 28 novembre 2014, nonchè del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio della domanda, in relazione all’art. 360, n. 4 codice di rito.

Anche sul punto si lamenta l’omessa pronuncia da parte del giudice adito in relazione alla pur richiesta condanna alla regolarizzazione dei contributi previdenziali dovuti, attesa la natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro, laddove in motivazione il tribunale aveva opinato un mero riferimento nel corpo della citazione al mancato versamento dei contributi. Per contro, nelle conclusioni formulate era stato chiesto infine di condannare l’ASSOCIAZIONE ANNI VERDI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione della posizione previdenziale di esso signor A.F.. Di conseguenza, il tribunale aveva evidentemente errato nell’omettere una pronuncia su tale espressa richiesta all’uopo avanzata. Pertanto, avendo esso ricorrente incontestatamente percepito una somma di danaro, a titolo di retribuzioneitritelezizee, in relazione alla stessa erano dovuti i contributi previdenziali. Di conseguenza, è stato chiesto, ex art. 384 c.p.c., di condannare la resistente ONLUS a regolarizzare i suddetti contributi, versandoli all’I.N.P.S. o direttamente al ricorrente (in ragione di Euro 86.227,88 per l’ipotesi di calcolo sub A del c.t.u., di Euro 77.369,41 per l’ipotesi di calcolo B, ovvero di Euro 76.222,35 per l’ipotesi di calcolo C), in caso diverso per la cassazione con rinvio a tal proposito.

Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., con riferimento all’art. 2120 c.c..

In relazione ai contributi previdenziali omessi il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2120 nella espletata c.t.u. contabile (la cui relazione non è stata riprodotta, però in violazione soprattutto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). Le somme a suo tempo percepite ed ammontanti a 137.431,15 Euro, oltre ritenuta d’acconto, dovevano considerarsi, secondo il ricorrente, quale retribuzione diretta, su cui andavano calcolati i contributi previdenziali spettanti, somme che dovevano porsi a base del calcolo della retribuzione indiretta. Le somme percepite, al netto, non potevano ritenersi comprensive delle voci retributive, che dovevano formare oggetto, da parte datoriale, di accantonamento, come il t.f.r., o di versamento diretto all’istituto previdenziale, o la tredicesima. Ed erano state anche depositate note di censura all’elaborato peritale del rag. G., con la quantificazione dei contributi previdenziali omessi, non contestati dal c. t. u. nè dall’Associazione nemmeno dallo stesso Tribunale (ammontanti a Euro 86.227, 88 per l’ipotesi del calcolo A, a 77.369,41 per l’ipotesi B e a 76.222,35 Euro per l’ipotesi di calcolo C.

Con il quarto motivo l’impugnata sentenza è stata censurata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro nel settore, prodotti in atti, risalenti agli anni dal 1980 al 2005, con riferimento altresì all’art. 2120 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: “E vizio dedotto al punto precedente (erogabilità del t.f.r. al fine rapporto e non inclusione dello stesso nelle somme erogate al lavoratore) era sussistente anche in relazione alle norme dei CCNL, le quali, parimenti, stabiliscono che le somme erogate all’ A. in costanza del rapporto di lavoro subordinato non possono includere il t.f.r., che dovrà essere quindi corrisposto al momento della cessazione del rapporto…”

A tal riguardo è stato richiamato, in particolare, l’art. 73 del c.c.n.l. 2005 in tema di trattamento di fine rapporto, secondo cui in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta l’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio…. Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la L. n. 297 del 1982.

Con il quinto motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., è stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro di settore, prodotti in atti, del 1980, 1984, 1987, 1990, 1995, 1999 e 2005, con riferimento all’art. 2120 c.c..

“6 motivo: ulteriore profilo – L’art. 66 c.c.n.l. 2005 (tredicesima mensilità) così dispone “A tutto il personale in servizio spetta una 13a mensilità dalla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da tabellare annuo di cui all’art. 50 come da posizione economica diviso 12 e retribuzione individuale di anzianità”. E’ evidente che tale 13a mensilità non è stata mai corrisposta e non è inclusa nelle somme erogate all’ A. in costanza del rapporto di lavoro de qua. Tutti i contratti collettivi dal 1980 in poi riproducono tale norma…”.

