Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25345 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 11/11/2020), n.25345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6827-2016 proposto da:

PROVINCIA DI VITERBO, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. FRACASSINI 18, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO VENETTONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA MANILI giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PROIETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO DIOCIAIUTI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1034/2015 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata

il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

con rimessione alla Corte distrettuale;

udito per il ricorrente l’Avvocato VENETTONI che ha chiesto la

procura et litem depositata in udienza e si riporta agli atti;

udito per la controricorrente l’Avvocato DIOCIAIUTI MARIA per delega

dell’Avvocato DIOCIAIUTI MAURIZIO che si riporta al controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.P. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Ronciglione, Provincia di Viterbo, perchè fosse riconosciuto il diritto alla restituzione del canone COSAP pagato dalla contribuente dagli anni 2005 all’attualità, oltre interessi di mora, in ragione dell’assenza di opere visibili che rendessero concreta l’occupazione quale presupposto dell’imposta e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, ritenendo, conseguentemente, lo stesso non dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 7, trattandosi di un accesso carrabile disposto a filo con il manto stradale (passo “a raso”). Il Giudice di Pace, con sentenza n. 107/2013, accoglieva la domanda e condannava Provincia di Viterbo alla restituzione della somma di Euro 439,35, già corrisposta dalla C. a titolo di Cosap. L’ente impositore proponeva appello, contestando la natura “a raso” del passo carrabile, e rilevando che nella fattispecie la domanda attrice presupponeva esplicitamente la richiesta di accertamento dello stato di fatto da porre a necessario fondamento della pretesa restituzione dei canoni, sicchè la sentenza impugnata era illegittima laddove aveva omessa ogni attività istruttoria. L’adito Tribunale, con pronuncia n. 1034 del 2015, rigettava il gravame. Provincia di Viterbo ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi, articolati in più censure. C.P. si è costituita con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia contestualmente: “a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, e della Delib. Consiglio Provincia Viterbo n. 11, del 10 febbraio 2010; b) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia sollevato dalla parte appellante (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); c) violazione della disposizione di cui all’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, nonchè difetto e/o contraddittorietà od illogicità della motivazione”.

La ricorrente rileva che l’adito Tribunale avrebbe completamente omesso ogni disamina ed approfondimento del motivo di gravame di cui al punto “C” dell’atto di appello, nel quale la Provincia di Viterbo poneva in evidenza come la condizione imprescindibile ai fini della valutazione di fondatezza della domanda attrice in primo grado volta alla restituzione del canone Tosap e Cosap pagato fosse un approfondimento giudiziale sulla natura “a raso” o meno dell’accesso gravato dal pagamento, atteso che, secondo la ricostruzione anche della stessa parte attrice, solo la qualificazione dell’accesso come “a raso” avrebbe esentato lo stesso dal pagamento del canone, alla stregua della disposizione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 7. L’omesso esame circa le effettive caratteristiche dell’accesso in questione, presupposto indefettibile per una corretta valutazione e assunzione di decisione sulla domanda attorea, volta alla restituzione dei canoni TOSAP e COSAP dalla stessa pagati e, successivamente, ritenuti non dovuti perchè l’accesso stesso è da ritenersi “a raso” e, pertanto, esentabile dal pagamento in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 4, comma 7, renderebbe meritevole la cassazione della sentenza sul punto.

