Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25342 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 12/12/2016, (ud. 26/05/2016, dep.12/12/2016),  n. 25342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25544/11) proposto da:

C.M.R., T.A. e T.P., gli

ultimi due in qualità di eredi di T.S., rappresentati

e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli

Avv.ti Alberto Cavaliere, Assunta Chianese e Vincenzo Pansini del

foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in

Roma, via Guido D’Arezzo n. 32;

– ricorrenti –

contro

ICE SNEI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv.to Giuseppe Fimiani del foro di

Napoli e dall’Avv.to Giacomo Passaro del foro di Roma, in virtù di

procura speciale apposta a margine del controricorso, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

via Calderini n. 32;

– controricorrente –

e contro

L.A. e L.P.;

– intimanti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2979

depositata l’8 settembre 2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Ornella Provvidenza (con delega dell’Avv.to Alberto

Cavaliere), per parte ricorrente, e Giuseppe Fimiani, per parte

resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento

del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5 marzo 1993 la S.N.E. s.p.a. (ora ICE SNEI s.p.a.) evocava, dinanzi al Tribunale di Napoli, C.M.R. e premesso di essere proprietaria di parte del piano terra, del secondo e del terzo piano, nonchè – pro quota – delle aree circostanti il complesso immobiliare sito in (OMISSIS), ormai diruto, posto in adiacenza a cespite di proprietà della convenuta, assumeva che quest’ultima nell’eseguire opere di ristrutturazione al proprio immobile aveva creato un balcone con affaccio e prospetto sull’area sottostante, trasformando una preesistente luce, oltre ad avere aperto un vano di accesso fra le loro proprietà con l’abbattimento di alcune volte e realizzazione di una finestra con affaccio diretto sull’area di sedime, anche con occupazione dell’altrui proprietà; ciò posto, chiedeva la condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la eliminazione di tutte le opere dalla stessa illegittimamente realizzate, nonchè al rilascio delle aree indebitamente occupate, oltre al risarcimento dei danni.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della C., la quale spiegava anche domanda riconvenzionale per la rimozione di talune opere realizzate dalla società attrice, il giudice adito, intervenuti nel giudizio P. ed L.A., comproprietari dell’edificio confinante con quello della C., che aderivano alle domande attoree, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.S., usufruttuario dell’immobile di cui la C. era solo nuda proprietaria, che si costituiva ed aderiva alle difese della convenuta.

Espletata c.t.u. ed acquisita documentazione, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda dell’attrice e degli intervenienti, condannando i coniugi C. a chiudere la porta P1 (per mero errore materiale indicata nella sentenza come F1, per quanto di seguito si dirà), di cui alla relazione depositata in atti il 21.9.1996, vietando agli stessi di introdursi a mezzo di essa nella confinante proprietà, oltre a ridurre a luci regolari le aperture F1 ed F2 di cui alla predetta c.t.u., rigettate le restanti domande, compresa quella riconvenzionale.

In virtù di rituali appelli interposti, con separati atti, dalla ICE SNEI s.p.a. e dai L., la Corte di appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, che proponevano anche appello incidentale, disposta la riunione dei gravami ed interrotto il giudizio a seguito del decesso del T., che veniva riassunto dalla ICE SNEI, accoglieva l’impugnazione principale e per l’effetto – in riforma parziale della decisione del giudice di prime cure – condannava la C. all’immediata chiusura della veduta denominata F2 e dell’apertura denominata F3, respingeva l’appello incidentale.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale, premessa la tardività della eccezione relativa alla titolarità del diritto di proprietà da parte della società appellante, nonchè delle istanze istruttorie, sollecitate solo con la memoria di costituzione di nuovo difensore del 28.6.2010 (e non con la comparsa di costituzione in appello), peraltro senza formulare appello incidentale sul rigetto della domanda riconvenzionale, limitata l’impugnazione incidentale alla istanza di rigetto delle domande attoree, precisava che andava accolta l’istanza di correzione della porta da F1 in P1, giacchè dall’atto notarile di acquisto di P.A., dell'(OMISSIS), dante causa mediato della C., dagli stessi germani L., l’accesso alla proprietà veniva individuato dal palazzo posto al n. (OMISSIS), a destra del portone d’ingresso, civico che dava accesso ad area cortilizia comune, con ciò impedendo ogni possibilità di configurazione del passaggio medesimo in termini di servitù.

