Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25342 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25342 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PONTARI Francesca, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Natale Carbone, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico,
n. 172;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 11/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 3 ottobre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Marco Milani, per delega dell’Avv. Natale Carbone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 3 ottobre 2012, ha dichiarato improcedibile la domanda
di equa riparazione proposta in data 16 dicembre 2011, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da Francesca Pontari per
la durata irragionevole di un processo amministrativo svoltosi
dinanzi al TAR Calabria;
che la Corte d’appello ha rilevato che nel giudizio presupposto (iniziato nel 1997 e definito con decreto di perenzione
dell’ottobre 2011) non era stata presentata alcuna istanza di
prelievo, richiesta dall’art. 54, comma 2, del decreto-legge
n. 112 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni;
che per la cessazione del decreto della Corte d’appello la
Pontari ha proposto ricorso, con atto notificato il 23 novembre 2012, sulla base di un motivo;
che il Ministero ha resistito con controricorso.

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Giusti;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, dell’art.

dell’art. 111 Cost.) ci si duole che la Corte d’appello abbia
escluso l’indennizzabilità del ritardo nella risposta di giustizia, dando erroneamente rilievo alla mancata presentazione
dell’istanza di prelievo nel giudizio presupposto, senza considerare che l’istanza di fissazione di udienza fu a suo tempo
debitamente depositata dalla ricorrente in data 9 giugno 1997
e che la presentazione dell’istanza di prelievo opera come
condizione di procedibilità per la domanda di indennizzo solo
per i giudizi amministrativi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 133 del 2008, mentre l’innovazione introdotta dall’art. 54, coma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008
non può incidere sugli atti anteriormente compiuti;
che il motivo è infondato;
che – premesso che l’istanza di fissazione di udienza (nella specie depositata in data 9 giugno 1997) non va confusa con
l’istanza di prelievo (mai presentata nel giudizio presupposto) – la decisione della Corte d’appello è conforme al principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi dell’art.
54, coma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato

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6, par. l, della CEDU, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e

dall’art. 3, comma 23, dell’allegato 4 al d.lgs. n. 104 del
2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la
presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo ante-

braio 2013, n. 3740);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

riore alla presentazione medesima (Cass., Sez. VI-2, 15 feb-

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