Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25340 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 11/11/2020), n.25340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21430-2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dal’Avvocatura generale

dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a in liquidazione rappresentato e difeso

dagli avv.ti Angelo Stefarori e Guglielmo Castaldi elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza Martiri di

Belfiore n. 2;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 125/02/12 depositata il 26/06/2012;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2019

dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 125/02/12 depositata il 26/06/2012.

La vicenda trae origine dalla notifica, alla società (OMISSIS) spa in liquidazione, di tre avvisi accertamento, relativi ciascuno agli anni 2003, 2004 e 2005.

I tre avvisi venivano opposti con tre separati ricorsi innanzi alla CTP di Perugia che, riunitili, li respingeva.

La pendenza della società per gli anni 2003 e 2004 veniva poi definita mediante la procedura prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, mentre si protraeva il contrasto relativo al 2005. Per tale ultimo anno l’Ufficio aveva contestato un maggior reddito imponibile di Euro 125.627,00.

La contribuente appellava la sentenza di primo grado, limitatamente alla parte relativa all’anno 2005 e la CTR accoglieva il gravame con la decisione qui impugnata dall’Agenzia. Quest’ultima ha articolato il suo ricorso su due motivi. La società, frattanto dichiarata fallita, ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 84, e dell’art. 2698 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare, deduceva che la Commissione regionale avesse applicato erroneamente l’art. 84 TUIR, ritenendo che la contribuente avesse operato correttamente nel riportare le perdite, relative all’anno 2003, in parte nel 2004 e in maggior parte nell’anno 2005, senza tener conto delle perdite già maturate dalla società nel 2001 e riportate parte nel 2002 e parte nel 2004. Le doglianze dell’Amministrazione sono fondate per le seguenti ragioni.

L’Ufficio ha trasfuso nel ricorso in esame sia le tabelle relative alle perdite dichiarate dalla società, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Perugia, sia le tabelle delle perdite rettificate. Tali documenti erano presenti nelle controdeduzioni dell’Ufficio ai ricorsi di primo grado, promossi, come detto, dalla contribuente avverso i tre avvisi di accertamento, per gli anni 2003, 2004 e 2005, respinti dalla CTP.

I suindicati prospetti non stati contestati. Pertanto, alla luce di essi, si deve tener conto, nella ricostruzione della vicenda, anche delle perdite dichiarate con riferimento all’anno d’imposta 2001, per Euro 508.120,00 e non solo di quelle dichiarate per il 2003, di Euro 1.328.424,00.

Ora, dai prospetti, incorporati nel ricorso, risulta che le perdite per il 2001 erano stati “riportati”, parte nel 2002 (per Euro 129.454,00) e, per la restante (pari a Euro 378.666,00), nel 2004.

In tale ultimo anno, peraltro, erano stati anche trasportati Euro 104.053,00 riferiti a parte della perdita 2003. Con tali riporti, la possibilità di effettuarne altri nel 2004 era esaurita, tenuto conto che, sommando le quote di perdite del 2001 e del 2003, il limite posto dall’art. 84 TUIR, costituito dall’ammontare del reddito dichiarato in quell’anno (pari Euro 482.719,00), era stato raggiunto. Pertanto, il primo anno utile, per l’ulteriore “riporto” della perdita 2003, era il 2005. Ed infatti, la società aveva iscritto in tale anno la maggior parte della perdita maturata nel 2003, per un importo di Euro 1.188.534,00 (residuando una perdita di Euro 35.837,00 non utilizzata).

Poichè l’Ufficio aveva accertato (con avviso del 18/7/2008) una minor perdita per il 2003, inferiore di Euro 161.464,00 a quella dichiarata, risulta che la perdita trasportata nel 2005 (Euro 1.188.534,00) era superiore a quella complessiva accertata per il 2003, pari ad Euro 1.166.960,00 e superiore a quella ancora disponibile, detratta la parte allocata sul 2004.

Conseguentemente, l’Amministrazione, per effetto della minor perdita accertata per il 2003, aveva proceduto alla rettifica di quanto riportato dalla contribuente nel 2005 ed al ricalcolo di un maggior reddito imponibile per quell’anno, pari ad Euro 125.627,00 (risultante dalla differenza tra Euro 161.464,00 ed Euro 35.837,00).

La CTR, ha condiviso la tesi dell’appellante, che ha contestato il recupero avvenuto con riferimento al 2005 sul presupposto che il maggior reddito imponibile dovesse essere ripartito tra il 2004 e il 2005.

Il giudice regionale ha in tal modo erroneamente applicato l’art. 84 TUIR, ravvisando una inesistente violazione del principio della competenza.

In base a detto articolo, per le ragioni suindicate, l’anno 2005 era il primo in cui la società poteva iscrivere la residua parte delle perdite dichiarate per il 2003, come del resto avvenuto.

Corretto quindi che l’Ufficio procedesse alla rettifica dell’ammontare delle perdite del 2003 riportate nel 2005 in misura superiore a quella accertata.

Era, infatti, in tale anno che risultava inscritta una perdita in misura parzialmente non spettante, mentre nell’anno 2004 le somme riportate come perdite (in parte trasportate dal 2001, in parte dal 2003) trovavano capienza perchè contenute entro il limite, costituito dal reddito dichiarato per quell’anno. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato.

Con il secondo, l’Amministrazione ricorrente lamenta che la Commissione regionale avesse adottato una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella formulazione vigente ratione temporis).

Anche il secondo motivo va accolto.

La sentenza reca a base della decisione la proposizione: “l’appello appare fondato in quanto, alla luce della ricostruzione effettuata dal contribuente, la deduzione fiscale operata è perfettamente aderente al disegno di legge essendo stato l’anno 2005 il primo nel quale la perdita residua non utilizzata ha trovato piena capienza ed è quindi stata legittimamente utilizzata, mentre non convince la tesi dell’Ufficio che presuppone una deduzione di una perdita risalente all’anno 2001, della quale non si rinviene in atti traccia”.

L’espressione risulta per un verso poco comprensibile, per altro generica e contraddittoria.

Ed infatti, che la deduzione fiscale operata dalla contribuente fosse nel 2005 corretta è aspetto incontestato. E’ anzi lo stesso Ufficio a ritenere che l’anno 2005 fosse il primo utile per il riporto della restante parte della perdita del 2003, per spiegare le ragioni per le quali aveva proceduto a rettificare le indicazioni proprio del 2005.

Il riferimento, che poi si legge in motivazione, alla “ricostruzione effettuata dal contribuente”, alla quale il Giudice regionale si riporta, non offre alcun contributo motivazionale dal momento che la richiamata “ricostruzione” non viene neanche succintamente riassunta, per cui resta inespressa, nè vengono esplicitate le considerazioni che ne avevano indotto la condivisione.

Anche non manifeste sono le valutazioni dedicate alla tesi dedotta dall’Ufficio appellato, che la Commissione non mostra d’aver esaminato e che disattende con la locuzione “non convince”, in sè priva di alcuna capacità esplicativa.

E’, infine, singolare che, in merito alla perdite risalenti all’anno 2001, la CTR affermi che di esse “non si rinviene in atti traccia”. Il riferimento a tali perdite, per contro, emerge dai prospetti che l’Ufficio assume essere stati allegati alle controdeduzioni di primo grado e richiamati nelle difese in appello. Circostanze non contestate dal controricorso.

La motivazione pertanto è da ritenersi, in sostanza, apparente.

Il ricorso deve essere, quindi, accolto. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la definizione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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