Evidenziava, altresì, che dal disposto supplemento di indagine peritale emergeva che le due proprietà, da sempre erano contraddistinte catastalmente con due particelle, non presentavano alcuna apertura fra i fabbricati adiacenti, a livello del piano terra, neanche all’altezza della porta indicata come P1 e ciò conformemente a quanto previsto nel rogito Cardinale del 1946, sul quale la C. aveva incentrato la propria difesa. Aggiungeva che andava chiusa la veduta F2, aperta nel nuovo vano letto di proprietà della C., della quale erroneamente il giudice di prime cure ne aveva disposto la regolarizzazione, stante l’assenza di una domanda dei convenuti in tal senso; del pari andava accolta la richiesta di chiusura dell’apertura denominata F3, non potendo ritenersi nuova la relativa domanda in considerazione dell’ampiezza del petitum risultante dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, trattandosi comunque di causa di vecchio rito ed essendovi stata accettazione del contraddittorio su quest’ultima domanda.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione la C. e P. ed T.A., questi ultimi quali eredi di T.S., sulla base di sette motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito la società ICE SNEI con controricorso, rimasti intimati i L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo i ricorrenti, nel denunciare error in procedendo per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., lamentano che la corte distrettuale abbia ritenuto tardiva la contestazione circa la qualità di proprietaria in rivendicazione della società appellante formulata solo con la comparsa di costituzione del nuovo difensore, dal momento che detta deduzione era stata tempestivamente sollevata nella comparsa di risposta già nel corso del giudizio di primo grado. Aggiungono che non trattandosi di una eccezione in senso stretto, ma consistendo in una imprescindibile conseguenza logico giuridica della corretta qualificazione delle domande proposte dall’originaria attrice, comportanti l’accertamento del diritto di proprietà, avrebbe dovuto essere rilevabile d’ufficio, con conseguente nullità della pronuncia impugnata.

Il primo motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., SSUU, 16 febbraio 2016 n. 2951). Hanno, inoltre, chiarito che la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. In tale prospettiva, l’effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, poichè attiene al merito della controversia, rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Il suo difetto, pertanto, non può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte. In generale, si può dire che chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell’onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall’art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla categoria dei fatti-diritto (per la qualificazione v. Cass. SS.UU. 14 gennaio 1992 n. 371), che della domanda costituisce il fondamento e la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.

Quanto al convenuto, qualora non condivida l’assunto dell’attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla oppure può esporre le ragioni giuridiche contrarie rispetto ai fatti prospettati dall’attore. Nel primo caso, laddove le prese di posizione si limitano a negare l’esistenza di fatti costitutivi del diritto, si hanno le cc.dd. “mere difese”, oppure si possono contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificativi o estintivi il diritto. Il codice civile, all’art. 2697 c.c., comma 2, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine “eccezione” e pone l’onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto. All’interno della categoria generale delle eccezioni, si delinea poi la sottocategoria delle “eccezioni in senso stretto”, che presenta un regime giuridico peculiare.

Ciò che qui conta è che la presa di posizione assunta dalla convenuta con la comparsa di risposta, anche se di sola “mera difesa”, può avere rilievo, perchè può servire a rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo.

Nello specifico, per quanto innanzi detto, la questione della titolarità del diritto fatto valere, attinente alla situazione giuridica sostanziale attiva, risulta essere stata dedotta nel giudizio di primo grado in termini di difesa di merito, sviluppando la C. (unitamente al T.) la tesi dell’accessibilità alla proprietà della Ice Snei dal solo immobile di quest’ultima, in quanto le aree in questione “appartengono anche al fabbricato in cui è inserito l’appartamento della comparente” (v. pag. 4 della comparsa di costituzione in primo grado, atto esaminabile in considerazione della natura del vizio denunciato). La tesi difensiva della comproprietà del cortile risulta riprodotta anche nella comparsa di costituzione in appello (v. pag. 4 di detto atto).

Trattasi di comportamento che osta alla negazione della titolarità del diritto reale nei termini assoluti di cui alla censura, in quanto supera i limiti della contestazione della proprietà esclusiva dell’area de qua in favore della comproprietà, problematica che quindi non può essere posta per la prima volta nel prosieguo del giudizio di appello, essendo preclusa dalle stesse scelte difensive di parte convenuta.