Con il settimo motivo di ricorso, formulato testualmente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è stato dedotto il difetto di motivazione in ordine al discostamento del primo giudice rispetto al consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza, allo scopo richiamando il principio affermato da Cass. III sez. penale con sentenza 1 dicembre 1995 n. 1999 (depositata il 23/02/1996), secondo cui “benchè non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello “stare decisis”, essa tuttavia costituisce un valore o una direttiva di tendenza, immanente nel nostro ordinamento, in forza della quale non ci si deve discostare da un’interpretazione consolidata del giudice di legittimità, investito, istituzionalmente, della funzione di nomofilachia, senza una ragione giustificativa. Ne consegue che qualora il giudice anche di legittimità, decida in coerenza con l’orientamento consolidato della Corte regolatrice, egli adempie al dovere di motivazione con il semplice richiamo delle ragioni che sostengono il consolidato indirizzo interpretativo, in precedenza formatosi, sino alla possibilità di motivare “per relationem”, a condizione che vengano proposte questioni di diritto già risolte; che non si debbano modificare “gli arresti” della cassazione in ragione di novità afferenti la disciplina della materia”.

Nella specie il Tribunale non aveva motivato assolutamente il proprio discostamento dagli orientamenti interpretativi della giurisprudenza in forza di quali: il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno deve ritenersi dimostrato non perchè non risulti fornita la prova scritta relativamente alla stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, quanto piuttosto perchè contratto di lavoro subordinato si presume a tempo pieno, salvo prova contraria a carico di parte datoriale; il t.f.r. viene erogato alla fine del rapporto di lavoro ed eccezionalmente può essere corrisposto una sola volta in percentuale al maturato in costanza di rapporto e su domanda dell’interessato; la 13a mensilità deve essere versata al ricorrente, non essendo stata mai corrisposta annualmente; i contributi previdenziali devono essere versati direttamente all’Inps dal datore di lavoro; le ferie devono essere calcolate su base mensile e su un contratto di lavoro a tempo pieno.

Tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti ragioni. In via preliminare, va chiarito, quanto alla memoria depositata per il ricorrente, che secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. II civ., sentenza n. 24007 del 12/10/2017) nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (conforme tra le altre Cass. I civ. n. 28855 del 29/12/2005. V. altresì Cass. II civ., ordinanza n. 30760 del 28/11/2018, secondo cui l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli. In senso analogo Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 17603 del 23/08/2011). Di conseguenza, sono inammissibili tutti i nuovi rilievi formulati con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c. da parte ricorrente, tra cui la questione circa la rilevanza, l’efficacia ed il giudicato promanante dalla sentenza n. 22110/2007, emessa dal giudice del lavoro di Roma contro la convenuta Associazione, all’epoca non in liquidazione, ivi costituita in giudizio, per cui non sarebbe applicabile la L. Fall., art. 43, comma 3, perchè non espressamente richiamato dal successivo art. 200 in tema di l.c.a., trattandosi evidentemente di un error in procedendo, eventualmente rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 4, il cui vizio però andava denunciato, ritualmente ed tempestivamente, oltre che univocamente in termini di nullità, con il ricorso ai sensi e per gli effetti degli artt. 360 e 366 cit. codice (a parte, poi, ogni altra considerazione circa la rilevanza ai fini di questo specifico processo, incardinato contro la Liquidazione generale dell’Associazione, considerato altresì che la sentenza in data 11.10.2007 – pronunciata quindi dopo la messa in liquidazione, risalente all’undici maggio dello stesso anno- poi notificata al commissario liquidatore il 12-03-2008, ed emessa all’esito di ordinario giudizio di cognizione, ancorchè secondo il c.d. rito lavoro, si era limitata ad accertare la sola natura subordinata del rapporto di lavoro svoltosi dall’aprile 1981 al dicembre 2003, però senza alcuna condanna in merito alle pur rivendicate pretese creditorie).

Ciò premesso, invero, segnatamente in relazione ai primi due motivi del ricorso, va rilevato che il Tribunale adito si è pronunciato nei limiti delle proprie attribuzioni, tenuto conto che nel caso di specie trattasi di liquidazione generale del patrimonio di una persona giuridica ai sensi dell’art. 30 c.c. (Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice – v. in part. gli artt. da 11 a 21 di tali disposizioni), laddove specialmente l’art. 16 att. c.c. stabilisce che quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell’ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 201,207,208,209,210,212 e 213 salve le disposizioni seguenti. A sua volta il R.D. n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), all’art. 209 (come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 con l’art. 18, comma 2, e con l’art. 22, comma 2), perciò in base al testo vigente dal primo gennaio 2008 al 18 dicembre 2012, circa la formazione dello stato passivo così testualmente recita: “1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nell’art. 207, comma 2 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l’elenco diventa esecutivo. 2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli artt. 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.

