Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25336 del 12/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2922-2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIANCARLO NICOTERA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA ASSICURATIVA ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.,

C.M., P.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2146/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO, emessa

il 29/09/2014 e depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. M.A. ha impugnato per cassazione la sentenza 7.10.2014 n. 2146 del Tribunale di Catanzaro.

Tale sentenza ha rigettato il gravame proposto da M.A. avverso la sentenza del Giudice di pace di Catanzaro 30.8.2011 n. 1249, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale proposta dall’odierno ricorrente nei confronti di C.M., P.R. e la società Affilano s.p.a..

Il giudice d’appello ha rigettato il gravame ritenendo che il sinistro fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva di M.A..

2. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’illogicità e l’insufficienza della motivazione, nella parte in cui ha escluso che C.M., conducente del veicolo antagonista, nulla potesse fare per evitare l’impatto col veicolo di M.A..

Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto la sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motiva,zionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente si duole col primo motivo di ricorso proprio del modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove a sua disposizione.

3. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c..

Sostiene che il Tribunale avrebbe ricavato la dinamica del sinistro da presunzioni semplici non correttamente sviluppate, errando nel ritenere che l’urto avvenne prima che M.A. completasse una manovra di svolta a sinistra.

Il motivo è manifestamente infondato: gli artt. 2727 o 2729 c.c. possono infatti dirsi violati quando il giudice ne violi i presupposti applicativi (ad esempio, risalga al fatto ignorato partendo da un fatto anch’esso ignorato, ovvero muovendo da un solo indizio). Non è invece censurabile in sede di legittimità la sentenza di merito per violazione delle regole sulla prova presuntiva, per il solo fatto che gli indizi utilizzati dal giudice di merito potessero essere valutati anche in modo diverso.

Questa Corte infatti da tempo è costante nell’affermare che la valutazione della prova presuntiva sfugge al sindacato di legittimità, e che la censura per vizio di motivazione (oggi, peraltro, ammessa solo nel caso di totale mancanza od inintelligibilità della motivazione) in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo “non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo” (così, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009, Rv. 607382).

4. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la vioalzione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Sostiene che tale norma sarebbe stata violata perchè “dalla sentenza (impugnata) non emerge la prova contraria richiesta dall’art. 2054 c.c., comma 2″.

Il motivo è manifestamente infondato: a p. 7, terzo e quarto capoverso, della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che la convenuta C.M. nulla abbia potuto fare per evitare il sinistro: correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto superata da parte dei convenuti la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefesio degli intimati.

5. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA