Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25337 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4988-2015 proposto da:

F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI SANTA

COSTANZA, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE PERROTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FEDELE SCRIVANO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

C.C., S.M.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PINEROLO 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIOFRANCO

TODARO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 465/2014 del TRIBUNALE di PAOLA, emessa il

19/06/2014 e depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Nel 2012 C.C. e S.M.T. convennero dinanzi al Giudice di pace di F.P.O., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in consequenza di infiltrazioni d’acqua manifestatesi nell’appartamento degli attori, e da questi ascritte a difetto di manutenzione dell’appartamento del convenuto.

F.O. si costituì e negò la propria responsabilità.

Gli attori vennero autorizzati a chiamare in causa il condominio del fabbricato sito in (OMISSIS), denominato “(OMISSIS)”.

2. Con sentenza 18.6.2013 n. 266 il Giudice di pace accolse la domanda.

L’appello proposto da F.O. è stato rigettato dal Tribunale di Paola con sentenza 20.6.2014 n. 465.

Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da F.O., con ricorso fondato su tre motivi.

C.C. e S.M.T. hanno resistito e proposto ricorso incidentale.

3. I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente.

Con essi il ricorrente, pur formalmente prospettando la violazione di varie norme di legge e l’omesso esame d’un fatto decisivo, nella sostanza lamenta che il Tribunale gli avrebbe attribuito la responsabilità dell’accaduto in assenza di valide prove, sulla base di mere illazioni, fraintendendo il contenuto della citazione eseguita in corso di causa; trascurando di disporre gli adeguati esperimenti giudiziali.

Il motivo è manifestamente inammissibile.

Esso infatti sollecita da questa Corte un sindacato sul modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove: sindacato come noto non consentito.

4. Il ricorso incidentale va dichiarato inefficace perchè tardivo, ai sensi dell’art. 334 c.p.c..

Il presente giudizio, infatti, è iniziato nel 2012, e ad esso si applica il testo dell’art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17.

Pertanto, essendo stata depositata la sentenza d’appello il 20.6.2014, il termine semestrale per impugnarla è spirato il 4.2.2013 (al lordo della sospensione feriale), mentre il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato consegnato per la notifica il 16.3.2013.

5. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, e di inefficacia del ricorso incidentale.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile; quello incidentale va dichiarato inefficace.

4. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.

5. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso principale;

(-) dichiara inefficace il ricorso incidentale;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.O. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA