Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25339 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11218/2012 proposto da:

Società Arkyceram S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.

297, presso lo studio dell’avvocato Affatato Maria Grazia,

rappresentata e difesa dall’avvocato Laudante Giuseppe, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv. Vasaturo

Giuseppina, elettivamente domiciliato in Roma, Via Umberto Boccioni

n. 4, presso lo studio dell’avvocato Smiroldo Antonio, rappresentato

e difeso dall’avvocato Rascio Raffaele, giusta procura a margine

delcontroricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

30/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte accolga il

ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con decreto depositato il 30/3/2012, il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Arkyceram s.r.l., per la mancata ammissione al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. del credito di Euro 700.000 in privilegio, in forza di sessantotto cambiali rilasciate dalla società poi fallita per la fornitura di materiali edili e da cantiere, e garantiti dalla stessa con ipoteca volontaria iscritta il 20/1/2009.

Il Giudice del merito ha ritenuto fondata l’eccezione del curatore, che l’opponente non aveva depositato nei termini di decadenza L. Fall., ex art. 99, i titoli cambiari in originale già depositato in sede di verifica; ha ritenuto che non poteva farsi luogo alla richiesta di acquisizione del fascicolo avanzata nel ricorso, nè potevano utilizzarsi i documenti inseriti nel fascicolo che la Cancelleria aveva irritualmente trasmesso, benchè non richiesta dal G.R.; erano infine irrilevanti le fatture, i documenti di trasporto e le prove testimoniali richieste.

Ricorre Arkyceram, sulla base di un unico motivo.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Premesso che, anche a seguito della L. Fall., art. 43, riformata l’intervenuto fallimento della ricorrente non è causa di interruzione del giudizio di legittimità, retto dall’impulso d’ufficio (così, tra le altre, la pronuncia 21153/2010), il motivo del ricorso è fondato, in forza del principio espresso nelle pronunce 12548/2017 e 12549/2017, secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.

Accolto il ricorso, va conseguentemente cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA