Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25337 del 09/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 09/10/2019), n.25337
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25368-2018 proposto da:
E.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO
DE SERIIS;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1572/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 01/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE
LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 1. 8. 2018 reiettiva del ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva dell’impugnazione promossa avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
– che l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere la corte di merito ritenuto non assolto, dall’odierno ricorrente, l’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale;
– che il motivo è inammissibile in quanto volto ad un riesame del merito precluso a questa Corte;
– che la congrua motivazione del provvedimento impugnato ha esaminato la situazione esposta dal richiedente, cittadino nigeriano, il quale ha allegato di essere scappato dal suo paese per sottrarsi alla forzata affiliazione di una setta di cui suo padre era stato capo, ritenendo il racconto non credibile e contraddittorio e, comunque, non idoneo a rivelare la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione della protezione;
– che, invero, la motivazione del provvedimento impugnato si è trattenuta sulle condizioni generali della regione di provenienza del ricorrente, ribadendo come non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 16202/2015);
– che, in ogni caso, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità;
– che non è necessario provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019