Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25340 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25340 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

,

sul ricorso proposto da:
SPRIANO Caterina, VISCOLI Carla e VISCOLI Alessandra, rappresentate e difese, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Franco Grillo, con domicilio eletto presso lo
studio dell’Avv. Francesco Torre in Roma, piazza S. Andrea
Della Valle, n. 6;

ricorrenti

contro
COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco

pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine
del controricorso, daísl’Avv. Mario R. Spasiano, con domicilio
eletto nello studio dell’Avv. Aristide Pollice in Roma, piazza
Adriana, n. 20;

Data pubblicazione: 11/11/2013

- controri corrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, depositata il 5 dicembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

Giusti;
uditi gli Avv. Francesco Torre, per delega dell’Avv. Franco
Grillo, e Mario Rosario Spasiano, per delega dell’Avv. Emanuele Morra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto che Caterina Spriano ved. Viscoli, Carla Viscoli e
Alessandra Viscoli, eredi dei donanti Angela Cerna, Pietro Viscoli e Alessandro Viscoli, convennero in giudizio, con atto
del 4 dicembre 2000, il Comune di Alessandria, chiedendo che
venisse dichiarata, per inadempimento del convenuto, la risoluzione dell’atto ai rogiti del notaio Moccagatta in data 5
luglio 1947, con cui erano stati donati al Comune immobili da
adibirsi a scuole comunali e da intitolarsi “Scuole Elementari
Carlo Viscoli”, domandandone la retrocessione;
che gli attori lamentarono che il Comune donatario non aveva adempiuto all’onere, giacché gli immobili oggetto della donazione non erano attualmente adibiti ad uso scolastico, ma ad
attività ricreative di vario genere;

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za del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che il Comune di Alessandria si costituì, resistendo;
che l’adito Tribunale di Alessandria, con sentenza depositata il 3 agosto 2009, disattesa l’eccezione di prescrizione
formulata dal Comune ed accertato l’inadempimento derivante

zione e pronunciò la retrocessione degli immobili oggetto di
causa;
che la Corte d’appello di Torino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 5 dicembre 2011, ha accolto il gravame del Comune e, in totale riforma della pronuncia impugnata, ha rigettato le domande delle attrici, condannandole alle spese del doppio grado;
che a tale conclusione la Corte subalpina è pervenuta dopo
avere premesso che in base al senso letterale delle espressioni usate nell’atto di donazione ed alla comune volontà delle
parti, il modus non era affatto riferito ad un generico utilizzo scolastico degli immobili oggetto di causa, ma aveva lo
specifico contenuto di destinazione a scuola elementare, e dopo avere rilevato che si era verificata la prescrizione decennale, giacché, a seguito della cessazione di tale destinazione
(avvenuta nel 1973), vi era stato un atto di diffida nel 1974,
ma successivamente, per tutto il successivo decennio, non vi
erano stati atti interruttivi, non potendo considerarsi utilizzazione conforme al titolo l’adibizione degli immobili, nel

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dalla diversa destinazione, dichiarò risolto l’atto di dona-

periodo 1981-1986, a sede di corsi professionali finanziati
dalla Regione;
che per la cessazione della sentenza della Corte d’appello,
notificata il 27 febbraio 2012, la Spriano e le Viscoli hanno

che il Comune ha resistito con controricorso;
che in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che, con l’unico mezzo, le ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia;
che, ad avviso delle ricorrenti, l’intenzione dei donanti,
emergente dal contratto di donazione del 1947, sarebbe stata
quella di destinare gli immobili ad uso genericamente scolastico, ben essendo possibile un utilizzo a fini didattici, anche diversi dalla scuola elementare, sicché l’avvenuto utilizzo degli Immobili ad uso scuola professionale nel quinquennio
1981-1986, consentito dal Comune di Alessandria alla Regione
Piemonte, avrebbe determinato l’interruzione della prescrizione, con conseguente tempestività del giudizio di retrocessione
dell’immobile;
che va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo, perché i ricorrenti non si sono limitati a

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proposto ricorso, sulla base di un motivo;

prospettare una mera critica del risultato interpretativo raggiunto dalla Corte territoriale, contrapponendovi una differente interpretazione, ma hanno puntualizzato l’obiettiva deficienza del ragionamento svolto dai giudici del merito, in

connessa clausola risolutiva;
che, nel merito, la censura è fondata;
che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato la
circostanza che, secondo la lettera della clausola risolutiva
prevista nel contratto di donazione del 1947, la possibilità
di chiedere la retrocessione dell’immobile donato è contemplata in caso di mancata destinazione dell’immobile “ad altro
scopo e non ad uso scuole”;
che detta clausola, nel mentre evidenzia la necessità di un
uso scolastico (prevedendo il diritto di domandare la retrocessione in caso di adibizione ad altro scopo), non limita
tuttavia il tipo di attività didattica da espletare
all’interno dell’immobile (elementare o primaria, secondaria o
professionale), ponendo la generica definizione di “uso scolastico” in rapporto di alternatività con un qualsiasi altro,
diverso scopo;
che detta limitazione neppure può ragionevolmente farsi derivare dalla intitolazione del fabbricato “Scuole elementari
Carlo Viscoli” o dalla previsione, espressa, che l’immobile
“rimanga adibito a scuole comunali”, giacché l’intitolazione

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contrasto con il dato letterale della clausola modale e della

non vale, di per sé, a circoscrivere l’utilizzazione consentita, mentre il sintagma “scuole comunali” è suscettibile di accogliere e, al contempo, di consentire, secondo i bisogni della comunità locale via via emergenti, la destinazione a qual-

o anche – nel nuovo ordinamento costituzionale e amministrativo della Repubblica – dalla Regione;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata,
essendo necessaria una nuova valutazione del giudice del merito, immune dai vizi riscontrati, con riguardo alla conformità
al titolo dell’avvenuto utilizzo dell’immobile donato come
scuola professionale nel quinquennio 1981-1986;
che la causa deve essere rinviata ad altra sezione della
Corte d’appello di Torino;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cessazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

siasi istituto di istruzione, gestito direttamente dal Comune

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