Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25335 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. II, 11/10/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 11/10/2018), n.25335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19415-2015 proposto da:

Regione Marche, elettivamente domiciliato in Roma, Via D. Morichini

41, presso lo studio dell’avvocato Michele Romano, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lucilla Di Ianni;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 467/2015 del TRIBUNALE Di FERMO, depositata il

07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– con ricorso notificato il 27 luglio 2015 la Regione Marche, in persona del presidente pro tempore, ha chiesto la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 467 depositata in data 7 maggio 2015 e notificata il 17 giugno 2015 con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti della sentenza n. 38/2012 del Giudice di pace di Montegiorgio;

– il giudice di prime cure aveva, in accoglimento dell’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 dichiarato nulla la notifica del decreto-ordinanza-ingiunzione n. 40 dell’11 ottobre 2011 con il quale, a seguito della riscontrata violazione della L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 M.M. era stata condannata a pagare la somma di Euro 4.797,00 a titolo di sanzione amministrativa;

– il Giudice di pace aveva condiviso la contestazione circa la validità della notifica del decreto regionale perchè inviato tramite raccomandata postale senza i requisiti previsti dall’art. 137 c.p.c. e ss.;

– proposto appello dall’ente regionale, il Tribunale di Fermo con sentenza del 7 maggio 2015 aveva dichiarato inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c. perchè aveva ritenuto che l’atto d’appello fosse sfornito di motivazione con particolare riguardo al profilo c.d. argomentativo o rescissorio, non avendo l’appellante indicato in maniera precisa, compiuta ed univoca come la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere modificata in parte qua dal giudice dell’impugnazione;

– la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo è richiesta dalla regione Marche con ricorso notificato il 27/7/2015 sulla base di un unico motivo;

– non si è costituita l’intimata M.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso è fondato e deve essere accolto;

– con l’unico motivo si deduce la violazione di legge con particolare riferimento all’art. 342 c.p.c. per avere erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per presunta mancanza di “motivazione” sotto il profilo argomentativo non avendo l’appellante indicato, in maniera precisa, compiuta ed univoca, come la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere modificata in parte qua dal giudice dell’impugnazione;

– come precisato dalle Sezioni Unite di questa corte nella sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017 gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, “vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto all’impugnazioni a critica vincolata”;

– la doglianza è fondata poichè dall’analisi dei motivi, sviluppati dall’appellante nell’atto di impugnazione (e trascritti integralmente nel ricorso) alla stregua del principio ermeneutico appena richiamato, si evince chiaramente che, quanto alla notifica del decreto-ordinanza ingiunzione n. 40, la cui inosservanza delle modalità di cui agli artt. 137 c.p.c. e ss. aveva determinato l’accoglimento dell’opposizione, la Regione aveva articolato analitiche censure;

– l’appellante aveva, infatti, con richiami giurisprudenziali e normativi, dedotto che, a differenza degli atti processuali, la comunicazione e la notificazione degli atti amministrativi ha il solo scopo di portare il provvedimento nella sfera di conoscenza del destinatario (onde porlo nelle condizioni di proporre eventualmente una tempestiva impugnazione), che non potevano, nella fattispecie, trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 137-148 c.p.c. relative alla notifica degli atti giudiziari, che sia la L. n. 689 del 1981, art. 14 (relativamente all’atto di contestazione dell’illecito amministrativo) che l’art. 18 (relativamente all’ordinanza ingiunzione) consentono al funzionario che ha accertato l’illecito di scegliere tra i vari mezzi consentiti senza essere vincolato da quelli del codice di rito, e che, nel caso di specie, il predetto decreto era stato comunicato alla M. con nota raccomandata a/r prot. 635889 del’11/10/2011, ricevuta in data 14/10/2011 (cfr. pag. 9-15 del ricorso);

– deve, pertanto, ritenersi che nell’atto d’appello fossero contenuti sia il profilo volitivo (la validità della notifica dell’ordinanza ingiunzione) sia quello rescissorio (la riforma della sentenza impugnata sulla base dell’accoglimento dell’unico motivo di impugnazione;

– all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice del Tribunale di Fermo per nuovo esame;

– il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Fermo in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ordinanza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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