Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25345 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25345 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUERCIO Concetta, ZUCCARO Giorgia, GAGLIARDO Maria, BARONE
Salvatore, ANSELMO Paolo, RASPANTI Dorotea, GRACI Mattia,
GIAMMANCO Giovanni, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Giovanni Lo Bello e Teresa Tornambè, con domicilio per legge presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

ricorrenti

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

Data pubblicazione: 11/11/2013

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta, de-

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Giovanni Lo Bello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto in data 22 ottobre 2012, ha accolto in parte la domanda
di equa riparazione proposta, ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, da Concetta Guercio e dagli altri istanti indicati in epigrafe per l’irragionevole durata di un procedimento
amministrativo svoltosi (dinanzi al TAR Palermo) dal 25 marzo
1998 al 27 giugno 2011, condannando il Ministero al pagamento,
in favore di ciascuno, della somma di euro 3.500, oltre interessi legali, nonché al rimborso di un terzo delle spese processuali, dopo avere detratto la durata del processo presupposto successiva al 25 giugno 2008, ai sensi dell’art. 54, coma
2, del decreto-legge n. 112 del 2008, per mancanza
dell’istanza di prelievo;

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positato il 22 ottobre 2012.

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
Guercio e gli altri istanti hanno proposto ricorso, con atto
notificato 1’11 dicembre 2012, sulla base di un motivo, articolato in cinque profili;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che va respinta, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente Ministero,
giacché dal contesto del ricorso è possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente
per ben intendere il significato e la portata delle critiche
rivolte alla pronuncia del giudice a quo;
che con un unico complesso motivo – scrutinabile nel merito
perché formulato nel rispetto della prescrizione dettata
dall’art. 366 cod. proc. civ. – i ricorrenti denunciano: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e dell’art. 6, par. l, della CEDU; omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione
dell’art. 11 delle preleggi; violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263; violazione e
falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n.
112 del 2008;
che i ricorrenti lamentano che il decreto impugnato abbia
quantificato in appena euro 3.500 il danno morale richiesto

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che il Ministero ha resistito con controricorso.

con la domanda di equa riparazione, liquidando soltanto euro
500 per ogni anno di ritardo e individuando in sette anni, anziché in nove anni, il periodo da indennizzare;
che i ricorrenti si dolgono, altresì, della parziale com-

che la complessa censura è infondata;
che la determinazione in sette anni circa del periodo di
irragionevole durata (una volta detratto il termine ragionevole di tre anni) dipende dall’avere il giudice a

quo, corretta-

mente, escluso la computabilità del periodo successivo al 25
giugno 2008 per la mancata presentazione dell’istanza di prelievo; e ciò in applicazione del principio secondo cui, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di
prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione
nella parte concernente la durata del giudizio presupposto
successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore
dell’art. 54 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6
agosto 2008 n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come presupposto processuale della domanda di
equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo
amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza
di prelievo non determina la vanificazione del diritto

4

pensazione delle spese di lite;

all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo
con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008
(Cass., Sez. VI-1, 13 aprile 2012, n. 5914);
che la liquidazione del danno non patrimoniale

tamente avvenuta in ragione del lungo periodo in cui non vi è
stato impulso sollecitatorio di parte, giacché la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, nonostante il lungo tempo
trascorso dalla proposizione della domanda, costituisce indice
di scarso interesse alla lite e legittima, pertanto, la liquidazione del risarcimento in misura inferiore rispetto a quella
normalmente ritenuta congrua (Cass., Sez. I, 10 febbraio 2011,
n. 3271);
che la compensazione dei 2/3 delle spese di lite è logica
conseguenza dell’accoglimento solo in parte della domanda;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute
dal controricorrente Ministero, liquidate in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

5

(nell’importo di euro 500 per ogni anno di ritardo) è corret-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 4 ottobre

2013.

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