Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25336 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18900/2012 R.G. proposto da:

KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N.V., rappresentata e difesa dagli

avv.ti Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo e Giuseppe Cerulli Irelli, con

domicilio eletto presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

PRINCO CORP, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Olivieri,

Giovanni Guglielmetti e Marco Passalacqua, con domicilio eletto

presso il loro studio in Roma, via Salaria n. 259, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 479/12

depositata il 27 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 11 luglio

2017 dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Genova, Sezione specializzata per la proprietà industriale, in accoglimento del gravame proposto dalla società Princo Corp, ha dichiarato la nullità della procura generale alle liti rilasciata ai propri legali dalla società KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N.V. con scrittura privata in lingua italiana datata 29 marzo 2002 con annotazione del notaio D.J. d.B.P. di (OMISSIS) apposta in data 2 aprile 2002 su foglio separato, seguita da Apostille in data 3 aprile 2002, a norma della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 e conseguentemente del mandato in calce all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, del procedimento cautelare ante causam e in corso di causa e della sentenza del Tribunale di Genova n. 1182 del 2008 che lo aveva definito in primo grado, regolando le spese di lite.

2. Il giudice di appello ha rilevato che la firma destinata ad essere autenticata era apposta in calce a una scrittura privata datata 29 marzo 2002, era priva di indicazione di luogo; era seguita da un foglio separato in data 2 aprile 2002 di legalizzazione da parte del notaio olandese; con tali presupposti ha ritenuto che non solo non risultava espressamente indicato che il notaio fosse presente al momento della sottoscrizione dell’atto e che avesse proceduto alla preventiva identificazione del sottoscrittore, ma che la divergenza delle date indicate nel testo della procura e nella certificazione notarile dimostrasse che il notaio non era presente nel momento in cui la procura è stata rilasciata e non aveva quindi identificato preventivamente il sottoscrittore. Ha pertanto concluso che tali vizi non consentissero di ritenere soddisfatto il requisito della valida autenticazione della scrittura privata previsto dall’art. 83 c.p.c.; nè la suddetta procura poteva valere a livello sostanziale per ritenere comunque valida la procura alle liti conferita ai difensori dell’odierna ricorrente.

3. Avverso tale sentenza KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N.V. ricorre con sei motivi, resistiti da PRINCO CORP con controricorso.

4. Con memoria congiunta depositata in data 20 febbraio 2015 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo che comprende anche il presente giudizio e hanno pertanto richiesto a questa Corte di dichiarare cessata la materia del contendere, come ribadito anche dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.pc..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In conformità alla congiunta dichiarazione delle parti, che hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo che comprende anche la definizione stragiudiziale della questione devoluta nella presente lite, va dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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