Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2534 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24446/2012 proposto da:

C.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

TROIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

NOTO;

– ricorrente –

contro

G.L., C.A., CE.FE., CE.AN.,

C.D., C.P.O, G.E., CE.NO.,

G.W., G.G., D.D., G.D.,

G.M., GA.LI., GA.LU., F.G.,

FL.GI., nonchè C.B., C.L.C.,

c.a. e CE.DO. quali eredi di C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1892/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato CARLO CIPRIANI, con delega orale dell’Avvocato

ANTONIO TROIANI difensore del ricorrente, che ha chiesto eventuale

rimessione in termini, in subordine, l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

C.F. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso – Sezione Distaccata di Castelfranco Veneto, G.L. ed E. ed altri 15 convenuti, chiedendo di essere dichiarato proprietario, per intervenuta usucapione, degli immobili siti in Comune di (OMISSIS), fg. (OMISSIS), map. n. (OMISSIS).

Si costituivano le sole G.L. ed E., le quali eccepivano la litispendenza o la continenza con altro giudizio e domandavano il rigetto della domanda attrice, mentre gli altri convenuti restavano contumaci.

L’adito Tribunale, istruita la causa con testimoni, con sentenza n. 88/05, accoglieva la domanda: attrice.

G.L., con atto del 26 settembre 2005, proponeva appello davanti alla Corte di Appello di Venezia contro la summenzionata sentenza.

Si costituiva il solo C.F., mentre restavano contumaci G.E., F.G., C.P., C.G., G.G., C.A., Ga.Li., D.D., C.D., G.D., Ce.Fe., Fl.Gi., Ga.Lu., G.M., Ce.No. e G.W..

La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 1892/11, accoglieva l’appello e respingeva l’originaria domanda attrice. C.F. proponeva ricorso per cassazione, articolandolo su tre motivi.

Nessuno degli intimati svolgeva difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- In via preliminare deve rilevarsi che il ricorso risulta non notificato nei confronti di due delle parti convenute ( Ga.Lu. e G.G.).

La Corte ritiene, tuttavia, che nonostante tale rilievo deve procedersi all’esame del ricorso.

Tanto in virtù dell’esigenza di speditezza e del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che impone – specie con riguardo al tipo di decisione in ordine al ricorso – di procedere senza defatiganti ed inutili adempimenti.

2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, poichè la Corte territoriale non aveva tenuto conto che il contratto preliminare dell’11 febbraio 1972 da lui concluso riguardava esclusivamente beni di proprietà di G.G.M. e Gi., mentre l’oggetto della domanda di usucapione era costituito pure da altri immobili.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, nonchè la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., poichè la Corte territoriale aveva errato nell’interpretare la scrittura privata dell’11 febbraio 1972 come un preliminare, quando, al contrario, si trattava di un contratto di compravendita ad efficacia reale.

Inoltre, la Corte di Appello di Venezia non aveva correttamente valutato le testimonianze, dalle quali emergeva la ricorrenza di un suo possesso e non di una sua detenzione dei beni in esame.

4.- Entrambi i motivi sopra riassunti possono essere trattati congiuntamente.

Ambedue i motivi si incentrano, direttamente o in via mediata, sulla citata scrittura privata dell’11 febbraio 1972.

Senonchè tale atto, invocato con i motivi, non risulta trascritto in ricorso in dispregio dei noti oneri di allegazione la cui inottemperanza comporta il difetto di autosufficienza del ricorso e la sua conseguente inammissibilità.

Al riguardo non può che richiamarsi il già affermato e condiviso principio, in tema, di questa Corte, alla stregua del quale le censure in esame sono, in punto, carenti sotto il profilo del compiuto adempimento degli oneri connessi all’ossequio del suddetto principio di autosufficienza.

Si sarebbe, infatti, dovuto procedere – ad onere della parte ricorrente – alla riproduzione diretta del contenuto dei documenti fondanti, secondo l’allegata prospettazione, la censura mossa all’impugnata sentenza (Cass. civ., Sez. 5, Sent. 20 marzo 2015, n. 5655) ovvero, ancora, adempiere puntualmente almeno l’onere di indicare specificamente la sede (fascicolo di ufficio o di parte di uno dei pregressi gradi del giudizio) ove rinvenire i detti documenti (Cass. civ., Sez. 6, Ord. 24 ottobre 2014, n. 22607): Il tutto anche alla stregua dell’insegnamento delle S.U. di questa Corte, secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto (e dove sia stato prodotto nelle fasi di merito)” (cfr., per tutte. Cass. SS.UU. 2 dicembre-2008, n. 28547).

Pertanto entrambi i motivi sono inammissibili.

5.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge,e la falsa applicazione degli artt. 1159 bis, 1165 e 2943 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, poichè la corte territoriale aveva errato nel ritenere che fosse intervenuto un atto di interruzione del ventennio utile in conseguenza della partecipazione del ricorrente medesimo alla causa divisoria in corso fra i G. tra il 1995 ed il 1999, e non aveva tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1159 bis c.c., il termine per usucapire era, nella specie, di 15 anni.

Il motivo è infondato e va rigettato.

La Corte territoriale ha accertato, con propria corretta valutazione nemmeno colta col motivo qui in esame, che vi era una insussistenza ab origine in capo al C. di un possesso utile ad usucapire. (con conseguente ritenuta inammissibilità, in sede di giudizio di appello, di motivo analogo a quello oggi riproposto e qui in esame). L’assorbente rilievo della inesistenza di possesso utile rende del tutto infondata ogni altra questione pure sollevata col motivo qui scrutinato.

6.- Alla stregua di quanto esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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