Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25335 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016),  n. 25335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1530-2015 proposto da:

Q.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GUGLIELMO MARCONI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORTORETO, P.IVA (OMISSIS), in persona del Sindaco in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO QUIRINO VALENTI, del

Settore Affari Generali Contenzioso Legale del medesimo Comune,

giusta Det. 15 gennaio 2015, n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 802/2014 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,

emessa il 02/07/2014 e depositata il 16/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Roberto Otti (delega Avvocato Sergio Quirino

Valente), per il Comune di Tortoreto, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Nel 2003 Q.D. convenne dinanzi al Tribunale di Teramo, sezione di Giulianova, il Comune di Tortoreto, assumendo che:

-) l'(OMISSIS) era rimasto coinvolto in un sinistro stradale;

-) il sinistro era stato causato dalla pericolosa conformazione d’una strada sita nel territorio del Comune di Tortoreto, ove era presente una curva pericolosa e non segnalata.

2. Con sentenza 13.2.2008 n. 100 il Tribunale rigettò la domanda. L’appello del soccombente fu rigettato dalla Corte d’appello de L’Aquila con sentenza 16.7.2014 n. 802.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Q.D., fondato su due motivi.

3. Con ambedue i motivi di ricorso il ricorrente – pur formalmente lamentando l’omesso esame di Atti decisivi e la violazione di norme di legge – nella sostanza si duole che i giudici di merito avrebbero malamente valutato le prove, ed erroneamente attribuito alla vittima ed alla velocità con cui viaggiava la responsabilità esclusiva dell’accaduto.

3.1. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il ricorso è manifestamente infondato.

Stabilire, infatti, quale sia stata la causa d’un sinistro stradale è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto, sicchè:

(a) rispetto ad essa è inconcepibile la sussistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, (b) la relativa valuta pione non è in ogni caso sindacabile in sede di legittimità.

3.2. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame di Atti decisivi il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U. Sentena n. 8053 del 071041 2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fitto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, per contro, quel di cui il ricorrente si duole è giustappunto il modo in cui il giudice di merito ha esaminato le prove raccolte: doglianza, per quanto detto, non consentita.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; altrettanto ha fatto il Comune di Tortoreto, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dal ricorrente nella propria memoria.

In questa infatti, il ricorrente torna a ripetere, salvo che nella sintassi, i concetti giuridici già esposti nel ricorso, ovvero:

(a) la causa del sinistro non fu la violazione del limite di velocità da parte della vittima;

(b) la p.a. deve rispondere dei danni causati dalle cose che ha in custodia, ex art. 2051 c.c.;

(c) la Corte d’appello ha malamente valutato le risultanze della c.t.u.. Ma le deduzioni sub (a) e (c) pongono questioni prettamente di merito; quella sub (b) è invece fondata. L’art. 2051 c.c., infatti, pone a carico del custode una presunzione che può essere vinta dalla prova del caso fortuito, e tra le ipotesi di caso fortuito rientra anche la condotta colposa del danneggiato. Stabilire poi se tale condotta colposa abbia avuto efficacia causale assorbente o concorrente, come già detto, è questione di merito non sindacabile in questa sede.

5. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

6. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Q.D. alla rifusione in favore del Comune di Tortoreto delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Q.D. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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