Si aggiunga che l’azione reale diretta al rispetto delle distanze legali, essendo modellata sullo schema dell'”actio negatoria servitutis”, in quanto rivolta non già all’accertamento del diritto di proprietà dell’attore, bensì a respingere l’imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù, già per orientamento risalente di questa Corte, che si condivide e a cui si intende dare continuità, non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà del terreno a cui favore l’azione viene esperita, essendo sufficiente che l’attore dimostri con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto (v. in termini Cass. 27 maggio 1987 n. 4737).

Inoltre, per quanto sopra detto, essendo oggetto della prova, per definizione, solo i fatti controversi, tale onere non sorge se simile titolarità non sia contestata dalla controparte costituita e contraddittrice nel processo e debba anzi dalla stessa ritenersi implicitamente ammessa, per essere stato il suo sistema difensivo impostato su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di detta titolarità. In questa seconda ipotesi, il successivo assunto dei convenuti (in sede di gravame) di non esservi in atti la prova del titolo di acquisto in favore dell’attrice dei beni in ordine ai quali si chiedeva il rispetto delle distanze legali, si configura come un’eccezione in senso proprio, con le relative preclusioni sulla deducibilità in appello.

Il caso di specie si è caratterizzato per tutto il corso del giudizio di primo grado nel senso che parte convenuta mai aveva contestato la qualità di proprietaria della S.N.E. dei beni in questione, difendendosi esclusivamente nel merito, e soltanto in sede di gravame – peraltro nella fase successiva al deposito dell’atto di costituzione – era stata per la prima volta sollevata la questione del difetto di “legittimazione attiva”, per cui correttamente i giudici d’appello hanno ritenuto la tardività di simile eccezione, che peraltro avrebbe dovuto costituire oggetto di specifico motivo di appello (incidentale) a fronte di una sentenza che presupponeva la proprietà dell’area de qua in capo all’appellante.

Con il secondo mezzo i ricorrenti nel dedurre error in procedendo in relazione alla violazione dell’art. 191 c.p.c. e ss si dolgono che la corte distrettuale abbia ammesso la consulenza tecnica nonostante la società attrice e gli interventori non avessero fornito alcuna prova in relazione ai loro diritti di proprietà sull’area oggetto dell’intervento da parte della C..

Anche il secondo motivo è privo di pregio.

In linea con i criteri enunciati con riferimento al primo mezzo, la corte di merito ha fondato su un incensurabile giudizio di fatto la ritenuta implicita ammissione (da parte della convenuta) delle rispettive proprietà degli immobili in questione e le argomentazioni dei ricorrenti hanno tutte come perno logico una visione dell’ammesso accertamento tecnico non corrispondente nè alla ratio decidendi, nè alla normativa ad esso sotteso, nè alla correlata giurisprudenza di legittimità, che ne ha ben chiarito la funzione processuale.

Nel caso di specie, non è discutibile che i fatti addotti da parte attrice fossero da accertare avvalendosi anche di competenze tecniche, una volta risolta positivamente la dirimente questione della proprietà delle aree. Da queste constatazioni deriva il superamento della prospettazione dei ricorrenti sotto il profilo della inidoneità degli accertamenti tecnici a costituire prova giuridicamente utilizzabile. L’onere probatorio era stato assolto dalla parte attrice con l’allegazione delle rispettive proprietà fra immobili finitimi, cui aveva fatto seguito una C.T.U., essendo di tutta evidenza che la nomina di un CTU da parte del giudicante, date le nozioni tecniche richieste per la soluzione del caso, era più che legittimo anche al fine di completare il quadro probatorio. Il contenuto dell’accertamento svolto con la consulenza tecnica d’ufficio ha condotto a una descrizione completa della situazione di asservimento in cui era venuto a trovarsi l’immobile della società attrice, ormai diruto, rispetto a quello dei coniugi C.- T. e a verificare il nesso causale tra l’attività di “restauro conservativo” intrapresa dall’originaria convenuta-attuale ricorrente e la lamentata violazione delle distanze con riferimento all’edificio dell’attrice.

