Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25344 del 12/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 12/12/2016, (ud. 26/05/2016, dep.12/12/2016),  n. 25344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2540/12) proposto da:

E.N. nella qualità di tutore dei minori C. e

R.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dall’Avv.to Costantino Antonio del foro di Como

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to Fausto

Petraglia in Roma, via Dardanelli n. 13;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’Avv.to Francesca Luisa

Revelli del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta in

calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Roma, via Sabotino n. 2;

– controricorrente –

e contro

T.F., P.D. e P.M., rappresentati e

difesi dall’Avv.to Ernestina Lancetti del foro di Como, in virtù di

procura speciale apposta in calce al controricorso e domiciliati

presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza

Cavour snc;

– controricorrenti –

e contro

P.V.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3290

pubblicata il 25 ottobre 2011 e notificata il 13 dicembre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Francesca Luisa Revelli, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2002 B.G., nella qualità di tutore dei minori G. e R.C. e di esecutore testamentario dell’eredità di R.H., evocava, dinanzi al Tribunale di Como, V.E., D. e P.M., T.F. e M.G. chiedendo che venisse dichiarata la simulazione del contratto di compravendita, stipulato tra i convenuti il giorno (OMISSIS), avente ad oggetto la proprietà dei terreni identificati alle particelle (OMISSIS) ed ubicati nel Comune di (OMISSIS) e per l’effetto venisse accertata la proprietà dei predetti fondi in capo alla de cuius R.H. e ai suoi eredi, G. e R.C.; in subordine, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati dalla illecita vendita dei beni ereditari.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali spiegavano domanda riconvenzionale volta all’accertamento della loro proprietà esclusiva dei terreni de quibus per maturata usucapione ventennale, in via subordinata, la condanna dell’attore al pagamento delle migliorie ed addizioni apportate ai fondi, il giudice adito, espletata istruttoria, anche con c.t.u., accoglieva la domanda attorea e per l’effetto dichiarava l’inefficacia dell’atto di compravendita del (OMISSIS) per simulazione assoluta, accertando che i mappati (OMISSIS) appartenevano ad R.H., respinta la domanda riconvenzionale.

In virtù di appello interposto dagli originari convenuti, la Corte di appello di Milano, nella resistenza di E.N., accoglieva il gravame e in riforma della decisione di prime cure, rigettava la domanda di simulazione assoluta del contratto di compravendita del (OMISSIS) e dichiarava l’intervenuta usucapione dei terreni de quibus.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che la mancanza della titolarità dei diritti dominicali venduti, risultante dai registri immobiliari e da clausola contenuta nel contatto di compravendita – ritenuto argomento fondante l’accoglimento della domanda attorea da parte del giudice di prime cure – non costituiva inequivoco riconoscimento dell’altrui diritto di proprietà, ossia l’assenza dell’animus rem sibi habendi, ma soltanto il riconoscimento del venditore di non potere invocare a giustificazione del diritto ceduto un titolo derivativo iscritto nei registri immobiliari. Aggiungeva che dalle prove testimoniali assunte era stato concordemente riferito che da 25/30 anni P.V.E. utilizzava il fondo in questione, avendo realizzato su di esso una baracca, allevandovi per un certo periodo capre e pecore, coltivando un orto, falciando l’erba, facendovi pic-nic con la famiglia, recandovisi “con gran frequenza” e continuando ad andarvi quasi ogni mattina con la barca, unica modalità di accesso, almeno fino al 2003; di converso, era rimasto privo di riscontro l’assunto – sul quale peraltro non erano state dedotte specifiche prove – che il P. avesse cominciato a detenere il fondo come custode.

D’altro canto essendo stato richiesto l’accertamento dell’acquisto a titolo originario della proprietà dai soli aventi causa di P.V.E., ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, andava esaminata la domanda di simulazione, potendo il principio dell’accessione nel possesso operare solo in presenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.

