Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25340 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12534/2013 proposto da:

O.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

PROSPERETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELA DAL BO;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1551/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che il Sig. O.L. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Roma che, confermando la sentenza del tribunale di Latina, ha accolto la domanda proposta dalla sig.ra M.A., volta ad ottenere la riduzione in pristino ed il risarcimento del danno in relazione alle opere di sbancamento che l’ O. aveva realizzato sul fondo dell’attrice, nell’isola di (OMISSIS), per realizzare una strada carrabile di accesso al suo fondo, necessaria per il transito di mezzi pesanti finalizzato all’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un edificio dello stesso O.;

che la corte distrettuale – premesso che nel giudizio di primo grado l’ O. si era costituito solo in sede di precisazione delle conclusioni – ha giudicato inammissibile, perchè tardivamente proposta, l’eccezione con cui egli aveva dedotto l’inesigibilità, per non essersi ancora conclusi i lavori sul suo fondo, dell’impegno di ripristino da lui assunto con la scrittura del 10.2.95;

che, secondo la corte capitolina, tale eccezione non poteva considerarsi una mera difesa e, pertanto, non essendo stata tempestivamente proposta in primo grado, anche la sua riproposizione in appello doveva ritenersi inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. (con conseguente irrilevanza, oltre che inammissibilità, della documentazione prodotta dall’ O., a dimostrazione dei propri assunti, solo in allegato alla comparsa conclusionale in primo grado);

che la sig. M. non ha spiegato attività difensiva in questa sede;

che non sono state depositate memorie per l’adunanza di camera di consiglio ex art. 180 bis c.p.c., comma 1, del 17.5.17, in cui la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1353 c.c., nonchè artt. 115,116 e 345 c.p.c., nonchè il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, indicato nella mancata prova, da parte della sig.ra M., della ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione dell’ O.;

che nel mezzo di gravame si argomenta che l’ultimazione dei lavori formava oggetto di una condizione sospensiva dell’obbligo di ripristino assunto dall’ O., inserita nella scrittura del 1995, e che la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come eccezione in senso stretto, invece che mera difesa, la deduzione della mancata dimostrazione dell’avveramento di tale condizione (ossia la conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio dell’ O.);

che il motivo è inammissibile perchè formulato senza il rispetto dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, giacchè il ricorrente non trascrive la clausola contenente la dedotta condizione sospensiva, nè indica con precisione (come pure può ritenersi sufficiente per la soddisfazione dell’onere di autosufficienza, in alternativa alla trascrizione, alla stregua dei principi fissati nel Protocollo d’intesa del 17 dicembre 2015 tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria) in quali atti a disposizione di questa Corte tale scrittura fosse rinvenibile, con l’indicazione del tempo e dalla fase della relativa produzione in sede di merito (c.d. localizzazione esterna) e in quale luogo di detta scrittura (pagina, riga) tale clausola fosse contenuta (c.d. localizzazione interna);

che, peraltro, nemmeno risultano concludenti gli stralci delle testimonianze trascritte nel ricorso, giacchè ivi si fa riferimento al tempo “necessario” per l’esecuzione dei lavori sul fondo del O., non già al momento di effettivo completamento di tale esecuzione (non necessariamente coincidente con l’esaurimento del tempo astrattamente necessario per la stessa);

che con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 e 345 c.p.c., nonchè l’omessa o comunque insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia costituito dall’impossibilità del sig. O. di adempiere all’obbligo di ripristino, in considerazione dei sopravvenuti lavori di cementificazione operati dal Comune di Ponza alla fine del 1999;

che, secondo il ricorrente, la corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere inammissibile la deduzione di tale impossibilità (idonea, secondo il ricorrente, a condurre al rigetto della domanda risarcitoria dell’attrice, quantomeno con riguardo al periodo successivo all’effettuazione dei lavori del Comune), poichè detta deduzione era già stata formulata nel corso del giudizio di primo grado dalla stessa attrice, che aveva chiesto al tribunale la riunione dei due procedimenti da lei instaurati contro l’ O. e contro il Comune di Ponza;

che anche il secondo mezzo va disatteso, perchè la ineseguibilità dell’obbligazione (per immutatio loci determinata dal Comune) costituisce un fatto impeditivo che correttamente la corte ha ritenuto dovesse formare oggetto di tempestiva allegazione;

che del tutto privo di autosufficienza è poi il riferimento alla richiesta della sig.ra M., di riunione del presente procedimento a quello dalla stessa instaurato contro il Comune, non precisandosi in ricorso per quale ragione tale richiesta dimostrerebbe la suddetta in eseguibilità;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato;

che non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione non avendo la sig.ra M. svolto attività difensiva in questa sede;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater e D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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