Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25342 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. I, 20/09/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 20/09/2021), n.25342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7069/2017 r.g. proposto da:

D.L.R., (cod. fisc. (OMISSIS)), D.L.S., (cod. fisc.

(OMISSIS)) e D.L.E., (cod. fisc. (OMISSIS)), tutti

rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al

ricorso, dagli Avvocati Folco Trabalza, e Giuseppe Valvo, con cui

elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

alla via Silvio Pellico n. 24;

– ricorrenti –

contro

BANCA MEDIOLANUM S.P.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del procuratore speciale Dott. S.L.,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al

controricorso, dagli Avvocati Stefano Previti, e Carla Previti,

presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via

Cicerone n. 60.

– controricorrente e ricorrente incidentale condizionata –

e

P.A., (cod. fisc. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il

10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 15/06/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D.L.R., D.L.S. ed D.L.E. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20 luglio 2015/10 febbraio 2016, n. 881, che, “ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta”, aveva cosi provveduto: “1) respinta l’eccezione di carenza di legittimazione di C.L. – e per essa dei suoi Eredi – accoglie l’appello proposto da Banca Mediolanum s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché l’appello proposto da P.A. e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza n. 20890/08 del Tribunale Roma, terza sezione civile, depositata il 24 ottobre 2008, respinge la domanda proposta da D.L.R., in proprio e quale erede di C.L., nonché da D.L.S. e da D.L.E., quali eredi di C.L., nei confronti di Banca Mediolanum s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e di P.A.; 2) condanna, in solido, D.L.R., in proprio e quale erede di C.L., nonché D.L.S. e D.L.E., quali eredi di C.L., alla rifusione, in favore delle parti appellanti, delle spese del primo grado di giudizio che, in assenza di notula ed in relazione agli atti di causa, liquida per ciascuna parte, in complessivi Euro 4.035,00, di cui Euro 180,00 per spese, Euro 955,00 per competenze ed Euro 2.900,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; condanna, altresì, in solido D.L.R., in proprio e quale erede di C.L., nonché D.L.S. e D.L.E., quali eredi di C.L., alla refusione, in favore delle parti appellanti, delle spese del presente grado giudizio, che, in assenna di notula ed in relazione agli atti di causa, liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 9.515,00 per compensi professionali, oltre spese IVA e CPA come per legge”.

1.1. La Banca Mediolanum s.p.a. ha resistito con controricorso, spiegando, altresì, ricorso incidentale condizionato con un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va dichiarata, pregiudizialmente, l’inammissibilità della costituzione dell’intimato P.A., effettuata con un atto denominato “atto di semplice costituzione”, non qualificabile come controricorso, sostanziandosene il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio “eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso introduttivo, instando per le correlative declaratorie di reiezione in rito e nel merito, preannunciando l’intervento orale in sede di pubblica udienza che verrà fissata”. In tal modo infatti, risulta violato il combinato disposto di cui all’art. 370 c.p.c. e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (cfr. Cass. n. 5400 del 2006). Anche nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato – come nel caso di specie – un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 c.p.c., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 c.p.c. (cfr. Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011).

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

3. Successivamente alle comunicazioni relative alla fissazione dell’adunanza camerale, D.L.R., D.L.S. ed D.L.E. hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, con spese compensate, recante l’accettazione dei difensori della Banca controricorrente.

RITENUTO CHE:

L’atto di rinuncia suddetto, sottoscritto dai ricorrenti e dai loro difensori, e recante l’accettazione dei difensori della Banca controricorrente, risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.. Esso, dunque, determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Banca ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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