Elude, infatti, parte ricorrente il dato dirimente che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito, e cioè che un accertamento tecnico non è soltanto un mezzo di valutazione di prove già acquisite, vale a dire uno strumento per dedurne una interpretazione tecnica, ma, se al consulente è dato l’incarico di accertare direttamente fatti la cui verifica esige competenze tecniche, assume il valore di vera e propria prova. In tal senso si è conformata la nota distinzione tra C.T.U. deducente e C.T.U. percipiente (tra gli arresti più recenti, v. Cass. 13 marzo 2009 n. 6155: “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.”; sulla stessa linea, ex multis Cass. SS.UU. 4 novembre 1996 n. 9522; Cass. 23 febbraio 2006 n. 3990; Cass. 11 maggio 2012 n. 7364; Cass. 26 febbraio 2013 n. 4792; Cass. 10 settembre 2013 n. 20695; Cass. 27 dicembre 2013 n. 28669 e Cass. 29 gennaio 2014 n. 1904).

Con il terzo mezzo nel denunciare vizio di motivazione in relazione agli artt. 191 e 196 c.p.c., i ricorrenti lamentano che la corte di merito abbia omesso ogni motivazione in merito alla mancata rinnovazione del supplemento di c.t.u. ovvero circa la mancata sostituzione dell’ausiliario nonostante lo stesso avesse fornito una insufficiente, se non contraddittoria, risposta ai quesiti formulati dalla corte territoriale con ordinanza del 13.3.2003. In particolare si censura la conclusione che gli immobili appartenenti alle parti siano completamente autonomi, nonostante il muro unico di confine tra le due proprietà assolva alla funzione statica di sostegno delle volte dei due immobili in questione; inoltre non avrebbe valorizzato la circostanza che l’unico accesso anche alla proprietà della ICE SNEI sarebbe costituita dalla porta di comunicazione nel muro comune a confine con la proprietà C., per essere quella dal civico (OMISSIS) non agibile a seguito del crollo dell’edificio.

Con il quarto mezzo i ricorrenti nell’insistere nel vizio di motivazione in relazione alle medesime circostanze invocate con il terzo motivo, lamentano che il giudice del gravame non abbia ritenuto di convocare il c.t.u. per rispondere ai chiarimenti articolati.

Le censure nelle quali si articolano i mezzi tre e quattro – da scrutinare congiuntamente per la loro stretta connessione argomentativa – devono essere respinte.

Per giurisprudenza costante l’eventuale rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente costituiscono esercizio di un potere ampiamente discrezionale del giudice, esercitabile con ordinanza revocabile anche d’ufficio (Cass. 5 maggio 1998 n. 4527): compete infatti al giudice di merito stabilire se sia più opportuno richiedere al c.t.u. chiarimenti sulla relazione già depositata; disporre un supplemento ovvero un’integrazione delle indagini; rinnovare in toto o in parte le attività peritali (Cass. 6 maggio 2002 n. 6479). Proprio per tale ampia discrezionalità l’esercizio del potere del giudice di chiedere chiarimenti al consulente tecnico di ufficio o di disporre la rinnovazione delle indagini non può essere sindacato in sede di legittimità (Cass. 5 febbraio 2004 n. 2151; Cass. 4 agosto 1995 n. 8611; Cass. 11 maggio 1990, n. 4057).

La Corte d’Appello di Napoli si è adeguata ai criteri decisionali formulati da questa Corte ed appena riferiti e la motivazione del rigetto dell’istanza di rinnovazione del supplemento di C.T.U., seppur indiretta, è ben presente nelle argomentazioni dell’impugnata sentenza che, fra l’altro, considera il supplemento d’indagine peritale essere stato necessitato proprio dalle deduzioni della C. in ordine alla porta P1 – secondo cui la sua esistenza sarebbe da datare quanto meno fin dal 1946, essendovene prova nel rogito del notaio Ca. dell'(OMISSIS), considerando che l’accesso attuale dovrebbe identificarsi con quello indicato in detto atto come “dal palazzo n. (OMISSIS), a destra del portone d’ingresso” – identificazione che “al di là di ogni ragionevole dubbio” doveva ritenersi esclusa proprio sulla base dei sufficienti elementi forniti dal c.t.u. ing. D.M..

Del tutto infondata è infine la censura sulla valutazione delle risultanze peritali.

Premesso che anche l’ultima parte del terzo mezzo, al pari del quarto, prospetta, nella sostanza, una denuncia di vizio di motivazione della sentenza, aggredendo il ragionamento che ha condotto il giudice di appello a disattendere le critiche mosse all’accertamento effettuato dal c.t.u., per cui vanno scrutinate in siffatta prospettiva e alla luce del complessivo principio secondo il quale il giudice, peritus peritorum, non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate, in modo specifico, dalle parti. Di contro, qualora le censure rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio siano dettagliate e non generiche, il giudice ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle critiche specifiche sollevate, dando conto della propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio (Cass. 20 maggio 2005 n. 10668).

