Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25337 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3489/2012 proposto da:

Arena Finanziaria S.p.a., in Amministrazione Straordinaria, in

persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio

dell’avvocato Guardascione Bruno, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Lolli Andrea, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

International Factors Italia S.p.a. (Ifitalia S.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Anapo n. 29, presso lo studio dell’avvocato Ninni Guido,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fumagalli

Alberto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1030/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/07/2017 dal Cons. Dott. LOREDANA NAZZICONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26 aprile 2011, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva respinto le domande proposte dalla Arena Finanziaria s.p.a. in amministrazione straordinaria contro l’Ifitalia s.p.a., volte all’accertamento della nullità della cessione del credito di Lire 4.530.905.000 in data 8 ottobre 1992, e, in via subordinata, alla revoca del medesimo ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, nn. 1 e 2.

La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) nonostante la mancata indicazione del prezzo nel contratto di cessione, esso non è nullo, ai sensi degli invocati artt. 1346 e 1418 c.c., perchè sussiste comunque la prova della pattuizione del corrispettivo, atteso che, pochi giorni dopo, la Ifitalia s.p.a. corrispose la somma di Lire 3.600.000.000, senza obiezione di controparte; b) è infondata l’azione revocatoria, non ravvisandosi un mezzo anomalo di pagamento.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la procedura, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivi del ricorso possono essere riassunti come segue:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1418 c.c., art. 117 t.u.b., L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 3, perchè quest’ultima norma, poi trasfusa nel testo unico bancario, richiede la forma scritta a pena di nullità per i contratti, mentre, nella specie, il testo contrattuale non reca la determinazione del prezzo della cessione;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1346,1418 c.c., art. 117 t.u.b., L. 17 febbraio 1992, n. 154, artt. 3 e 11, perchè, se anche si ritenessero validi i contratti, privi dei requisiti di cui a tale disciplina, conclusi tra l’entrata in vigore della legge (9 luglio 1992) e il periodo transitorio fissato dall’art. 11 citato (9 novembre 1992), allora il contratto de quo, concluso in data 8 ottobre 1992, sarebbe comunque divenuto inefficace dal 9 novembre 1992, mancando dell’elemento essenziale della determinazione del prezzo.

2. – I due motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono infondati.

La prescrizione della forma scritta, introdotta per il contratto de quo dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154, non era ancora applicabile quando il contratto fu stipulato.

Invero, questa Corte ha già affermato (cfr. Cass. 24 giugno 2008, n. 17090) che, nel regime previgente all’entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 3, il quale ha imposto l’obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia dei medesimi.

Nè, quindi, la sua sopravvenuta operatività avrebbe potuto privarlo di efficacia.

Si noti come, persino in materia di compravendita immobiliare, pur astretta da massimo formalismo, allorchè il venditore dichiari in sede di stipulazione del negozio che il prezzo è stato pagato, non si configura nullità per mancanza di tale requisito essenziale, essendo in tale dichiarazione necessariamente implicito che l’oggetto dell’obbligazione assunta dal compratore è stato determinato, per accordi intercorsi tra le parti, non potendosi concepire il pagamento di un prezzo che non sia stato in concreto esattamente definito (cfr. Cass. 30 maggio 2003, n. 8810).

Ciò assorbe, in quanto ragione più liquida, l’eccezione in senso lato, sollevata dalla controricorrente, della novità dell’invocazione della normativa sui contratti bancari e finanziari, fondata sulla circostanza che la ricorrente chiese l’accertamento della nullità del contratto per difetto di forma scritta solo nella comparsa conclusionale in grado d’appello.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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