Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25341 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12744/2013 proposto da:

C.F., (OMISSIS), S.G. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), C.G.A. (OMISSIS), domiciliati in ROMA

P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIETRO PIRAS;

– ricorrenti –

contro

M.M.L., I.A., I.D., I.M.,

I.G., ID.AN., I.L., I.A.T.,

I.F., ID.AL. domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERINO

ROSARIO ARRU;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 52/2013 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

sezione distaccata di SASSARI, depositata il 09/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che C.A., C.F., C.G.A. e S.G., tutti in qualità di eredi di C.A., ricorrono, con due motivi di gravame, avverso la sentenza della corte d’appello di Cagliari – sezionestaccata di Sassari – n. 52/2013 che, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Sassari, ha accolto la domanda di usucapione proposta, in via riconvenzionale, dai coniugi I.R. e M.M.L. nei confronti di C.A., nell’ambito del giudizio da quest’ultimo instaurato, avente ad oggetto la regolamentazione dei fondi finitimi di proprietà delle parti, siti in agro di (OMISSIS) e censiti in catasto, quello di proprietà C., al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS) e, quello di proprietà M. – I., al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS);

che la corte, in accoglimento dell’appello proposto dai convenuti, ha ritenuto che sin dall’acquisto del terreno denominato “(OMISSIS)”, avvenuto con atto pubblico il 3 giugno 1985, i coniugi M. – I. possedessero animo domini l’immobile con i confini che questo presentava, tracciati per mezzo di muretti a secco e rete metallica, confini che le prove testimoniali assunte in primo grado avevano confermato non essere mai stati modificati almeno dal 1975;

che, per la corte territoriale, la consulenza tecnica aveva dimostrato che la discordanza tra i confini catastali e quelli rinvenibili sul terreno era dovuta ad una traslazione di tutti i confini, in modo tale che le superfici di rispettiva proprietà risultavano inalterate;

che inoltre, secondo la corte d’appello, trattandosi di terreno classificato come montano, doveva applicarsi il disposto dell’art. 1159 bis c.c., con conseguente declaratoria di acquisto, a titolo originario, in capo a M.M.L. e agli eredi di I.R., deceduto nelle more del processo di secondo grado;

che i signori M.M.L., I.A., I.D., I.M., I.G., Id.An., I.L., I.A.T., I.F. e Id.Al. si sono costituiti con controricorso ed hanno altresì proposto, in via subordinata, ricorso incidentale tardivo.

che per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1, del 17.5.17, in cui la causa è stata decisa, solo i contro ricorrenti hanno deposito una memoria (ove si fa riferimento ad un ricorso incidentale presentato dai ricorrenti principali dopo il ricorso incidentale dei contro ricorrenti, non rinvenibile nel fascicolo e, ove depositato, inammissibile, cfr. Cass. 9993/16).

Diritto

CONSIDERATO

che l’eccezione di tardività del ricorso principale, sollevata dai contro ricorrenti, va disattesa, perchè il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario, nel rispetto del termine breve decorrente dalla data di notifica della sentenza (28 febbraio 2013), il 29 aprile 2013, come risulta dalla nota spese sull’ultima pagina del ricorso (cfr. Cass. n. 3755/15: “In tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso”);

che col primo motivo del ricorso principale, riferito alla violazione dell’art. 112 c.p.c., si lamenta, in sostanza, che la corte abbia determinato il confine tra i fondi nonostante che la riconvenzionale dei convenuti avesse ad oggetto una declaratoria di acquisto per usucapione;

che il motivo va disatteso, perchè l’accertamento del confine operato dalla corte territoriale risulta funzionale alla delimitazione dell’area di cui la stessa corte ha accertato l’intervenuto acquisto per usucapione;

che col secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione degli artt. 1159 bis e 2697 c.c., in cui la corte sarebbe incorsa accertando l’usucapione pur in difetto della prova dell’animus possidendi;

che il motivo è inammissibile perchè prospetta questioni di puro merito, sollecitando questa Corte ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie palesemente estranea alle funzioni istituzionali del Giudice di legittimità;

che col ricorso incidentale subordinato si censura l’omissione di pronuncia della corte territoriale sul motivo di appello relativo al mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente sull’attore nell’azione di regolamento di confini;

che il ricorso subordinato resta assorbito dal rigetto del ricorso principale;

che quindi in definitiva il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato assorbito;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater e D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna i ricorrenti principali a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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