Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25339 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.25/10/2017), n. 25339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11218/2012 proposto da:
Società Arkyceram S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo n.
297, presso lo studio dell’avvocato Affatato Maria Grazia,
rappresentata e difesa dall’avvocato Laudante Giuseppe, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv. Vasaturo
Giuseppina, elettivamente domiciliato in Roma, Via Umberto Boccioni
n. 4, presso lo studio dell’avvocato Smiroldo Antonio, rappresentato
e difeso dall’avvocato Rascio Raffaele, giusta procura a margine
delcontroricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il
30/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/07/2017 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SALVATO Luigi, che chiede che la Corte accolga il
ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con decreto depositato il 30/3/2012, il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Arkyceram s.r.l., per la mancata ammissione al Fallimento (OMISSIS) s.r.l. del credito di Euro 700.000 in privilegio, in forza di sessantotto cambiali rilasciate dalla società poi fallita per la fornitura di materiali edili e da cantiere, e garantiti dalla stessa con ipoteca volontaria iscritta il 20/1/2009.
Il Giudice del merito ha ritenuto fondata l’eccezione del curatore, che l’opponente non aveva depositato nei termini di decadenza L. Fall., ex art. 99, i titoli cambiari in originale già depositato in sede di verifica; ha ritenuto che non poteva farsi luogo alla richiesta di acquisizione del fascicolo avanzata nel ricorso, nè potevano utilizzarsi i documenti inseriti nel fascicolo che la Cancelleria aveva irritualmente trasmesso, benchè non richiesta dal G.R.; erano infine irrilevanti le fatture, i documenti di trasporto e le prove testimoniali richieste.
Ricorre Arkyceram, sulla base di un unico motivo.
Si difende il Fallimento con controricorso.
Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Premesso che, anche a seguito della L. Fall., art. 43, riformata l’intervenuto fallimento della ricorrente non è causa di interruzione del giudizio di legittimità, retto dall’impulso d’ufficio (così, tra le altre, la pronuncia 21153/2010), il motivo del ricorso è fondato, in forza del principio espresso nelle pronunce 12548/2017 e 12549/2017, secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.
Accolto il ricorso, va conseguentemente cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017