Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25336 del 11/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 11/11/2020), n.25336
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 737/2013 proposto da:
M&B S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Cicerone n. 28, presso lo studio dell’Avv. Pietro Di Benedetto,
rappresentata dall’Avv. Vito A. Martielli giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA E.TR. S.P.A., in persona
dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Costabella n. 26, presso lo
studio dell’Avv. Antonella Fiorini, rappresentata e difesa dall’Avv.
Ivana Carso giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/9/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA PUGLIA, depositata il 7 maggio 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27 novembre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.
Fatto
CONSIDERATO
che:
1. la CTR della Puglia ha rigettato il gravame interposto da M&B s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Bari di rigetto del ricorso della medesima società contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 26 aprile 2010, per la somma di Euro 18.240,39 a titolo di omessi versamenti IRAP, IRES e IVA relativamente all’anno d’imposta 2006, rilevati a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2007;
2. la CTR ha ritenuto, per quel che qui rileva, che la notificazione della cartella di pagamento direttamente da parte del concessionario alla riscossione, mediante spedizione postale con raccomandata con avviso di ricevimento, deve ritenersi valida alla luce dei principi espressi sul punto dalla giurisprudenza di legittimità;
3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società M&B in liquidazione affidato a un unico motivo, cui replicano l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Sud s.p.a. con distinti controricorsi.
Diritto
RITENUTO
che:
4. con l’unico motivo di ricorso la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26: la CTR avrebbe richiamato giurisprudenza inconferente di questa Corte di legittimità, anteriore alle modifiche apportate alla citata norma dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12, comma 1, (e poi dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 1, comma 1, lett. c), modifiche che hanno emendato il citato art. 26, nella parte in cui autorizzava il concessionario a notificare direttamente i ruoli mediante il servizio postale senza l’intermediazione di un ufficiale, dovendo invece la notificazione (diversa dalla comunicazione effettuata dal soggetto tenuto al recupero del credito) attuarsi con la necessaria partecipazione di un agente espressamente abilitato dalla legge a pena di inesistenza, sicchè l’avvenuta proposizione del ricorso avverso la detta cartella non sanerebbe il radicale vizio denunciato;
5. il mezzo è infondato;
5.1. esso si infrange contro il consolidato orientamento di legittimità, ribadito anche di recente: Sez. 6-5, 19 novembre 2018, n. 29710 afferma infatti che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell’atto per causa a sè non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.” (si v. anche, sull’alternatività delle modalità notificatorie di cui al citato art. 26, comma 1, Sez. 6-5, 3 aprile 2018, n. 8086 e Sez. L. 19 luglio 2018, n. 19270);
5.2. la ratio della disposizione è evidente e sottolineata da Sez. 65, 12 novembre 2018, n. 28872: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”; ancora, Sez. 6-5, 21 febbraio 2018, n. 4275 afferma che “La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c.”;
5.3. ogni altra questione sollevata con il mezzo testè respinto è assorbita.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di cassazione liquidate, come in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00 per ciascuna controricorrente, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020