Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25334 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., in proprio e nella qualità di difensore di

I.V., rappresentato e difeso dall’Avvocato QUARANTA

FRANCO per delega in atti, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, e successivamente

c/o Avv. Claudio Rea Via Licinio Murena 19 – RM -;

– ricorrente –

avverso il provvedimento del Tribunale di Verona in data 12 novembre

2008 (R.G. Voi. Giur. 1051/08);

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato C.F.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Avvocato C.F., quale difensore di I. V., in un procedimento penale nel quale questi era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto al giudice procedente la liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta.

L’adito GIP ha rigettato la domanda.

Avverso detto provvedimento l’Avvocato C. ha proposto opposizione dinnanzi al Tribunale di Verona, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Il Tribunale di Verona, con ordinanza depositata il 12 novembre 2008, ha rigettato il ricorso sul rilievo che l’imputato, successivamente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva nominato due difensori, incorrendo, quindi, nell’ipotesi di cui all’art. 91 del citato Testo Unico.

Per la cassazione di detta ordinanza l’Avvocato C. ha proposto ricorso, con atto non notificato ad alcuno e depositato nella cancelleria del giudice a quo il 13 dicembre 2008.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo – privo del conclusivo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile) – con il quale si denuncia falsa applicazione di norma di diritto.

All’esito dell’udienza del 17 novembre 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 339 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese spettanti ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il I deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Decorsi i detti termini, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 18 ottobre 2011.

Il Collegio ha raccomandato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Dalla attestazione della Cancelleria in data 8 giugno 2011, emerge che nei termini indicati nella richiamata ordinanza interlocutoria, non risulta essere stato depositato presso la Cancelleria della Corte alcun ricorso predisposto secondo le forme del rito civile.

Il ricorrente ha chiesto, sia con memoria in prossimità dell’udienza, sia in sede di discussione orale, di essere rimesso in termini per effettuare i suddetti adempimenti.

Il Collegio ritiene che tale richiesta non possa essere accolta, atteso che l’ordinanza con la quale era stata già disposta la rimessione in termini è stata comunicata ritualmente, sia pure presso la Cancelleria di questa Corte, non avendo il ricorrente eletto domicilio in Roma, e la stessa non è supportata da alcun elemento utile ad illustrare le ragioni per le quali non è stato possibile eseguire i detti adempimenti.

Ne consegue che, non essendosi il ricorrente avvalso della rimessione in termini disposta da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Tale ultima circostanza esime dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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