3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito”. La L. Fall., art. 98, quindi, disciplina le impugnazioni, stabilendo in particolare (al comma 1) che contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. Con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l’opposizione è proposta nei confronti del curatore (comma 2). Il successivo art. 99, poi, regola il procedimento (1. Le impugnazioni di cui all’articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento. 2. Il ricorso deve contenere:… 3) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni; 4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti…. 9. Il giudice provvede, anche ai sensi del comma 3, all’ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori.

… 11. Il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. 12. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione).

Alla stregua della succitata normativa speciale, pertanto, le attribuzioni del Tribunale risultavano circoscritte negli anzidetti limiti, sicchè non competeva a quel collegio giudicante pronunciarsi anche sulla pur dedotta natura subordinata del rapporto, una volta ritenuto, ai fini della procedura di liquidazione generale, l’insussistenza del credito vantato dall’opponente in relazione allo specifico dedotto rapporto contrattuale (natura subordinata, peraltro, già accertata con apposita pronuncia all’esito di ordinario giudizio di cognizione).

Peraltro, il ricorrente ha omesso di riportare, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1 (in part. nn. 3 e 6) la sua precedente istanza di insinuazione allo stato passivo relativo alla liquidazione dell’Associazione, poi disattesa con provvedimento comunicato il tre maggio 2008, al fine di consentire il controllo di legittimità, con conseguente possibilità di verificare compiutamente la pretesa, successivamente dedotta davanti al Tribunale (laddove, d’altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, tenuto altresì conto degli anzidetti testuali riferimenti normativi con relativi rinvii, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione al passivo. V. in tal sensi Cass. I civ. n. 5167 del 30/03/2012. Parimenti, secondo Cass. civ. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 26225 del 3/11/2017, nel giudizio di opposizione allo stato passivo che ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione al passivo. Cfr. ancora in senso analogo Cass. I civ. n. 11026 in data 08/11/1997, id. n. 7278 del 22/03/2013, id. n. 1857 del 02/02/2015, nonchè Cass. Sez. 6 – 1, ordinanza n. 22006 del 21/09/2017, secondo la quale la L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs.n. 169 del 2007, configurando il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso impugnatorio, esclude l’ammissibilità di domande nuove, non proposte nel grado precedente, e di nuovi accertamenti di fatto, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione che solleciti l’esame di questioni, di fatto o di diritto, non prospettate, ritualmente e tempestivamente, nel giudizio di opposizione. Conforme Cass. lav. sentenza n. 9341 in data 8/6/2012. V. altresì in senso analogo Cass. I civ. n. 1168 del 2014 in data 20/11/2013 – 21/01/2014).

Ad ogni modo, indipendentemente anche dalla natura impugnatoria, o meno (secondo Cass. I civ. n. 2917 in data 15-02-2016, in tema di liquidazione coatta amministrativa), del giudizio di opposizione allo stato passivo, resta il fatto che per come configurato dalla succitata normativa, il procedimento giudiziario, avuto riguardo alla sequenza delle norme che disciplinano la liquidazione generale del patrimonio della persona giuridica dichiarata estinta, non integra un ordinario giudizio di cognizione, ma unicamente una verifica in ambito giurisdizionale della fondatezza o meno della pretesa fatta valere in via amministrativa.

