Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2534 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 17/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10670/2017 R.G. proposto da:

P.G.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Augusta

Cattaneo;

– ricorrente –

contro

Reti Televisive Italiane – R.T.I. S.p.A., rappresentata e difesa

dall’Avv. Prof. Giuseppe Rossi, dall’Avv. Salvatore Pino e dall’Avv.

Fabio Lepri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via Pompeo Magno, n. 2/B;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 3881/2016,

pubblicata il 19 ottobre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. P.G.M. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Milano la R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.a. (d’ora in poi RTI), per sentirla condannare al pagamento di un indennizzo ed al risarcimento dei danni derivanti dall’uso abusivo della sua immagine, posto in essere nell’ambito di un servizio televisivo andato in onda il (OMISSIS) nel corso della trasmissione “(OMISSIS)”, in cui si mostravano alcuni brani dei colloqui, svoltisi presso il suo ufficio e registrati a sua insaputa, da lui intrattenuti con un inviato della predetta trasmissione, presentatosi nella finta veste di un cliente interessato alla sua attività di consulente aziendale.

Il tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando la RTI al pagamento della somma di Euro 10.000,00, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

2. In accoglimento dell’appello interposto dalla soccombente, la Corte d’appello di Milano rigettò la domanda, dichiarando assorbito il gravame incidentale proposto dal P..

3. Con sentenza n. 15360 del 22/07/2015, in accoglimento del ricorso proposto dal P., il quale aveva denunciato la violazione dell’art. 10 c.c. e della L. n. 633 del 1941, art. 96, nonchè la falsa applicazione dell’art. 97 della medesima Legge, la Corte di cassazione cassò con rinvio tale decisione.

4. Pronunciando in sede di rinvio la Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha nuovamente accolto l’appello di RTI, con integrale compensazione delle spese, ritenendo essenziale l’identificazione del protagonista della vicenda cui è riferito il servizio giornalistico anche attraverso la diffusione della sua immagine.

5. Avverso tale decisione P.G.M. propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo, cui resiste la società intimata depositando controricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondata l’eccezione di tardività del ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile, rendendosi ultronea ogni disamina dell’unico motivo che ne è posto a fondamento.

La controricorrente ha infatti debitamente documentato di aver ritualmente notificato la sentenza d’appello al procuratore costituito della controparte, con modalità telematica al suo indirizzo p.e.c., in data 26/10/2016.

Trattandosi di notifica idonea, ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c., a far decorrere il termine c.d. breve per impugnare (art. 325 c.p.c.), il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla stessa (e dunque entro il 27/12/2016), nel mentre esso, come si deduce ex actis, è stato consegnato per la notifica il 19/04/2017, ampiamente oltre il predetto termine.

2. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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