Nella specie, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto di condividere le conclusioni del c.t.u. sull’assunto che nessuna apertura verso il fabbricato ICE SNEI a livello di piano terra, in particolare all’altezza della porta P1, era rappresentata nell’allegato C9, planimetria catastale, risalente al 1940, dell’immobile; risultanza concordante con il rogito Cardinale del 1946 – invocato dalla C. – che non indicava alcun collegamento tra gli immobili finitimi a livello di piano terra e con l’atto di acquisto per notaio L. del 23.10.1991 del cespite da parte dei coniugi T. – C., nel quale non venivano individuati altri accessi alla proprietà rispetto a quelli dai civici (OMISSIS) (unità abitativa) e (OMISSIS) (garage) del (OMISSIS). Oltre alla circostanza che il complesso della ICE SNEI e l’immobile della C. erano stati da sempre catastalmente contraddistinti con due diverse particelle.

Quanto, poi, al rilievo – su cui si soffermano le doglianze mosse con il quarto motivo – che attiene a dedotti chiarimenti da rivolgere al c.t.u., la Corte territoriale ha evidenziato che le risultanze dell’elaborato peritale resistevano anche alle note del c.t. di parte, ing. G., come dalle “precise confutazioni” dello stesso c.t.u., cui rinviava (cfr. pag. 10 sentenza impugnata). Sicchè, a fronte di siffatta motivazione, priva di vizi logici e plausibile, le censure dei ricorrenti si palesano non solo infondate e generiche, non puntualmente riprodotte le osservazioni formulate alla perizia e il tenore dei chiarimenti richiesti, ma ancor prima fuori quadro, insistendo essenzialmente in una critica diretta della c.t.u. e non già di quanto la sentenza impugnata ha ritenuto delle critiche ad essa mosse. Ciò, peraltro, mancando anche di rispettare il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in forza di indicazioni del tutto insufficienti dei contenuti della consulenza tecnica, appena accennati e inidonei a rendere intelligibile il tenore complessivo dell’elaborato (Cass. 17 luglio 2014 n. 16368).

Con il quinto mezzo i ricorrenti denunciano insufficiente e/o contraddittoria motivazione in merito alla ritenuta insussistenza del diritto di accesso in favore degli immobili di proprietà della C. direttamente su Rampe Brancaccio, attraverso la proprietà ICE SNEI, nonostante detto diritto fosse previsto nell’atto per notar Cardinale dell'(OMISSIS). Aggiungono che un’ulteriore prova deriverebbe dalla certificazione, depositata solo in Cassazione, del notaio dott.ssa d.B., nella quale si legge “l’immobile sito in (OMISSIS) con accesso anche dalle (OMISSIS)”.

Il motivo è inammissibile prima che infondato.

Occorre premettere che nel giudizio di legittimità non è consentita alcuna forma di istruzione probatoria, per cui è preclusa, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, la produzione di documenti tendenti a dimostrare la fondatezza dei motivi di ricorso ovvero circostanze di fatto sopravvenute (salvo che siano diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere), anche quando i documenti siano sopravvenuti alla proposizione del ricorso (così, testualmente, Cass. 26 settembre 1996 n. 8499, ma il principio è pacifico e risalente: ex multis, Cass. 21 dicembre 1982 n. 7102; Cass. 8 maggio 2001 n. 6396; Cass. 5 dicembre 2003 n. 18595). Per la stessa ragione deve dichiararsi l’inammissibilità della produzione documentale compiuta dalla parte ricorrente unitamente al ricorso, avendo ad oggetto documento – quale la certificazione del notaio dott.ssa d.B., ricognitiva dello stato dei luoghi – che non riguarda l’ammissibilità del ricorso.

Ciò posto, venendo all’esame della questione posta con la censura, nel caso di specie la Corte di appello ha accertato che l’accesso del fabbricato dei convenuti è esclusivamente dai civici 59 (unità abitativa) e 60 (garage) del (OMISSIS); ha osservato, altresì, che per le medesime ragioni la porta contraddistinta come P1, ribadita la non desumibilità della sua esistenza dai rispettivi titoli di provenienza, non poteva dare accesso ad un’area cortilizia comune.

