Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25338 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7960-2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABRIZIO FORMICA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., (già Fondiaria-SAI S.p.A.), C.F.

(OMISSIS), società incorporante della Unipol Assicurazioni S.p.a.,

in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA E. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 14/01/2014 e depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Enrica Fasola (delega Avvocato Tommaso Spinelli

Giordano), per la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Nel 2000 M.M. convenne dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la società UnipoLSai sp.a. (olim, SAI s.p.a.), assumendo che l'(OMISSIS) era rimasto vittima d’un sinistro stradale causato da un veicolo rimasto sconosciuto, e chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno, nella sua qualità di impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Il Tribunale con sente 12.1.2006 n. 5 accolse la domanda.

2. La Corte d’appello di Messina, accogliendo l’appello incidentale della società UnipolSai, con sentenza 21.1.2014 n. 25 riformò parzialmente la decisione, riducendo la stima del danno.

Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da M.M., con ricorso fondato su tre motivi.

3. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.L. n. 857 del 1986, art. 4 (convertito nella L. n. 39 del 1977).

Sostiene che la Corte d’appello ha errato nel liquidare il danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, da lui patito in conseguenza dell’amputazione del pollice destro, senza porre a base del calcolo il triplo della pensione sociale.

Deduce che tale misura costituirebbe una “soglia minima di risarcimento”, che deve applicarsi anche quando la vittima non dimostri l’entità del reddito perduto, ed invoca a conforto la decisione di questa Corte, n. 7531 del 2012.

3.1. Il motivo è infondato.

Il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4 (convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) si limita a dettare dei criteri di liquidazione del danno patrimoniale da incapacità di lavoro, ma non si occupa del problema della prova dell’esistenza del danno, che resta a carico dell’attore.

La liquidazione del danno sulla base del triplo della pensione sociale, pertanto, è consentita quando la vittima non lavori, e non quando la vittima, pur lavorando, trascuri di dimostrare l’entità del proprio reddito.

Il precedente di questa Corte invocato al riguardo dal ricorrente (Sez. 3, Sentenza n. 7531 del 15/05/2012, Rv. 622395), del tutto isolato, è stato da tempo abbandonato perchè non condivisibile, in virtù di quanto successivamente stabilito da Sez. 6 – 3, ordinanza n. 8896 del 04/05/2016, Rv. 639896, alla cui motivazione può in questa sede rinviarsi.

4. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il danno alla salute da lui patito non sia stato stimato secondo i criteri previsti in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, cui rinviava la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 12 applicabile ratione temporis.

4.1. Il motivo è manifestamente infondato per due indipendenti ragioni.

La prima è che la liquidazione del danno deve avvenire in base ai criteri vigenti all’epoca della liquidazione, non a quella dell’illecito. Malamente è invocato al riguardo il criterio tempus regit actum, che disciplina gli effetti della successione di leggi nel tempo sugli atti negoziali e processuali.

La seconda ragione è che, in ogni caso, la L. n. 990 del 1969, art. 21 rinvia alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1963 per la determinazione della “inabilità”, vale a dire dell’incidenza del danno sulla capacità di guadagno, e non per determinazione della “invalidità”, ovvero del danno biologico.

5. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’amputazione del pollice della mano destra abbia inciso sulla sua capacità di guadagno nella misura del 10%, invece che in quella del 25%.

Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto censura un tipico apprezzamento di merito, per di più adeguatamente motivato (pp. 8-9 della sentenza impugnata).

6. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Il ricorso va, di conseguenza, rigettato.

4. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

5. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna M.M. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA