Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25341 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25341 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VILASI Leandra, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Santo Fortunato Barillà, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via
Tunisi, n. 14;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di
questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 11/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 9 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito l’Avv. Santo Fortunato Barillà;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto
in data 9 giugno 2012, ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da
Leandra Vilasi per la durata irragionevole di un processo amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Calabria;
che la Corte d’appello ha rilevato che il giudizio presupposto (avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di lavoro straordinario per euro 95,04) è durato quindici anni e
mesi sei, essendo stato promosso con ricorso del 22 settembre
2004 e definito con sentenza dell’8 aprile 2010;
che, tanto premesso, la Corte di merito ha escluso
l’indennizzabilità del ritardo, giacché prima che pervenisse
all’interessato comunicazione volta ad evitare la perenzione,
nessuna attività è mai stata sollecita, e perché non sono stati dedotti elementi oggettivi e soggettivi tali da rendere i-

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Giusti;

potizzabile che, pur a fronte del limitatissimo importo della
controversia, la ricorrente ebbe a subire un qualche danno;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello la
Vilasi ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 novembre

che il Ministero ha resistito con controricorso;
che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con l’unico motivo del ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, dell’art.
6, par. 1, della CEDU, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e
dell’art. 111 Cost.) ci si duole che la Corte d’appello abbia
escluso l’indennizzabilità del ritardo nella risposta di giustizia, dando erroneamente rilievo al modestissimo rilievo
della posta in gioco e al lungo tempo decorso prima della manifestazione di interesse alla decisione (solo nel 2009, dopo
l’avviso di perenzione);
che il motivo – scrutinabile nel merito, perché formulato
nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 366 cod.
proc. civ., essendo evidenziato sia l’errore di diritto in cui
sarebbe incorso il giudice a quo, sia la mancata considerazione di dati di fatto rilevanti – è fondato;

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2012, sulla base di un motivo;

che, infatti, è pacifico che la Vilasi, unitamente al ricorso depositato in data 28 settembre 1994, depositò rituale
istanza di fissazione di udienza e – ricevuto l’avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso – in data 8 ottobre

di udienza, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000,
n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
che, tanto premesso, la Corte d’appello avrebbe dovuto fare
applicazione del principio per cui, in tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai fini del disconoscimento dell’an debeatur, non rileva la cosiddetta posta in gioco, la cui modestia è idonea solo
ad incidere sull’ammontare dell’indennità da liquidare, ma non
ad escludere il diritto all’indennizzo, per il cui accertamento, pertanto, si deve valutare la durata del processo presupposto, applicando per la determinazione della ragionevole durata i parametri elaborati dalla CEDU (Caso., Sez. I, 29 luglio 2009, n. 17682);
che, poiché nella specie, tuttavia, non venne presentata

2009 reiterò, nei termini di legge, la domanda di fissazione

istanza di prelievo nel processo amministrativo presupposto,
deve farsi applicazione del principio secondo cui, in tema di
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equa riparazione da irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 ma ancora pendente in tale data, il diritto all’indennizzo del ricorrente
che non abbia depositato istanza di prelievo nel processo pre-

supposto sorge solo per il periodo precedente al giorno sopraindicato, ma non per il segmento temporale successivo (Cass.,
Sez. VI-1, 12 settembre 2012, n. 15303);
che, pertanto, la mancanza presentazione dell’istanza di

per equa riparazione (non essendo il giudizio presupposto pendente alla data del 16 settembre 2010, essendo stato definito
con sentenza dell’a aprile 2010: Caso., Sez. VI-2, 15 febbraio
2013, n. 3740), ma l’indennizzo doveva essere liquidato considerando la durata del processo soltanto sino al 25 giugno
2008;
che il decreto impugnato è cassato in relazione alla censura accolta;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito;
che nel caso di specie, infatti, dallo stesso provvedimento
impugnato emerge che la durata complessiva del giudizio amministrativo è stata (dal settembre 1994 al 25 giugno 2008) di
circa tredici anni e nove mesi; detratto il termine ragionevole, stimato in tre anni, la durata non ragionevole risulta essere stata di circa dieci anni e nove mesi;
che alla luce dell’accertata irragionevole durata del giudizio, alla ricorrente spetta un indennizzo che va liquidato,
tenuto conto della modesta entità della posta in gioco, sulla
base di euro 500 per anno (cfr. Cass., Sez. n, 24 luglio

prelievo non poteva portare all’improcedibilità del ricorso

2012, n. 12937), e quindi in complessivi euro 5.375, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
che – tenuto conto dell’esito del giudizio e del ridimensionamento del quantum riconosciuto a titolo di equa ripara-

spese dell’intero giudizio (previa compensazione della restante parte), spese liquidate complessivamente nella misura indicata in dispositivo;
che le spese devono essere distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,
decidendo nel merito,

condanna

il Ministero dell’economia e

delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della
somma di euro 5.375, oltre interessi legali dalla data della
domanda al saldo;

condanna il Ministero alla rifusione della

metà delle spese dell’intero giudizio, con compensazione della
restante parte, spese che liquida, nell’intero, per il giudizio di merito, in euro 1.140, di cui euro 50 per esborsi, 490
per diritti e 600 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e, per il giudizio di legittimità, in
euro 606,25, di cui euro 506,25 per compensi ed euro 100 per
esborsi, oltre agli accessori di legge. Dispone la distrazione
delle spese del giudizio di merito e di legittimità in favore
del difensore della ricorrente, Avv. Santo F. Barillà.

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zione – alla ricorrente compete il rimborso della metà delle

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre

2013.

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