Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25346 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25346
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato NICOTRA
Ferruccio, per legge domiciliata presso la Cancelleria civile della
Corte di Cassazione, piazza Cavour, Roma;
– ricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria, seconda
sezione penale, depositata in data 9 marzo 2009.
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18
ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.M., già difensore di fiducia di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria, seconda sezione penale, depositata in data 9 marzo 2009, con la quale è stata solo parzialmente accolta l’opposizione avverso il decreto di liquidazione degli onorari emesso dalla Corte d’appello della medesima città.
La ricorrente – con ricorso non notificato ad alcuno – lamenta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e difetto di motivazione.
All’esito dell’udienza del 3 febbraio 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 4402 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.
Decorsi i detti termini, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 18 ottobre 2011.
Il Collegio ha raccomandato la redazione della sentenza in forma semplificata.
Dalla attestazione della Cancelleria in data 14 giugno 2011, emerge che nei termini indicati nella richiamata ordinanza interlocutoria, non risulta essere stato depositato presso la Cancelleria della Corte alcun ricorso predisposto secondo le forme del rito civile.
Ne consegue che, non essendosi la ricorrente avvalsa della rimessione in termini disposta da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.
Tale ultima circostanza esime dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011