Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25346 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25346 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANTO Tommaso, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Giovanni Lo Bello e
Teresa Tornambè, con domicilio per legge presso la cancelleria
civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

ricorrente

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta, depositato il 22 ottobre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Giovanni Lo Bello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto

che la Corte d’appello di Caltanissetta, con de-

creto in data 22 ottobre 2012, ha rigettato la domanda di equa
riparazione proposta in data 14 maggio 2010, ai sensi della
legge 24 marzo 2001, n. 89, da Tommaso Manto per
l’irragionevole durata del procedimento amministrativo presupposto (dinanzi al TAR Palermo) iniziato il 27 luglio 2005;
che la Corte d’appello – detratto, dalla complessiva durata, il periodo successivo al 25 giugno 2008, per non avere il
ricorrente presentato l’istanza di prelievo, ai sensi
dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 – ha
rilevato che il giudizio presupposto ha avuto una durata di
due anni e dieci mesi, sicché non è stato superato il periodo
di tre anni oltre il quale sarebbe stato possibile ipotizzare
il diritto al chiesto indennizzo;
che la Corte distrettuale ha altresì posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali;

2

Giusti;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Manto ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 dicembre
2012, sulla base di un motivo, articolato in quattro profili;
che il Ministero ha resistito con controricorso.

motivazione in forma semplificata;
che con un unico complesso motivo il ricorrente denuncia:
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89
del 2001 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263;
violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008;
che la doglianza è infondata;
che l’esclusione di un ritardo indennizzabile, per essere
il processo a quo

durato meno di tre anni, dipende dall’avere

il giudice a quo,

correttamente, escluso la computabilità del

periodo successivo al 25 giugno 2008 per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo; e ciò in applicazione del
principio secondo cui, in tema di equa riparazione per
l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile
la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25
giugno 2008) di entrata in vigore dell’art. 54 del d.l. 25

3

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una

giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133, che,
avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come presupposto processuale della domanda di equa riparazione, deve
sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della

brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che
l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina
la vanificazione del diritto all’equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo
precedente al 25 giugno 2008 (Caso., Sez. VI-1, 13 aprile
2012, n. 5914);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Ministero, liquidate in euro 293 per compensi, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più

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