Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25339 del 11/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 11/11/2020), n.25339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8938-2013 R.G. proposto da:
Curatela del Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. rappresentata
e difesa dall’avv. Domenico Carota elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’avv. Aloisia Bonsignori in Roma viale Giulio Cesare
n. 71;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 166/24/12 depositata il 2/10/2012;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2019
dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.
Fatto
RILEVATO
che:
La Curatela del Fallimento della società (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 166/24/12 depositata il 2/10/2012.
La vicenda trae origine dalla notifica della cartella di pagamento emessa dalla Serita Sicilia s.p.a. con cui l’Ufficio pretendeva Euro 142.419,90 a saldo di IRAP e ISES per il periodo 1.1.2006-22.11.2006, frazione di anno antecedente la dichiarazione di fallimento.
Il ricorso presentato dalla Curatela alla CTP di Palermo trovava accoglimento, ma l’appello dell’Amministrazione aveva esito a lei favorevole, con la sentenza impugnata dalla resistente.
La ricorrente basava il suo ricorso con un unico motivo.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo la ricorrente lamentava violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 84, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, con la dichiarazione dei redditi relativi al saldo IRES-IRAP per l’anno 2006, la ricorrente aveva riportato in diminuzione le perdite relative agli anni 2001 e 2003, dopo aver omesso di presentare le dichiarazioni relative agli anni 2004 e 2005. L’Ufficio aveva disconosciuto tale riporto. La ricorrente riteneva, invece, che la mancata presentazione medio tempore delle dichiarazioni fosse irrilevante ai fini della diminuzione.
Il profilo in esame, inserito nell’unico motivo, è infondato.
Infatti, è da ritenere che l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale escluda la possibilità di utilizzare le perdite pregresse, riportate nella dichiarazione per il periodo in questione, dopo aver omesso, nel caso in esame, la dichiarazione negli anni 2004 e 2005.
Depone in tal senso la considerazione che l’esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente ex art. 84 TUIR, di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi in anni pregressi, riportandole in diminuzione del reddito prodotto nel periodo d’imposta successivi, ovvero di non utilizzarle, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza. Con la duplice conseguenza che essa non possa essere oggetto di rettifica, salvo la dimostrazione d’ essersi in presenza di evidente errore ex art. 1427 c.c., e che l’opzione del contribuente sia esercitata con una chiara esternazione della sua volontà e quindi con la dichiarazione dei redditi, non potendosi l’amministrazione sostituire al contribuente nell’individuare il suo intendimento (Cass. Sentenza n. 25566 del 27/10/2917; Ordinanza n. 16977 del 25/06/2019).
Da tale principio discende che la “gestione” delle perdite pregresse ed il loro (eventuale) riporto in anni successivi a quello a cui sono maturate, implica una continuità delle dichiarazioni dalle quali soltanto è desumibile una esplicita scelta del contribuente tra ricollocare le perdite in anni successivi ovvero rinunciare ad utilizzarle.
Nel caso in esame, esclusa la possibilità di rettifica non vertendosi in ipotesi di evidente errore, l’omessa presentazione della dichiarazione contrasta con l’onere di una chiara manifestazione di volontà,
Pertanto, correttamente l’Ufficio ha espunto dalla dichiarazione oggetto di controllo automatizzato la perdita riportata nella dichiarazione presentata, ai fini del saldo IRES-IRAP, per il 2006.
Peraltro l’operato dell’Ufficio non avrebbe privato la contribuente della possibilità di proporre una autonoma istanza di rimborso della maggior imposta, nei termini e con le forme prescritte.
Non è poi fondata la censura della Curatela, altro profilo pure inserita nell’unico motivo, secondo cui l’Amministrazione non avrebbe potuto avvalersi, nella situazione data, delle modalità di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.
Infatti, l’Ufficio ha proceduto alla rideterminazione in aumento del tributo in base al solo riscontro cartolare, senza necessità di istruttoria, con il ricalcolo dell’imposta quale risultante dagli stessi dati forniti dal contribuente (ex multis Cass. n. 14949 del 8/06/2018).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del soccombente al pagamento delle spese, come liquidate in dispositivo, oltre al c.d. doppio contributo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la Curatela del Fallimento (OMISSIS) srl al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020