Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25343 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/11/2020), n.25343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20782-2013 proposto da:

P.S. rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Scrippelliti,

Elena Bellandi e Ornella Manfredini con domicilio eletto in Roma via

G.G. Belli n. 36 int. 10;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 45/24/12 depositata il 14/06/2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14.1.2020 dal

Consigliere Dott. Catello Pandolfi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo la

sospensione e in subordine l’accoglimento del secondo motivo di del

ricorso;

Udito per la difesa del ricorrente avv. Ornella Manfredini e per la

difesa erariale l’avv. Giovanni Palatiello.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.S., conducente di taxi in Firenze, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 45/24/12 depositata il 14 giugno 2012.

La vicenda trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento (OMISSIS) relativo all’anno d’imposta 2003 con cui l’A.F. contestava un maggior reddito d’impresa ai fini IRPEF.

Il contribuente aveva opposto l’atto impositivo alla CTP di Firenze cha aveva respinto il ricorso. Stesso esito aveva avuto l’appello alla CTR della Toscana, che aveva emesso la sentenza, qui impugnata con il ricorso in esame, basato su tre motivi. Il ricorrente ha anche presentato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo lamenta motivazione insufficiente su alcuni profili in base ai quali l’Ufficio aveva rilevato una ingiustificata difformità tra quanto dichiarato e i redditi ritenuti effettivamente ricavabili dall’attività. Ritiene il ricorrente che la CTR non avesse tenuto conto delle argomentazioni dedotte e si fosse limitata a far proprie acriticamente le valutazioni dell’Ufficio.

In particolare, censurava la rilevanza attribuita dal giudice regionale alla c.d. “resa chilometrica”. Si evince dagli atti che tale parametro è dato dalla risultante della divisione dei ricavi, dichiarati dallo stesso ricorrente, per i chilometri, da lui indicati come percorsi nell’anno 2003, tal che l’Ufficio ne traeva una remunerazione per il P. di Euro 0,70 per ogni chilometro percorso (la c.d. resa chilometrica). Il dato dichiarato veniva, quindi, ritenuto dagli accertatori inattendibile se rapportate alle tariffe stabilite dal “Regolamento Unificato per il servizio di taxi” allegato alla delibera del Consiglio comunale fiorentino n. 432 del 28/05/03, in base al quale il costo per ogni chilometro percorso era indicato in Euro 0,79, fino al 31 marzo 2003 e successivamente in Euro 0,81. Sulla base di tale raffronto ritenevano, infatti, che la resa chilometrica indicata dal contribuente in Euro 0,64, per ogni chilometro percorso, sarebbe stata inferiore al costo per chilometro (quale risultante dal suindicato tariffario) e quindi inverosimile.

Ciò premesso, il ricorrente obiettava che il parametro assunto dall’Ufficio si basava su dati disomogenei in quanto non teneva conto del fatto che la resa chilometrica da lui indicata computava anche i chilometri percorsi “a vuoto”, relativi al tragitto di ritorno dal luogo in cui veniva accompagnato il cliente al punto di stazionamento del taxi, come pure i chilometri percorsi a vuoto, nel caso in cui il cliente, dopo la “chiamata”, non avesse atteso l’arrivo del mezzo. Ed evidenziava che il calcolo dell’Ufficio facesse, invece, riferimento al solo chilometraggio rilevato con il tassametro in funzione e quindi con il cliente a bordo. Delle argomentazione da lui dedotte la CTR non avrebbe dato conto delle ragioni per considerarle irrilevanti.

Sosteneva, ancora, che un criterio di calcolo della resa chilometrica più realistico sarebbe stato quello derivante dalla divisione della tariffa fissa e forfettaria, relativa al percorso tra la Stazione ferroviaria centrale di Firenze e l’Aeroporto di Pisa, per la distanza tra i due siti. La cui risultante era pari ad una resa chilometrica di Euro 0,56/km, compatibile con quella di Euro 0,64/Km da lui indicata, che quindi non poteva ritenersi inattendibile.

Ad avviso della Corte le suindicate considerazioni non giustificano, però, una censura di deficit motivazionale in quanto la sentenza impugnata non ha ignorato le argomentazioni del ricorrente circa il mancato calcolo delle corse “a vuoto”, ma lo ha ritenuto di scarsa incidenza posto che tali percorsi erano verosimilmente brevi, in considerazione del numero cospicuo di piazzole di sosta, ove già si trovava gran parte dei clienti. La CTR ha anche evidenziato che, nei pur modesti limiti in cui tale pregiudizio era rilevabile, esso era, comunque, compensato dall’addizionale sulla tariffa per lavoro festivo, notturno e per trasporto bagaglio.

Inoltre, sempre in seno al primo motivo, il ricorrente ha anche lamentato che la CTR non avesse tenuto conto del legittimo uso promiscuo della vettura anche per ragioni personali e che tale circostanza incideva sul chilometraggio complessivo desunto dal contachilometri, aumentandolo. Tale aspetto non denota, però, alcuna carenza motivazionale dal momento che l’accertamento dell’Ufficio, fatto proprio dal giudice regionale, era basato sul chilometraggio indicato dallo stesso contribuente nella sua dichiarazione dei redditi, tal che appare verosimile desumere, in mancanza di precisazione al riguardo, che il chilometraggio si riferisse solo a quello effettuato per servizio e quindi valutabili ai fini reddituali.

