Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25344 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25344 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO GIUDICE Salvatore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Giovanni Lo
Bello e Teresa Tornambè, con domicilio per legge presso la
cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour,
Roma;
ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 11/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta, depositato il 9 novembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Giovanni Lo Bello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto’in data 9 novembre 2012, ha dichiarato improponibile la
domanda di equa riparazione proposta, ai sensi della legge 24
marzo 2001, n. 89, da Salvatore Lo Giudice per l’irragionevole
durata del procedimento amministrativo presupposto (dinanzi al
TAR Palermo) successivamente al 25 giugno 2008, mentre ha accolto la domanda per il periodo precedente (dall’il marzo
1998), condannando il Ministero al pagamento della somma di
euro 3.500, oltre interessi legali, nonché al rimborso della
metà delle spese processuali;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il
Lo Giudice ha proposto ricorso, con atto notificato 1’11 dicembre 2012, sulla base di un motivo, articolato in quattro
profili;
che il Ministero ha resistito con controricorso.

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Giusti;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che va respinta, preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente Ministero,

noscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente
per ben intendere il significato e la portata delle critiche
rivolte alla pronuncia del giudice a quo;
che con un unico complesso motivo – scrutinabile nel merito
perché formulato nel rispetto della prescrizione dettata
dall’art. 366 cod. proc. civ. – il ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del
2001 e dell’art. 6, par. 1, della CEDU; omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263; violazione e
falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n.
112 del 2008;
che il ricorrente lamenta che il decreto impugnato abbia
quantificato in appena euro 3.500 il danno morale richiesto
con la domanda di equa riparazione, liquidando soltanto euro
500 per ogni anno di ritardo e individuando in sette anni, anziché in nove anni, il periodo da indennizzare;
che il ricorrente si duole, altresì, della parziale compensazione delle spese di lite;
che la complessa censura è infondata;

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giacché dal contesto del ricorso è possibile desumere una co-

che la determinazione in sette anni circa del periodo di
irragionevole durata (una volta detratto il termine ragionevole di tre anni) dipende dall’avere il giudice a quo, correttamente, escluso la computabilità del periodo successivo al 25

lievo; e ciò in applicazione del principio secondo cui, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la mancata proposizione dell’istanza di
prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione
nella parte concernente la durata del giudizio presupposto
successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore
dell’art. 54 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6
agosto 2008 n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come presupposto processuale della domanda di
equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo
amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza
di prelievo non determina la vanificazione del diritto
all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo
con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008
(Cass., Sez. V1-1, 13 aprile 2012, n. 5914);
che la liquidazione del danno non patrimoniale
(nell’importo di euro 500 per ogni anno di ritardo) è correttamente avvenuta in ragione del lungo periodo in cui non vi è

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giugno 2008 per la mancata presentazione dell’istanza di pre-

stato impulso sollecitatorio di parte, giacché la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, nonostante il lungo tempo
trascorso dalla proposizione della domanda, costituisce indice
di scarso interesse alla lite e legittima, pertanto, la liqui-

normalmente ritenuta congrua (Cass., Sez. I, 10 febbraio 2011,
n. 3271);
che la compensazione di metà delle spese di lite è logica
conseguenza dell’accoglimento solo in parte della domanda;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e

condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Ministero, liquidate in euro 293 per compensi, oltre alle
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

dazione del risarcimento in misura inferiore rispetto a quella

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