2. Con il secondo motivo si denuncia contestualmente: “a) violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 7, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, della Delib. Consiglio Provincia Viterbo n. 11, del 10 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 22, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia sollevato da parte appellante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; c) violazione dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, nonchè difetto e/o contraddittorietà od illogicità della motivazione”. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui, con riferimento al motivo di appello di cui al punto “E”, erroneamente si assume che la Provincia di Viterbo abbia evidenziato “la non necessità che la liquidazione del canone avvenisse contestualmente alla concessione dell’accesso”, circostanza assolutamente non corrispondente al contenuto del dedotto motivo di appello, per poi addivenire all’infondato e non motivato assunto giudiziale che l’appellante abbia tralasciato di chiarire, prima di dimostrare, in quali circostanze ed a quale titolo, controparte avesse annualmente corrisposto i canoni in parola. Nel motivo di appello, Provincia di Viterbo aveva dedotto che la doverosità del pagamento non trovava il suo fondamento nel provvedimento amministrativo di autorizzazione all’apertura e/o mantenimento in esercizio dell’accesso, ma bensì sulla caratteristiche strutturali dell’accesso, emergenti anche dalla documentazione posta dall’Amministrazione agli atti del giudizio, del quale il giudice di appello avrebbe omesso qualsiasi valutazione. A tale fine, la ricorrente aveva compiutamente dedotto che ogni autorizzazione di apertura di nuovi accessi, ovvero regolarizzazione agli accessi preesistenti D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 22, presupponeva l’adeguamento del passaggio alle prescrizione tecniche poste dall’ente, anche a garanzia della sicurezza stradale e incolumità pubblica degli utenti della strada. Preliminare al rilascio dell’autorizzazione sarebbe dunque l’adeguamento dell’accesso alle prescrizioni tecniche imposte dall’ente nel c.d. Disciplinare volte a conciliare, tenuto conto dell’ubicazione dell’accesso e delle caratteristiche del tratto stradale interessato, il corretto esercizio del diritto del privato con l’interesse pubblicistico alla sicurezza della circolazione stradale. La mancata indicazione nel provvedimento di “oneri concessori annuali” (TOSAP e COSAP) nulla rileverebbe ai fini della effettiva debenza degli stessi, per essere la detta conseguenza dell’applicazione di disposizioni normative distinte e diverse da quelle che si pongono a fondamento della necessaria emanazione dell’atto amministrativo di autorizzazione all’apertura di accesso e/o regolarizzazione di accesso preesistente. Sarebbero, quindi, da ritenersi illegittime le statuizioni giudiziali che, omettendo ogni doveroso approfondimento sulla natura dell’accesso (“carrabile” o “a raso”), hanno riconosciuto il diritto della C. alla restituzione dei canoni già corrisposti, senza neppure verificare o quanto meno dare una contezza giudiziale dell’effettiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 7, posta dalla C. a fondamento giuridico della propria pretesa restitutoria.

3. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta da C.P. con controricorso. Si deduce che il ricorso per cassazione doveva essere notificato, entro e non oltre, il 4 marzo 2016, ai sensi dell’art. 325 c.p.c.; la richiesta di notifica sarebbe del 4 marzo 2016, ma il ricorso è stato notificato il 5 marzo 2016. L’eccezione è infondata, atteso che nella fattispecie trova applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti nel perfezionamento delle notificazioni per il notificante e il destinatario (v. Cass. SS. UU. 24822 del 2015; Cass. n. 9303 del 2012), con la conseguenza che la notifica del ricorso per cassazione con consegna all’agente notificatore, in data 4.3.2016, deve ritenersi tempestiva.

3.1. Ciò premesso, i motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica.

Con le esposte censure, prospettate contestualmente come violazione di legge e vizio di motivazione, la ricorrente si duole che i giudici di appello non abbiano ritenuto necessario procedere ad accertare lo stato dei luoghi, onde verificare che quello oggetto di causa non era un “accesso a raso”, ma un “passo carrabile”, con la conseguenza che sussistevano i presupposti per la pretesa occupazione abusiva di suolo pubblico, essendo irrilevante l’errata qualificazione nell’atto concessorio del 9.3.2000 dell’accesso come “a raso”. Si lamenta che, erroneamente, i giudicanti avrebbero interpretato i motivi di appello, assumendo che Provincia di Viterbo avesse evidenziato la non necessità che la liquidazione del canone avvenisse contestualmente alla concessione dell’accesso.

3.2. Le doglianze sono fondate per i principi di seguito enunciati.

a) Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”.

Quindi, la nozione normativa di “passo carrabile”, desumibile dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, ai fini dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l’accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi “a filo” con il manto stradale, cosiddetti “a raso”, comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada ” (Cass. n. 16913 del 2007). I passi carrabili “a raso” mancano di opere tali da rendere concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico (Cass. n. 16733 del 2007). Ai fini della tassazione assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l’accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l’interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale.

3.3. Ciò premesso, il giudice del gravame non ha tenuto conto delle deduzioni difensive prospettate da Provincia di Viterbo, la quale aveva lamentato un’occupazione abusiva di suolo pubblico perchè quello oggetto di causa non era un “accesso a raso”, ma un vero e proprio “passo carrabile”, come tale avente le caratteristiche richieste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 44, comma 4, per l’assoggettamento a COSAP, evidenziando nel giudizio di appello l’illegittimità della sentenza di primo grado per omessa attività istruttoria, ossia per omessa valutazione dello stato dei luoghi. Tale accertamento di fatto appare necessario per valutare i presupposti dell’imposizione, tenuto conto anche che la definizione contenuta nel titolo concessorio è in contrasto con quanto prospettato nel corso del giudizio dall’ente impositore.

4. Da siffatti rilievi, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per il riesame al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame al Tribunale di Viterbo, in diversa composizione, il quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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