Al riguardo riteneva – diversamente dal giudice di primo grado – che il rapporto di parentela che legava le parti del contratto di vendita non costituisse elemento sufficiente a dimostrare che l’atto fosse simulato in senso assoluto; per contro la cessione del bene, valutata in relazione al frazionamento richiesto ed ottenuto da P.V.E. prima di procedere alla stipula dell’atto del (OMISSIS) e la successiva presa di possesso del fondo da parte dell’acquirente, che provvedeva a farvi eseguire opere di sistemazione, costituivano elementi comprovanti un effettivo interesse, reciproco, a vendere e a comprare, che contraddiceva l’esistenza di un accordo simulatorio. Nè vi era sproporzione del prezzo indicato nella vendita, come verificato dal c.t.u. e, d’altro canto, la limitata entità della somma consentiva anche un pagamento in contanti.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Milano, che si dichiara notificata il 13 dicembre 2011, ha proposto ricorso per cassazione E.N., sempre nella qualità di tutore dei minori C. e R.G. e di esecutore testamentario dell’eredità R.H., sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso gli intimati, con esclusione del solo P.V.E..

Entrambe le parti in prossimità della pubblica udienza hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo il ricorrente lamenta la erronea applicazione degli artt. 1158 e 1362 c.c., nonchè vizio di motivazione, denotando la clausola contenuta nel contratto di compravendita la consapevolezza di tutte le parti (acquirenti e venditore) della circostanza che i terreni fossero intestati e terzi, per cui si trattava di vendita a non domino. Per l’acquisizione del bene il preteso possessore esclusivo avrebbe dovuto trascrivere l’atto di notorietà del 1.6.1996 dinanzi alla Pretura di Menaggio prima di perfezionare la vendita; del resto che le parti fossero a conoscenza di detto atto emerge dallo stesso atto rogato.

Con il secondo mezzo il ricorrente, nel lamentare l’erronea applicazione dell’art. 1158 c.c. e l’omessa pronuncia, oltre a contraddittoria motivazione sulla valutazione delle prove, propone una diversa lettura degli elementi di giudizio acquisiti attraverso le prove orali. In particolare assume che la coltivazione del fondo di per sè è inidonea a dimostrare la signoria sul fondo; del pari l’attività esercitata dal fondo di pesca, che come la prima, sarebbero state esercitate da più persone insieme al P.; così pure la realizzazione di una semplice baracca di cacciatori a dimostrazione dell’uso promiscuo dei fondi. Prosegue il ricorrente affermando che essendo due i fondi, contraddistinti con i mappali (OMISSIS), solo il primo era raggiungibile dal lavo e poteva essere tenuto a prato, mentre il secondo era del tutto scosceso e quindi irrangiungibile e non poteva mai essere stato oggetto di coltivazione.

Con il terzo mezzo il ricorrente denuncia l’errata applicazione degli artt. 1141 e 1144 c.c., oltre a vizio di motivazione, sul dedotto rapporto di custodia. Ad avviso del ricorrente il cartello con la scritta CUSTODE posta sul fondo de quo, oggettivamente documentata, dimostrava la funzione assolta dal P. sulla proprietà R., coincidente con l’incarico di sorveglianza, assai comune nelle zone lacustri. L’esistenza di tale rapporto escluderebbe l’esistenza dell’animus possidendi utile ai fini dell’usucapione.

Con il quarto ed ultimo mezzo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 1414 c.c., oltre a vizio di motivazione, quanto all’accertamento della presenza di un accordo simulatorio: il valore dei beni che rendeva irrisorio il prezzo di vendita, la dichiarazione della sua corresponsione, la parentela e/o affinità fra venditore ed acquirenti; tutti elementi di giudizio ritenuti irrilevanti dal giudice del gravame.

L’esame delle singole censure, nelle quali si articola il ricorso, deve essere preceduto da quello della pregiudiziale verifica d’ufficio della sua procedibilità, attenendo il rilievo ad un indefettibile adempimento prescritto ai fini del corretto radicamento del rapporto processuale.

Va constatato che nel ricorso, notificato nel domicilio eletto dai controricorrenti presso lo stesso procuratore costituito in appello ex art. 149 c.p.c., a mezzo posta con consegna a mani del portiere ed invio di ulteriore raccomandata in data 16 gennaio 2012, si dà atto che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente in data 13 dicembre 2011 (v. pag. 3 del ricorso), ma insieme con il ricorso è stata depositata copia autentica di detta sentenza non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

La previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia della relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (in tal senso v. Cass. SS.UU. 16 aprile 2009 n. 9005; di recente, Cass. 16 maggio 2016 n.9987).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono posta a carico della ricorrente.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida per ciascun gruppo di controricorrenti in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA