Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25346 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. III, 20/09/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 20/09/2021), n.25346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristian – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16387-2018 proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI N 3, presso lo studio dell’avvocato MANUELA PATRONO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE, COMUNE DI GAETA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21723/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Z.L. si opponeva a un’esecuzione forzata intrapresa in relazione a un provvedimento di fermo amministrativo adottato con riferimento a cartelle di pagamento emesse per crediti comunali conseguenti a violazioni al codice stradale;

deduceva, per quanto qui rileva, l’inesistenza ovvero nullità della notifica delle cartelle e il difetto dei sottesi verbali di accertamento, mai ricevuti;

il giudice dell’esecuzione disattendeva l’istanza di sospensione ritenendo correttamente notificate le cartelle;

nel giudizio di merito riassunto, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, escludendo la prova della rituale notifica delle cartelle, stante il mancato invio della raccomandata informativa, ed escludendo, altresì, la prova della riferibilità dei verbali e delle relative notificazioni, oggetto di produzione da parte degli enti locali, alle richiamate cartelle;

il Tribunale, pronunciando sull’appello dell’Agenzia delle entrate riscossione, lo accoglieva osservando che le cartelle erano state validamente notificate D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 e che, trattandosi di opposizione c.d. recuperatoria, la stessa, quindi, era inammissibile poiché proposta tardivamente a far data dalle suddette notificazioni;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Z.L. articolando due motivi.

Diritto

RILEVATO

che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 e art. 615 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, oltre al vizio di notifica delle cartelle, era stata dedotta e accertata in prime cure l’estinzione del diritto di credito, con conseguente mancata formazione dei titoli esecutivi, sicché avrebbe dovuto ritenersi sempre proponibile e utilmente proposta l’opposizione all’esecuzione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la domanda di accertamento della nullità dei titoli esecutivi era stata accolta in prime cure senza che fosse seguito appello;

Rilevato che:

il primo motivo è infondato;

questa Corte ha chiarito che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080, e succ. conf.);

le Sezioni Unite hanno specificato che resta ammissibile l’opposizione all’esecuzione, ma per estinzione prescrizionale (a far data dalla violazione) non interrotta dall’invalida notificazione del verbale, ovvero ancora per fatti successivi alla sua emissione anche se antecedenti all’iscrizione a ruolo (pag. 25 dell’arresto): profilo qui non allegato;

quando si deduca, invece, l’estinzione della pretesa sanzionatoria per mancata notifica del verbale di accertamento nei termini previsti, l’azione c.d. recuperatoria, ossia (più propriamente) di prima tutela, resta quella prevista dalla L. n. 689 del 1981 e poi dal D.Lgs. n. 150 del 2011, con relativi termini (pag. 23 dell’arresto);

parte ricorrente espone che “correttamente” il giudice di prime cure aveva rilevato che “il diritto a richiedere le…sanzioni risulta(va) estinto”, con conseguente mancata formazione del titolo esecutivo, atteso che, dall’incarto processuale, non poteva dirsi che i verbali e “relative notifiche”, oggetto di produzione da parte dai Comuni, fossero quelli sottesi alle cartelle (pagg.7-8 del ricorso);

in questo modo la deducente conferma di aver richiesto e ottenuto la prima tutela per estinzione della pretesa creditoria conseguente alla mancata dimostrazione della notifica dei verbali correlati alla cartella esattoriale, e pertanto di aver coltivato fruttuosamente l’azione c.d. recuperatoria, con i relativi e pacificamente non rispettati termini;

i perentori termini in parola non sono logicamente eludibili affermando che si può sempre agire per assenza di titolo: delle due l’una, o quel titolo si è legittimamente formato, e allora non si può agitare il tema della mancata notifica del verbale che avrebbe impedito la suddetta formazione, oppure il credito si è estinto, non essendovi (processualmente prova della) notifica del verbale (o essendovene di una notifica tardiva), e allora è necessario agire, nei termini previsti dalla legge, per fare accertare la menzionata estinzione, diversamente divenendo, tale questione, non più deducibile;

il secondo motivo è parimenti infondato;

il Tribunale, ricostruito che si trattava di azione c.d. recuperatoria, ne ha verificato la tardività, sempre rilevabile anche officiosamente: questo precludeva e assorbiva ogni altro esame e dunque la formazione di ogni diverso giudica, posto, cioè, che la verifica della tempestività della domanda è momento logicamente preliminare;

in altri termini, mentre il giudice di prime cure aveva affermato l’invalidità della notifica delle cartelle, a conclusione opposta è giunto il giudice di appello;

e quest’ultimo, una volta tratta la sua conclusione, non essendo stata esplicitamente vagliata diversamente la tempestività dell’azione – come sarebbe accaduto se, in ipotesi, il Giudice di Pace avesse ritenuto la validità della notifica delle cartelle e però affermato la tempestività della domanda, imponendo l’impugnazione alla controparte che avesse voluto escludere il giudicato sul punto – poteva vagliarla egli stesso, come ha fatto, officiosamente;

raddoppio del c.u.;

non deve provvedersi sulle spese stanti le mancate difese di controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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