Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25342 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/11/2020), n.25342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 10687-2013 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente-

contro

Nevada Pubblicità s.r.l. rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi

Vincenzo ed Emiliano Rossetto con domicilio eletto in Roma piazza

del Risorgimento n. 14.

– controricorrente –

nonchè

Equitalia Sud s.p.a.

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 498/01/12 depositata il 16/10/2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14.1.2020 dal

Consigliere Dott. Catello Pandolfi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso;

Udito per la difesa erariale l’avv. Giovanni Palatiello.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 498/01/12 depositata il 16 ottobre 2012.

La vicenda trae origine dalla notifica alla società Nevada Pubblicità s.r.l. della cartella di pagamento n. (OMISSIS), con la quale chiedeva il recupero di Euro 162.609,34 per omessi versamenti a titolo di Iva e ritenute alla fonte, oltre sanzioni e interessi, per l’anno 2005.

La pretesa scaturiva da un controllo automatizzato D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 36-bis, nella formulazione applicabile ratione temporis, e n. 602 del 1973, art. 54-bis.

La società opponeva l’atto alla CTP di Roma che respingeva il ricorso. La Commissione regionale accoglieva l’appello del contribuente per cui Amministrazione impugnava la decisione con il ricorso in esame, basato su tre motivi. Resisteva la società con controricorso. Non si costituiva Equitalia sud S.p.A. a cui il ricorso era stato anche notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In particolare, con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 54-bis, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo, ha censurato insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il terzo motivo, ha lamentato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, 54-bis, nonchè della legge n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Quanto al primo motivo, l’Ufficio contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice regionale ha ritenuto, in accoglimento dell’appello sul punto, che, nella situazione data, la cartella di pagamento, risultante dal c.d. controllo formale, dovesse essere provvista di adeguata motivazione, della quale – a suo giudizio – era priva.

La CTR aveva, cioè, ritenuto che l’Ufficio avesse rettificato crediti di imposta, connotando la cartella esattoriale di “incongruenze” nell’indicazione degli acconti versati, imputati in modo non lineare, dapprima in misura di Euro 13.493,00 e poi di Euro 28.876,39, conferendo perciò all’atto carattere incerto e di non facile “lettura”.

La Commissione regionale riteneva, in altri termini, che dalla “cartella” non fosse possibile ricostruire agevolmente l’iter che l’Amministrazione aveva seguito per pervenire alla quantificazione degli importi iscritti a ruolo e che l’accertamento fosse frutto non di un’attività di mera liquidazione, ma di un vero e proprio accertamento. Ragion per cui non poteva ritenersi sufficiente, per la comprensione dell’atto e per ritenere assolto l’obbligo di motivazione, il solo rinvio alla dichiarazione del contribuente.

La CTR riteneva, cioè, che l’Ufficio avesse proceduto al di fuori dei limiti del c.d. controllo formale, ponendo in essere, appunto, un atto di accertamento, implicante una più specifica e articolata motivazione, invece mancante.

La valutazione della Commissione regionale non è condivisibile.

L’Amministrazione, infatti, ha proceduto alla liquidazione dell’importo da recuperare in base ai soli elementi desunti dalle dichiarazioni del contribuente relative all’anno 2005, Modello unico e Modello 770, senza altra acquisizione istruttoria.

Ora, dalla descrizione analitica contenuta nella sentenza di primo grado, e riportata dalla ricorrente amministrazione, per autosufficienza, nel corpo del ricorso per cassazione, si evince – quanto al Modello Unico – che il “recupero” preteso dall’Ufficio era dettato dal mancato versamento degli importi dichiarati a debito ai punti 5, 8, 9, 10 e 11 del quadro VH.

L’Ufficio, tenuto conto degli importi dichiarati a debito, ma non versati, aveva calcolato l’imposta dovuta a saldo, in ragione della somma dichiarata a credito, al punto 39 del quadro VI.

Inoltre, dalla stessa pronuncia di primo grado – quanto al Modello 770 (cioè quanto alle ritenute dichiarate come effettuate dalla società in qualità di sostituto d’imposta) – si evince che l’Amministrazione aveva rilevato il mancato versamento delle ritenute indicate ai punti 5, 6, 7, 8 e 9 del modello 2; ai punti 7, 8, 9 e 10 del modello 3; ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 del modello 4; ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 del modello 5; ai punti 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del modello 6; ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del modello 7; e ai punti 2, 3, 4, 7, 8 e 9 del modello 8 del prospetto ST.

