Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2534 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2534 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12002-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile
del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato
PATRIZIA AMORETTI,

rappresentata

e difesa dall’avvocato

FRANCESCO PAOLO MANSI;

– ricorrente contro
FRESCA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da se medesimo;

– controricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002;

Data pubblicazione: 01/02/2018

- intimata –

avverso la sentenza n. 9780/48/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione.
Equitalia Sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi, contro Fresca Claudio, impugnando la sentenza resa
dalla CTR Campania indicata in epigrafe, con la quale è stata
respinto l’appello proposto dalla società concessionaria avverso
la sentenza del giudice di primo grado che aveva annullato
l’avviso di intimazione impugnato dal contribuente. Secondo la
CTR la notifica a mezzo posta della cartella fatta al portiere che
aveva preceduto l’atto impugnato non si era perfezionata, in
assenza della raccomandata informativa al destinatario. Da ciò
derivava

l’ammissibilità

dell’impugnazione dell’avviso

di

pagamento e la fondatezza del ricorso del contribuente.
La parte contribuente si è costituita con controricorso, mentre
nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il terzo motivo, con il quale si prospetta il difetto di
giurisdizione del giudice tributario con riguardo
all’impugnazione dell’atto di intimazione di pagamento che
merita un esame prioritario, è inammissibile.
Ed invero, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato
nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria
giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non
contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è
Ric. 2016 n. 12002 sez. MT – ud. 10-01-2018
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partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

consentito al giudice della successiva fase impugnatoria
rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di
questione ormai coperta dal giudicato implicito -cfr. Cass.
Sez.Un. n. 27531/2008-. Orbene, nel caso di specie la
questione relativa alla giurisdizione fu esaminata

merito il ricorso senza che le parti abbiano impugnato tale
decisione implicita in grado di appello.
Ne consegue l’inammissiiblità del motivo.
Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale
la ricorrente prospetta l’erroneità della decisione impugnata
sotto il profilo della ritenuta inammissibilità dell’impugnazione
dell’avviso di intimazione di pagamento, anche tale censura è
infondata.
Ed invero, “in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili
come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai
sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, tutti quegli
atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una
pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione
non si concluda con una formale intimazione di pagamento,
sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività
esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto
dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale
dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento”
(cfr. Cass. Sez.Un. n. 16293/2007, Cass. n. 12194/2008, Cass.
n. 2616/2015). Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha
ritenuto impugnabile l’intimazione di pagamento notificata alla
parte contribuente.
Occorre quindi passare all’esame del primo motivo di ricorso,
con il quale si prospetta la violazione dell’art.26 dPR

Ric. 2016 n. 12002 sez. MT – ud. 10-01-2018
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implicitamente dal giudice di primo grado, che decise nel

n.602/1973 e dell’art.7 I.n.890/1982, nonchè degli artt.38 e 39
D.M. 9.4.2001. Tale censura è fondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari
possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo
diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al
contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia

avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla
spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio
postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 cfr.Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n.
14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014, con
specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal
concessionario-.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale
dell’art.14 I.n.890/82, come modificato dall’art.20 I.n.146/98,
dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per
legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a
mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La
circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di
notifica di cui al dPR n.600/73 art.60 e delle singole leggi
d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici
finanziari -e per quel che qui interesse alla società
concessionaria- di utilizzare le forme semplificate a mezzo del
servizio postale —con specifico riferimento all’inoltro di
raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile
2001 (cfr. Cass. n. 27319/2014)- senza il rispetto della
disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte
dell’ufficiale giudiziario(Cass. n. 4053/2017, Cass. n.
11619/2017). In questa direzione, del resto, depone proprio
l’art.26 1^comma del dPR n.602/73 che consente anche agli
ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della
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cartella mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la
stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di
ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso
articolo 26 il rinvio all’art.60 dPR n.600/73 unicamente per

14196/2014).
Orbene, ha errato la CTR nel ritenere che la notifica a mezzo
posta della cartella fatta direttamente dal concessionario
richiedesse l’applicazione della disciplina normativa di cui
all’art.7 I.n. 809/1982, facendone erroneamente discendere
l’illegittimità della notifica effettuata dal concessionario a
mezzo posta con consegna della raccomandata al portiere
senza inoltro al destinatario della raccomandata informativa.
Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi
difensivi esposti dal controricorrente, in accoglimento del primo
motivo di ricorso, inammissibile il terzo e disatteso il secondo,
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione
della CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il terzo,
disatteso il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Campania, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.

quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n.

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