Di tale convincimento la Corte napoletana ha dato conto attraverso un percorso argomentativo chiaro, privo di vizi logici e giuridicamente corretto perchè fondato su una corretta applicazione della regola dell’onere probatorio nell’azione negatoria servitutis (nel cui schema, come è noto, rientra quella volta ad ottenere dal vicino il rispetto delle distanze legali).

La critica alla motivazione della sentenza impugnata, tipicamente fattuale, si risolve, invece, in una alternativa ricostruzione della vicenda e pertanto non coglie nel segno. E’ opportuno ricordare, al riguardo, che secondo il costante orientamento di questa Corte, anche a sezioni unite – ed oggi ribadito – la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico -giuridico posto a base della decisione (v. tra le tante, Cass. 7 gennaio 2014 n. 91; Cass. 9 agosto 2007 n. 17477; Cass. SS.UU. 27 dicembre 1997 n. 13045).

Nel caso di specie, come si è visto, si è certamente al di fuori di tali ipotesi estrema.

Il sesto motivo, con il quale i ricorrenti lamentano insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla chiusura dell’apertura F1, è incomprensibile rispetto ad una sentenza che nel procedere alla correzione di errore materiale nell’indicazione in dispositivo della chiusura dell’apertura contraddistinta come F1 laddove nella parte motiva la pronuncia impugnata aveva fatto senz’altro riferimento alla porta P1 quale apertura da chiudersi. In altri termini, alla sopra riportata testuale enunciazione non fa seguito, nella successiva brevissima parte espositiva, alcuna precisazione dei termini esatti del corrispondente motivo di gravame, limitandosi i deducenti ad evidenziare che l’apertura F1 sarebbe soprastante alla porta P1, senza tenere in alcun conto il capo della sentenza che alla correzione farebbe richiamo, con conseguente inammissibilità della doglianza.

Con il settimo ed ultimo mezzo i ricorrenti denunciano insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla chiusura della aperture F2 ed F3, trattandosi di aperture preesistenti, solo adattate al nuovo standard abitativo della proprietà.

Il motivo è infondato.

La corte di merito, in adesione ad alcune decisioni di legittimità, che seppure risalenti, non sono state superate da successive di segno contrario, ha fatto corretta applicazione del principio, recentemente confermato da questa Corte con sentenza n. 18030 del 2010, con il quale si è evidenziato come la mera preesistenza, di fatto, di aperture poste a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 905 c.c. non ne consenta la tutela petitoria ai fini del rispetto della distanza prescritta dall’art. 907 c.c., richiedendo a tal fine ed espressamente detta norma che “il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino” sia stato “acquistato” da chi ne pretende il rispetto; sicchè il relativo onere probatorio incombe sul convenuto tenuto a dimostrare l’avvenuto acquisto, a titolo negoziale od originario, della servitù di veduta, vale dire della facoltà di esercitare l’inspectio e la prospectio in alienum dalle aperture praticate sulla parete a distanza dal confine con il fondo del vicino inferiore a quella prescritta dall’art. 905 c.c..

E’ evidente, infatti, come la semplice affermazione della risalenza ultraventennale del proprio possesso, oggetto del diritto ex adverso rivendicato o sullo stesso gravante a guisa di servitù, non possa di per sè necessariamente implicare l’appartenenza originaria alla controparte dell’attrice di quel diritto, e non semplicemente del corrispondente possesso. Nella fattispecie, dunque, l’affermazione, da parte dei convenuti, di avere adattato le aperture preesistenti al nuovo standard abitativo della proprietà, non poteva logicamente implicare l’ammissione che tali vedute, al momento della disposta chiusura, fossero esercitate iure servitutis e non semplicemente possedute in virtù di una mera situazione di fatto non ancora consolidatasi nel corrispondente diritto reale.

E poichè nella specie la ICE SNEI aveva chiesto con l’atto introduttivo del giudizio l’eliminazione di tutte le opere realizzate, con la espressa indicazione, nel verbale di precisazione delle

conclusioni, di “chiusura del finestrino del bagno”, senza in alcun modo dedurre che la stessa veduta era stata aperta in sostituzione di altra finestra, correttamente la Corte del merito ha ritenuto che spettava ai convenuti fornire la prova di un titolo che attribuisse loro una servitù di veduta.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti soccombenti alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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