Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2534 del 03/02/2010
Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2534
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17489/2008 proposto da:
L.F.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA M. DIONIGI 57, presso l’avvocato DE CURTIS
CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAGLIA Antonio, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
02/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ASCIANO FRANCESCO, per delega,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 2 novembre 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor L.F.V., condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un procedimento fallimentare, che al momento della domanda non si era ancora concluso a distanza di otto anni, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole (determinato, in cinque anni, in ragione dell’obiettiva difficoltà di recuperare gli ingenti crediti oggetto di sette separati giudizi instaurati dal fallito contro altrettanti istituti di credito) il danno non patrimoniale in Euro 3.000,00.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor L.F.V. con due mezzi d’impugnazione.
L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 18 settembre 2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura per vizio di motivazione la determinazione della durata ragionevole del processo in cinque anni con l’argomento della pendenza di sette giudizi promossi dal fallito contro altrettanti istituti di credito, laddove i predetti giudizi, introdotti prima dell’apertura del fallimento, non possono sfuggire a loro volta alla regola della normale durata triennale. Il mezzo è accompagnato da un quesito vertente sull’esistenza di un vizio di motivazione nella fattispecie descritta.
Il mezzo è inammissibile. L’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella fattispecie, nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, richiede, ai fini dell’ammissibilità di esso, ove venga in rilievo – come nella specie – il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), un’illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si concretizzi in un’esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556). Nel caso in esame, ciò che è presentato come un “quesito” non assolve in alcun modo l’indicata funzione, risolvendosi nella pleonastica domanda sulla sussistenza di un vizio di motivazione.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e L. n. 89 del 2001, art. 2, perchè la liquidazione dell’equa riparazione è stata operata in ragione di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo nella definizione del processo, laddove la Corte europea dei diritti dell’uomo liquida l’equo indennizzo per ogni anno di durata del processo, e perchè, laddove si tratti, come nella fattispecie, di procedura fallimentare, comportante restrizioni personali per il fallito, la corte europea in varie decisioni ha accordato Euro 2.000,00 per ogni anno di ritardo.
Il quesito sottoposto alla corte verte sul dovere del giudice italiano di attenersi ai principi ed alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della CEDU, dalla quale si può discostare solo in casi particolari e con idonea motivazione.
Tenuto conto della motivazione addotta dal giudice di merito, che ha chiarito le ragioni per le quali a proposito del primo problema sollevato dal ricorrente era vincolato al dettato della legge interna, e a proposito del secondo ha dichiarato di volersi attenere ai criteri liquidatori della CEDU, il quesito è assolutamente generico e come tale inammissibile.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010