Va, altresì, ricordato che L’Ufficio, nelle controdeduzioni all’appello della società, riportate anch’esse in stralcio nel ricorso in esame, aveva precisato che l’iscrizione a ruolo, a cui si riferiva la cartella di pagamento notificata alla resistente, era scaturita dall’omesso versamento di imposte direttamente riportate in dichiarazione, per cui la parte resistente, che quelle dichiarazioni, richiamate nella “cartella”, aveva compilato e presentate, era consapevole della violazione commessa.

In particolare – afferma l’Amministrazione – La società non poteva non sapere, che la pretesa derivasse dall’omesso versamento delle ritenute dichiarate nel quadro ST come pure dell’omesso versamento dell’IVA periodica dichiarato al rigo VL29.

Tali indicazioni, riportate nel ricorso in esame, e sottoposte, con le controdeduzioni d’appello, alla valutazione della CTR, non sono state da quest’ultima oggetto di alcuna attenzione posto che, nella sentenza qui impugnata, il Giudice regionale, per affermare il difetto di motivazione della cartella esattoriale, si è limitato ad un generico riferimento “a risultanze documentali che non possono non determinare incertezze sull’entità ed effettività degli importi iscritti”. Senza palesare le ragioni per cui la richiamata “ricostruzione” del primo giudice, benchè minuziosa, fosse trascurabile, inattendibile o incomprensibile. Nè si è soffermata – la Commissione regionale – sulle precisazioni dell’Ufficio, rese, come detto, nelle controdeduzioni d’appello in merito alla causale e alla misura della pretesa, concludendo, apoditticamente, per il carattere criptico della “cartella”.

Tanto premesso, ritiene, perciò, il Collegio che la CTR abbia errato nell’annullare la cartella di pagamento in questione, sul presupposto, inesplicato, della carenza di adeguata motivazione della stessa, ritenendo che l’Ufficio non sì fosse limitato ad una mera liquidazione del tributo, ma avesse proceduto ad una vera e propria attività di accertamento. In tal modo il Giudice regionale è incorso in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, non essendosi attenuto alla giurisprudenza di questa Corte, in tema di interpretazione di tali norme, secondo la quale la procedura prevista dalla citata normativa può essere adottata allorquando (come nel caso in esame) l’accertamento mediante controllo automatizzato della dichiarazione non esiga interpretazione di norme o la risoluzione di questioni giuridiche, ma si basi esclusivamente sul riscontro obiettivo dei dati cartolari forniti dallo stesso contribuente (sul punto ex plurimis Cass. 16.11.2018 n. 29582; Cass. 8/06/2018 n. 14949).

Peraltro, questa stessa Corte ha anche affermato che, ove la pretesa impositiva da controllo formale attenga ad omesso o ritardato pagamento (ed è il caso di specie), il contribuente è già nella condizione di conoscerne i presupposti con il solo richiamo della cartella alla dichiarazione, assolto in tal modo l’obbligo della motivazione (al riguardo Cass. 20/09/2017 n. 21804). Come pure ha precisato che, sempre in caso di iscrizione a ruolo di importi dovuti per omissione o ritardato versamento, non è previsto, come erroneamente ritenuto dalla CTR, l’invio della comunicazione di irregolarità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 (in tal senso Cass. 28/06/2019 n. 17479).

Alla luce delle risultanze, ritiene, dunque, il Collegio che l’Ufficio ricorrente abbia proceduto, al fine della liquidazione dell’importo dovuto, ad utilizzare i soli dati forniti dal contribuente con il Modello unico e con il Modello 770, sul rilievo, emerso dal controllo cartolare, che gli importi dichiarati come versati in realtà non lo erano stati. Conseguentemente, non ritiene superato l’ambito di applicazione della procedura D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, nè che sia ravvisabile il difetto di motivazione della cartella esattoriale dal momento che questa, con il richiamo alla dichiarazione dei redditi, presentata dalla contribuente, nella preumibile consapevolezza degli omessi versamenti, la poneva nella condizione di comprendere senza difficoltà le ragioni della pretesa.

La ragione enunciate per ritenere la fondatezza del primo motivo rendono superfluo l’esame dei restanti.

Nei termini precisati in motivazione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei principi richiamati, oltre che per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo per le ragioni enunciate in motivazione, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame alla stregua dei principi indicati oltre che per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA