Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25345 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1409-2015 proposto da:

D.B.A., B.E.S., R.G.,

BI.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CORONAS, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato UMBERTO CORONAS;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 920/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositatO il 24/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE.

Fatto

IN FATTO

Con decreto reso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 – ter del 24 giugno 2014, la Corte d’appello di Perugia, accolta l’opposizione principale erariale e quella incidentale degli odierni ricorrenti, liquidava in favore di questi ultimi l’importo di Euro 500,00 a titolo di equa riparazione, per la durata irragionevole di un precedente procedimento ex lege citata, svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Roma e poi davanti a questa Corte Suprema di cassazione tra il 15.11.2006 e l’11.12.2012. A base della decisione, la circostanza che il procedimento presupposto (al netto del lasso temporale tra il grado di merito e il giudizio di legittimità) aveva avuto una durata complessiva di cinque anni, con un’eccedenza di un solo anno, tenuto conto che la durata ragionevole avrebbe dovuto essere quella di tre anni per la fase di merito e di un anno per quella di legittimità.

Per la cassazione di tale decreto D.B.A., B.E.S. e R.G. propongono ricorso, affidato a un motivo.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, inserito, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e ss. e art. 3 Cost., art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, per aver giudicato ragionevole una durata triennale del procedimento presupposto di equa riparazione, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte formatasi sul punto.

2. – Il motivo è fondato per una ragione di carattere assorbente, sopravvenuta al decreto impugnato e al ricorso.

Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 36/16, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, e art. 117 Cost., comma 1, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2 – bis, nella parte in cui – stabilendo che il termine è considerato ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado – si applica alla durata del primo e unico grado di merito del processo previsto dalla citata legge per assicurare un’equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all’irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Per consolidata giurisprudenza europea, lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse e, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell’amministrazione della giustizia. L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo preclude al legislatore nazionale, che abbia deciso di disciplinare legalmente i termini di ragionevole durata dei processi ai fini dell’equa riparazione, di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla L. n. 89 del 2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anzichè modellarla sul calco del più breve termine biennale indicato dalla Corte di Strasburgo e recepito dalla giurisprudenza nazionale, in caso di celebrazione sia del grado di merito che di quello di legittimità. Pertanto, la disposizione impugnata, imponendo di considerare ragionevole la durata del procedimento di primo grado regolato dalla L. n. 89 del 2001, quando la stessa non eccede i tre anni, viola i predetti parametri, posto che questo solo termine comporta che la durata complessiva del giudizio possa essere superiore al limite biennale adottato dalla Corte europea e dalla giurisprudenza nazionale per un procedimento regolato da tale legge, che si svolga invece in due gradi.

3. – Accolto il motivo e cassato il decreto impugnato, si rileva la sussistenza delle condizioni per decidere la causa nel merito, applicando così per la durata irragionevole di tre anni (al netto del biennio di durata ragionevole tra grado di merito e giudizio di legittimità) la somma complessiva di Euro 1.500,00 per ciascun ricorrente, in ragione di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

4. – Le spese del grado di merito e del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero intimato, e vanno attribuite con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 1.500,00 per ciascuno di loro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e delle spese, che liquida in Euro 600,00 per il grado di merito e in Euro 800,00 per il presente giudizio di legittimità, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA