Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25342 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA

VETERE;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, –

Sezione Seconda Penale, depositata in data 2 febbraio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, depositata in data 2 febbraio 2005, con la quale è stata rigettata l’opposizione della medesima Procura avverso il decreto, emesso da quel Tribunale, di pagamento degli onorari a favore del difensore di ufficio di un imputato ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., comma 4.

La ricorrente lamenta erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116 e dell’art. 32 disp. att. cod. proc. pen., dolendosi del fatto che siano state riconosciute al difensore le spese dallo stesso sostenute per la procedura monitoria finalizzata al recupero del credito professionale.

Il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e non è stato notificato ad alcuno.

All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3423 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Decorsi i detti termini, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 18 ottobre 2011.

Il Collegio ha raccomandato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Dalla attestazione della Cancelleria in data 14 giugno 2011, emerge che nei termini indicati nella richiamata ordinanza interlocutoria, non risulta essere stato depositato presso la Cancelleria della Corte alcun ricorso predisposto secondo le forme del rito civile.

Ne consegue che, non essendosi la ricorrente avvalsa della rimessione in termini disposta da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Tale ultima circostanza esime dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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