Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25335 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 11/11/2020), n.25335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17890/2012 proposto da:

PEZZOTTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, piazza delle Muse n. 8, presso lo

studio dell’Avv. Angela Ludovica Sirignani, rappresentata dall’Avv.

Francesco Salerno giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/38/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 31 gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia ha rigettato il gravame interposto da Pezzotti s.r.l. avverso la sentenza n. 132/16/2010 della CTP di Brescia di rigetto del ricorso della medesima società contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per la somma complessiva di Euro 57.887,99 a titolo di sanzione per ritardato pagamento dell’IRES e dell’IRAP relativamente all’anno 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2007;

2. espone la sentenza impugnata che: a) era stata notificata alla società Pezzotti comunicazione di irregolarità e la società aveva presentato istanza di autotutela ammettendo l’irregolare compilazione della dichiarazione; b) la società aveva poi presentato la dichiarazione integrativa in rettifica inoltrando una seconda istanza di autotutela; c) l’amministrazione aveva rigettato entrambe le istanze e iscritto a ruolo la sanzione; d) la CTP di Brescia aveva respinto il ricorso rilevando che, a seguito della produzione da parte dell’ufficio di copia di altra sentenza della medesima CTP (sentenza n. 123/5/2010), con la quale era stato giudicato inammissibile il ricorso della società Pezzotti contro il rigetto delle istanze di autotutela, il rigetto dell’impugnativa contro la cartella doveva ritenersi conseguente a detta pronuncia;

3. tanto richiamato, la CTR ha ritenuto sussistente nella specie la violazione del divieto di ne bis in idem poichè nel giudizio deciso con la sentenza n. 123/5/2010 la società Pezzotti non aveva sollevato “unicamente mere eccezioni processuali”, ma aveva insistito “per una pronuncia nel merito della debenza della sanzione comminata dall’Ufficio (annullamento della comunicazione notificata il 11.09.2009 e dichiarazione di non debenza delle somme richieste dalla controparte a titolo di sanzione)” (pp. 2-3 della sentenza);

4. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la società Pezzotti affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

5. sui motivi di ricorso.

5.1. con il primo motivo la società Pezzotti denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonchè vizio motivazionale: la violazione del principio del ne bis in idem ritenuta dalla CTR non sussiste, nella specie, alla luce della distinzione concettuale tra decisione sull’istanza di autotutela e fondamento della pretesa fiscale;

5.2. con il secondo motivo si denuncia la mancata riunione dei due procedimenti, in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 29 e 61 riunione pur espressamente richiesta alla CTR dall’amministrazione;

5.3. con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per mancata riproduzione nella stessa delle conclusioni delle parti (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36) e, in particolare, della predetta istanza di riunione;

6. il primo mezzo è fondato;

6.1. è sufficiente osservare che con la sentenza qui impugnata la CTR, nel far discendere il rigetto del gravame relativo alla sanzione richiesta con la cartella di pagamento (sentenza di primo grado n. 132/16/2010) dalla reiezione delle doglianze avverso il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di autotutela (sentenza di primo grado n. 123/5/2010), mostra di confondere i due distinti piani dell’autotutela amministrativa – il cui esercizio è discrezionale e funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale (così da ultimo Sez. 5, 11 luglio 2019, n. 18604) – e del merito della pretesa fiscale;

6.2. è infatti consolidato insegnamento quello secondo cui contro il diniego dell’amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (si v., tra le tante, Sez. 6-5, 2 dicembre 2014, n. 25524 e Sez. 5, 12 maggio 2010, n. 11457), sicchè giammai può darsi, nel caso in esame, quell’interferenza di giudicati sulla medesima materia del contendere paventata dalla CTR facendo leva sull’argomento, affatto inconferente, per il quale nel giudizio avente ad oggetto il diniego di autotutela la società contribuente non avrebbe solo svolto “mere eccezioni processuali”, bensì anche insistito sulla non debenza della sanzione;

7. l’accoglimento del primo mezzo comporta l’assorbimento dei restanti.

8. In conclusione, in accoglimento del primo mezzo, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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