Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25340 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 11/10/2018), n.25340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14158/2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA n. 3,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LUCENTINI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2582/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2582/9/2016, depositata il 3 maggio 2016, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto dall’avv. F.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2006 nella contestata qualità di amministratore di fatto della società E-Webcom S.r.l..

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, illogica motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie, violazione di legge e dell’art. 24 Cost., Repubblica Italiana”, lamentando che la CTR avrebbe basato il proprio convincimento sull’affermata natura di amministratore di fatto della suddetta società in base a dichiarazioni di terzi, acquisite al di fuori di contraddittorio con l’interessato e sull’affermazione del rinvenimento di documentazione relativa alla contabilità presso la residenza del F. medesimo, laddove egli risiedeva in (OMISSIS) sin dal 2007, avendo conservato in Italia uno studio periferico presso il quale erano custoditi i documenti forniti dai clienti ai fini dell’espletamento degli incarichi professionali conferiti.

1.1. Il motivo deve ritenersi inammissibile.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono dunque una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative previste dal codice di rito. Ne consegue, secondo quanto questa Corte ha più volte avuto modo di osservare (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. sez. 3, 17 settembre 2013, n. 21165), che il motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità, esigendo una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica alla sentenza impugnata che si risolva in un solo motivo, nel quale siano dedotti molteplici profili d’illegittimità della decisione impugnata tra loro confusi ed inestricabilmente combinati, non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie enucleate dal codice di rito, nè comunque suscettibili di esame separato (argomentando a contrario da Cass. sez. unite 9 maggio 2015, n. 9100).

1.2. Nella fattispecie in esame il ricorrente, ad una del tutto generica censura di violazione di norme di diritto, ha associato nel corpo dell’unico motivo formalmente articolato una censura di carenza motivazionale in ogni caso inammissibile, sia perchè rapportata alla vecchia formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia perchè nella fattispecie in esame l’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine all’affermata natura di amministratore di fatto della società E-Webcom S.r.l., che il F. avrebbe assunto nell’annualità in contestazione, è frutto di c.d. doppia conforme, che preclude il ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in combinato disposto con l’art. 348 ter c.p.c., u.c., come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053).

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

2. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’Amministrazione finanziaria depositato controricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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