Ed invero, Cass. I civ. con l’ordinanza n. 21216 del 4 luglio / 13 settembre 2017 ha osservato che anche la qualificazione della liquidazione coatta quale procedimento di natura amministrativa attribuisce allo stato passivo formato dal commissario liquidatore nella vicenda concorsuale e con il deposito in cancelleria, nonostante il difetto di natura giurisdizionale, una funzione di pubblicità, così segnando il momento a partire dal quale può aprirsi una fase giurisdizionale in caso di proposizione di uno dei ricorsi previsti dalla L. Fall., art. 209, richiamando sul punto Cass. sez. un. 25174/2008. “Tale distinzione qualificatoria è invero tradizionalmente giustificata nell’interesse delle parti del procedimento a non subire le regole acceleratorie connesse al controllo impugnatorio dunque instaurabile per la prima volta ritualmente avanti ad un giudice; ma essa stessa non esclude – ancora nell’interesse delle parti e su loro iniziativa facoltativa – che un loro atto anteriore, inserito nel procedimento condotto dall’autorità amministrativa o comunque riferibile alla P.A., assuma da subito una efficacia preordinati va del più ampio statuto di tutela che la legge concorsuale inizia ad assicurare temporalmente e in via generale a tutte con le impugnazioni ovvero le domande tardive di credito o rivendica e restituzione, indirizzate propriamente al giudice;

…così richiamato il diritto applicabile, è possibile osservare che la prospettazione del credito avanzata al commissario nella fase amministrativa o financo e solo l’affermazione della pretesa da tale organo ritenuta implicitamente non rinunciata a causa del suo riscontro in contabilità e al primo esame officioso, si connettono ad uno statuto di tutela già proprio, per tale segmento, di una “domanda” materialmente orientata a permettere, mutandosi in “opposizione”, il controllo giudiziale sulla piena conoscenza dell’atto formato dal commissario, così da consentire al creditore pretermesso in tutto o in parte di dolersene davanti al giudice”. In proposito, va pure richiamato il principio affermato da Cass. I civ. con la sentenza n. 25301 del 11/11/2013, secondo cui nella procedura di liquidazione coatta amministrativa (nella specie ivi esaminata ancora regolata dalla disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 9 gennaio 2006, n. 5 e del D.Lgs. n. 12 settembre 2007, n. 169) la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi della L. Fall., art. 208 ovvero di osservazioni o istanze L. Fall., ex art. 207, comporta l’obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse. Ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell’elenco previsto dalla L. Fall., art. 209, comma 1, assume valore implicito di rigetto, contro il quale, per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi della L. Fall., art. 98 (cfr. in senso analogo anche Cass. sez. un. civ. n. 6060 del 26/03/2015, secondo cui nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, la partecipazione del creditore al procedimento di formazione dello stato passivo, attraverso la formulazione di domande ai sensi della L. Fall., art. 208 ovvero di osservazioni o istanze L. Fall., ex art. 207, è solo eventuale ma, ove esperita, comporta l’obbligo del commissario liquidatore di provvedere su di esse. Ne consegue che il silenzio mantenuto dal commissario liquidatore in ordine alle richieste formulate dal creditore e il mancato inserimento del credito nell’elenco previsto dalla L. Fall., art. 209, comma 1, assume valore implicito di rigetto, contro il quale, Per evitare il formarsi di una preclusione, il creditore deve proporre opposizione allo stato passivo ai sensi della L. Fall., art. 98, mentre, ove sia mancata ogni specifica domanda od osservazione alla comunicazione del commissario liquidatore, resta proponibile la domanda tardiva del credito che non sia stato inserito nel suddetto elenco).

Del resto, la rilevanza della precedente fase amministrativa è desumibile pure dal termine di giorni trenta (L. Fall., art. 99, comma 1), entro cui è possibile proporre le impugnazioni di cui all’art. 98 cit. legge, termine evidentemente perentorio (v. Cass. I civ. n. 30880 del 29/11/2018), con ogni conseguente preclusione in caso di sua inosservanza.

Dunque, sebbene la fase di liquidazione davanti al commissario abbia natura amministrativa, la successiva impugnazione non ne può prescindere, di guisa che la verifica in sede di impugnazione davanti al Tribunale resta limitata a quanto accertato, in positivo o in negativo, dal commissario liquidatore (del resto, anche Cass. I civ. con la succitata sentenza n. 2917 del 26/01 – 15/02/2016, pur avendo dato rilievo alla suddetta fase, escludendo quindi la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, tuttavia ha ipotizzato l’ammissibilità della sola modifica o integrazione dell’istanza eventualmente presentata al commissario: “… al ricorrente deve ritenersi consentito di modificare ovvero integrare l’istanza presentata al commissario liquidatore, L. Fall., ex art. 208, nella fase di opposizione allo stato passivo, che costituisce la prima in cui il creditore concorsuale viene a contatto con un organo giurisdizionale, senza che possano dirsi maturate preclusioni o decadenze di sorta, non previste dalla disciplina che regola la fase esclusivamente amministrativa davanti al commissario. Nella vicenda all’esame della Corte, allora, è documentato che in sede di “domanda di ammissione allo stato passivo” presentata al commissario straordinario della – il 18 aprile 2005, la – chiese l’ammissione al concorso per un determinato importo, comprendente “spese per Euro 5.429,00″; dunque, la precisazione, contenuta nel ricorso in opposizione allo stato passivo, che dette spese erano riferite al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale….., poi divenuto cosa giudicata, deve considerarsi pienamente ammissibile, palesandosi l’erroneità della decisione di inammissibilità della domanda adottato dal giudice adito”).

