Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25335 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato DI LONARDO

Virgilio per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Basento n. 37, presso lo studio dell’Avvocato Pietro

Gerardi;

– ricorrente –

avverso il provvedimento del Tribunale di Melfi in data 20 gennaio

2009 (proc. n. 364/08 V.G.).

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Avvocato P.A., assumendo di avere svolto attività difensiva in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto al Tribunale di Melfi la liquidazione dei compensi a lei spettanti.

L’adito Tribunale ha liquidato la somma di Euro 993,38 oltre I.V.A. e C.P.A..

Avverso detto provvedimento l’Avvocato P. ha proposto opposizione al Presidente del Tribunale di Melfi, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il giudice delegato al giudizio di opposizione, con ordinanza depositata il 20 gennaio 2009, ha rigettato il ricorso sul rilievo che la liquidazione degli onorari era analitica e dettagliata in ogni sua singola voce, mentre le ulteriori attività per le quali la ricorrente aveva richiesto la liquidazione, non risultavano provate.

Per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato P. ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 6 febbraio 2009.

Il ricorso è affidato a tre motivi – privi del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – con il quale si denuncia inosservanza della legge processuale, violazione di legge e vizio di motivazione.

All’esito dell’udienza del 17 novembre 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 340 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese spettanti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Decorsi i detti termini, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 18 ottobre 2011.

Il Collegio ha raccomandato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Dalla attestazione della Cancelleria in data 8 giugno 2011, emerge che nei termini indicati nella richiamata ordinanza interlocutoria, non risulta essere stato depositato presso la Cancelleria della Corte alcun ricorso predisposto secondo le forme del rito civile.

Ne consegue che, non essendosi la ricorrente avvalso della rimessione in termini disposta da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Tale ultima circostanza esime dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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