Non significativo, con riferimento alla censura di motivazione insufficiente, è anche la contestazione del ricorrente circa la valutazione del Giudice regionale sulla spesa dichiarata per manutenzione del mezzo, considerata troppo modesta. Tale valutazione appare, invece, ragionevole proprio in considerazione del chilometraggio aggiuntivo, dovuto al legittimo uso anche personale del taxi, ricordato dallo stesso ricorrente, che, verosimilmente, ne accresceva l’usura e quindi la necessità di manutenzione.

In definitiva, il primo motivo non appare suffragato da una motivazione insufficiente, come tale intesa quella che non consenta di desumere l’iter logico seguito dal giudicante a fondamento della pronuncia. Il vizio di insufficiente motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 81, art. 54,comma 3, convertito nella L. 7 agosto 2012, risulta, infatti, ravvisabile “quando, dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione, emerga un’obiettiva carenza dell'”iter” logico-argomentativo che ha portato il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamente applicata..”” (ex multis Cass. 24/05/2018 n. 12967).

Prima di esaminare il secondo motivo che, come si dirà, è da ritenere fondato, va rigettato il terzo, con cui il ricorrente lamenta che l’Ufficio, nella procedura d’accertamento si sia avvalso di una “doppia presunzione”, utilizzando due parametri entrambi presuntivi per dedurne i ricavi, quali il “costo di una corsa media” e la “percorrenza media”.

Al riguardo è da ricordare che il principio invocato di divieto di utilizzare “presunzioni a catena” non è desumibile dagli artt. 2729 e 2697 c.c., richiamati dal ricorrente a supporto della sua tesi. In altri termini, “nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile nè agli artt. 2729 e 2697 c.c. nè a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea in quanto a sua volta adeguata – a fondare l’accertamento del fatto ignoto””(ex plurimis Cass. 1/08/2019 n. 20748).

Viceversa, il secondo motivo, anch’esso correlato all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla ricostruzione del reddito in base al parametro della “lunghezza della corsa media” dei taxi fiorentini ritenuta dall’Ufficio essere pari a 3,2 Km, è, come anticipato, da ritenere fondato, per le ragioni che seguono.

La CTR ha assunto, come uno dei parametri più significativi, per addivenire alla rettifica della dichiarazione reddituale, quello della c.d. “corsa media” pari a 3,2 Km, attribuendo ad esso una oggettiva e conclamata fondatezza.

Invero, è proprio per la sua asserita affidabilità/ufficialità che detto parametro appare fallace.

Il dato sarebbe tratto, come si legge nella sentenza impugnata, da “tariffe definite dal Comune” e da “notizie fornite dalla stesso Comune”. L’assunto dell’attendibilità si fonda, quindi, sulla provenienza istituzionale del dato e sul fatto che esso “non risulta contrastato neanche dalla categoria dei tassisti”.

Per contro, la circostanza che una “corsa” sia in media pari ad un percorso di 3,2 chilometri, non trova alcun riscontro in un’indagine cui il Comune abbia conferito carattere di ufficialità o che sia frutto di una formale iniziativa promossa dall’ente. Del resto, lo stesso giudice regionale non ha indicato alcun documento, proveniente o elaborato dall’ente locale che lo stesso classifichi come fonte ufficiale.

E’, dunque, oggettivamente priva di riscontro l’affermazione, che si legge nella sentenza impugnata, secondo cui la lunghezza media delle corse dei taxi fiorentini trovi riscontro in “tariffe definite dal Comune” o in “notizie fornite dal Comune”. Lo stesso avviso di accertamento, riportato in stralcio nel ricorso in applicazione del principio di autosufficienza, nell’additare il parametro utilizzato della c.d. corsa media, fa riferimento non già ad atti ufficiali dell’ente, ma a “notizie di stampa” relative ad accordi tra l’ente e le associazioni di categoria, con evidente mutamento circa la natura e l’attendibilità della fonte.

Notizie, peraltro, riferite al 2007 e che, quindi, sarebbero sopravvenute anni dopo quello relativo alla verifica fiscale in esame, cioè, il 2003.

Ne discende, per ciò stesso, che nel 2003 non esisteva alcun tariffario ufficiale indicante la lunghezza della corsa media in misura pari a quella indicata nella pronuncia impugnata.

La CTR ha, in altri termini, basato la sua motivazione, non su riferimenti istituzionali, ma solo su notizie di stampa, che l’Ufficio fiscale aveva a sua volta utilizzato nell’elaborare l’atto impositivo, benchè relative ad un periodo d’imposta molto successivo al 2003. Notizie di stampa, per loro natura non ufficiali e prive di indicazione sulla loro provenienza, assunte, nondimeno, dalla CTR come “fonte” attendibile e malgrado il marcato scostamento temporale tra l’anno a cui risalirebbero e l’anno d’imposta in accertamento. Desumendo – la Commissione regionale – da quelle notizie, imprecisati accordi tra l’ente ed associazioni di categoria, senza che di tali accordi sia indicato il documento ufficiale che li conterrebbe, con la conseguente incertezza che essi siano mai intercorsi ovvero che un atto negoziale, in esito ad un “tavolo” ufficiale tra le parti, si sia mai formalizzato.

In tali limiti il ricorso va, perciò, accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, rigettati il primo e il terzo.

Cassa, nei termini suindicati, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione anche per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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