Pertanto, nel caso qui in esame non è ravvisabile l’omissione di pronuncia denunciata dal ricorrente, visto che con il decreto impugnato il Tribunale ha provveduto nei limiti di quanto attinente alle sue attribuzioni in sede di impugnazione (ex art. 98 cit.) avverso il provvedimento, comunicato il tre maggio 2008, con il quale il commissario liquidatore aveva respinto la domanda dell’interessato, il quale aveva con apposita domanda (pacificamente in atti proposta, ancorchè qui poi, come già rilevato, non riprodotta ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) aveva chiesto di essere ammesso allo stato passivo della liquidazione in forza del credito per differenze retributive, vantato in ragione di complessivi Euro 107.338,67 oltre accessori. Di conseguenza, una volta accertata, pure mediante apposita c.t.u. contabile, l’insussistenza di tale pretesa creditoria, il giudice adito non aveva motivo di pronunciare anche nel relativo dispositivo l’accertamento della natura subordinata del rapporto contrattuale dedotto, sebbene riconosciuta nella parte motiva. Per l’effetto, non avendo riscontrato la fondatezza del suddetto credito, di cui pure all’anzidetta istanza amministrativa, il Tribunale, adito ai sensi della succitata normativa speciale, nemmeno era tenuto a provvedere sulla connessa istanza di condanna dell’Associazione Anni Verdi alla regolarizzazione della posizione previdenziale (peraltro, il ricorrente ha riprodotto unicamente le conclusioni del proprio ricorso al Tribunale, il quale tuttavia ha fatto riferimento nella motivazione dell’impugnato decreto al “mero riferimento nel corpo dell’atto di citazione al mancato versamento dei contributi previdenziali”, senza perciò neanche alcuna specifica pertinente confutazione di detta motivazione, quindi ancora in violazione di quanto, per contro, richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6).

Ugualmente non autosufficienti si appalesano le ulteriori doglianze di cui ai motivi di ricorso dal terzo al sesto, laddove non soltanto si criticano, in effetti, in punto di fatto gli accertamenti compiuti dal giudice di merito, insindacabili perciò in questa sede di legittimità, peraltro adeguatamente motivati con riferimento alle recepite emergenze della consulenza contabile, ma nemmeno è stata compiutamente riprodotta la relazione del c.t.u., cui in effetti si addebitano errori per quanto concerne il t.f.r. e la tredicesima mensilità, con conseguente inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1 (a parte poi l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non risultando dall’indice a pag. 21 del ricorso il deposito del testo integrale dei succitati cc.c.c.n.l.).

Inammissibile, inoltre, appare il settimo motivo, formulato per carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per giunta richiamando a sostegno un principio di diritto, affermato in ambito processuale penale, laddove nel caso di specie il vigente art. 360 c.p.c., n. 5 non contempla più il difetto di motivazione, ma il solo omesso esame di un fatto, in senso storico, rilevante e decisivo per il giudizio, mentre la motivazione può assumere rilievo processuale soltanto ove inferiore al c.d. minimo costituzionale (v. in part. Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014 e successiva analoga giurisprudenza di legittimità), però attraverso la rituale denuncia di vizio di error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione agli artt. 132, n. 4 cit. codice e art. 111 Cost., per giunta univocamente in termini di nullità, laddove poi ogni altra doglianza di cui alla settima censura risulta all’evidenza assorbita dal rigetto dei connessi precedenti sei motivi. Atteso l’esito negativo dell’impugnazione qui proposta, la parte rimasta soccombente va condannata alle relative spese, risultando peraltro anche in presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore di parte controricorrente in complessivi Euro =4000,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in relazione a questo giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuti per il ricorso, a norma dello

stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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