Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25342 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10772/2013 proposto da:

R.R., (OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 78, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

IELO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLA PERITORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 427/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che i signori C.G. e L. e la signora R.R. hanno proposto ricorso, articolato in due motivi, per la cassazione della sentenza n. 427/2013 della Corte d’appello di Palermo che, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda di rivendica proposta avverso gli odierni ricorrenti dalla Azienda USL n. (OMISSIS) di Agrigento con riguardo all’immobile sito in (OMISSIS);

che l’intimata A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Agrigento si è costituita con controricorso;

che non sono state depositate memorie per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1, del 17.5.17, in cui la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo – riferito alla violazione degli artt. 2697 e 948 c.c.,in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 – i ricorrenti lamentano che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’allegazione di proprietà dell’attrice non fosse stata contestata dai convenuti (i quali, secondo la sentenza gravata, si sarebbero limitati ad eccepire l’usucapione) e che, quindi, la A.U.S.L. fosse sollevata dall’onere di provare la rivendicata proprietà dell’immobile;

che al contrario, secondo i ricorrenti, nella loro comparsa di risposta nel giudizio di primo grado essi avrebbero contestato la sussistenza di un rapporto di locazione ed avrebbero affermato di aver preso possesso nel 1980 di un immobile non abitato; pertanto non si sarebbe potuto ritenere affievolito l’onere probatorio in capo all’attrice; che inoltre la corte distrettuale avrebbe omesso di considerare la circostanza che l’A.U.S.L. non poteva vantare il diritto di proprietà sull’immobile, in quanto questo, dapprima legato per testamento dal Cav. G.G. all’ospedale (OMISSIS), doveva ritenersi devoluto in proprietà al comune di Palermo, nel cui territorio è situato, per il combinato disposto della L. n. 833 del 1978 e della L.R. Siciliana 12 agosto 1980, n. 87, art. 39, che attribuisce la proprietà di questi immobili al Comune in cui essi si trovano;

che la censura relativa all’argomentazione della sentenza gravata relativa alla mancata contestazione, da parte dei convenuti (odierni ricorrenti) del diritto di proprietà dell’attrice va disattesa, in quanto non attinge adeguatamente l’interpretazione degli atti di parte effettuata dalla corte territoriale;

che, infatti, dagli stralci della comparsa di costituzione degli originari convenuti trascritti alle pagg. 11 e 12 del ricorso per cassazione non emerge alcuna contestazione del diritto di proprietà vantato dall’attrice sull’immobile de quo, ma solo la prospettazione di un impossessamento del medesimo da parte dei convenuti;

che, può aggiungersi, nemmeno in sede di ricorso per cassazione i ricorrenti contestano l’originaria appartenenza dell’immobile al cav. G.G. (appartenenza risalente ad epoca anteriore all’inizio del possesso dei ricorrenti, essendo quest’ultimo iniziato, secondo la prospettazione svolta nel ricorso, nel 1980, dopo il decesso del cav. G., risalente al 1965), mentre tutti i passaggi di proprietà dal medesimo cav. G. fino all’ A.U.S.L. n. (OMISSIS) di Agrigento sono stati accertati dalla corte territoriale sulla base della documentazione acquisita agli atti;

che il richiamo svolto nel primo motivo di ricorso al combinato disposto della L. n. 833 del 1978 e della L.R. Siciliana n. 87, art. 39, è privo di concludenza, giacchè gli atti di trasferimento dell’immobile dal comune di Palermo alla A.U.S.L. di Agrigento non sono stati impugnati, nè i ricorrenti deducono di avere dedotto in sede di merito, e deducono in questa, profili di illegittimità degli stessi che possano condurre alla relativa disapplicazione;

che con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5 e della L. n. 833 del 1978, art. 65, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che, in seguito alla riforma del Sistema Sanitario Nazionale recata dalla L. n. 833 del 1978, affinchè operi il trasferimento di proprietà in favore dei comuni, sarebbe necessario un decreto interministeriale adottato di concerto tra le amministrazioni statali e regionali interessate; tale decreto nella specie difetterebbe, nè esso potrebbe ritenersi surrogato dal D.P. Regione Siciliana 25 febbraio 1999, n. 84, in base al principio nemo plus iuris ad alium trasferre potest quam ipse habet;

che nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento;

che infatti, contrariamente a quanto argomentato dai ricorrenti, la vicenda in esame – avendo ad oggetto un bene già appartenente ad un ente ospedaliero (l’ospedale (OMISSIS)) è disciplinata dalla L. n. 833 del 1978, art. 66 (la cui lettera “b” contempla, appunto, tra l’altro, “i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri”) e, pertanto, il suo trasferimento al comune di Palermo non richiedeva il decreto interministeriale a cui si fa riferimento nel mezzo di gravame, previsto dalla L. n. 833 del 1978, art. 65, per il trasferimento ai comuni dei beni già appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi (cfr. Cass. 1895/17: “La riforma sanitaria attuata con la L. n. 833 del 1978, nell’attribuire alle USL le funzioni in materia di igiene e sanità precedentemente svolte da una serie di altre amministrazioni, ha disposto il trasferimento dei beni e delle attrezzature di tali ultimi soggetti al patrimonio del comune, con vincolo di destinazione alle USL medesime, secondo due diverse modalità operative, rispettivamente disciplinate dagli artt. 65 e 66 della L. cit.: mentre, nel primo caso, il trasferimento avviene mediante decreto interministeriale, da adottare d’intesa con la regione interessata, nel secondo, cui è riconducibile il trasferimento, al patrimonio del comune, dei beni già appartenenti ai disciolti enti ospedalieri, esso si verifica “ope legis”, essendo a ciò sufficiente il contenuto immediatamente traslativo della norma stessa”);

che il paragrafo 3) del ricorso (pag. 27) non integra un mezzo di gravame, in quanto sollecita semplicemente la revisione della regolazione delle spese adottata dalla corte territoriale, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater e D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA