Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25334 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 28/06/2017, dep.25/10/2017),  n. 25334

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9174/2013 proposto da:

Kappazeta S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari n. 12, presso lo

studio dell’avvocato Smedile Sergio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Magnani Franco, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Verucchio, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Bettolo n. 4, presso

lo studio dell’avvocato Brochiero Magrone Fabrizio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Migani Giancarlo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1459/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Società Kappazeta chiese al Tribunale di Rimini la condanna del Comune di Verucchio al pagamento della somma di Lire 219.000.791, a saldo delle opere realizzate in esecuzione dell’appalto dei lavori di restauro e consolidamento della (OMISSIS). Il Tribunale adito, nel contraddittorio con l’Ente, che chiese in via riconvenzionale la condanna dell’Impresa al pagamento della penale, accolse, in parte, la domanda principale e rigettò la riconvenzionale. Ma la decisione fu riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte d’Appello di Bologna, che per quanto d’interesse: a) escluse la fondatezza dell’eccezione d’inadempimento, evidenziando che il ritardo nel pagamento degli stati d’avanzamento non autorizzava la sospensione dei lavori; b) accolse la domanda relativa al computo della penale prevista dall’art. 59 del CSA per i 250 giorni di ritardo; c) computate le opposte partite, condannò il Comune al pagamento della complessiva somma di Euro 9.072,97.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Impresa in due mezzi, ai quali il Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Col primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1384 c.c., per non avere la Corte d’Appello tenuto conto del potere ex officio di ridurre la penale, che l’ordinamento rimette al giudice. Nella specie, la manifesta eccessività della penale – di Euro 64.667,11 – era desumibile dai documenti in atti, in riferimento allo stesso valore – di Euro 73.630,089 – del secondo lotto dei lavori (il primo lotto era stato, infatti, regolarmente ultimato entro il termine pattuito), e derivava il principio, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, e recepito del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 117, secondo cui l’ammontare della penale non può superare il 10% dell’importo dell’appalto. A norma dell’art. 29 del Cap. Gen. era, poi, consentita la totale o parziale disapplicazione della penale quando il ritardo fosse dipeso da causa della stazione appaltante, come nella specie ritenuto dal Tribunale, che aveva evidenziato colpevoli ritardi nei pagamenti.

2. Col secondo motivo, si deduce a violazione dell’art. 1460 c.c., per non aver la Corte territoriale effettuato un giudizio di comparazione tra il comportamento di essa impresa, che aveva sospeso i lavori ed abbandonato il cantiere, ed il ritardo nel pagamento degli acconti, che doveva avvenire a mezzo SAL, come già ritenuto in prime cure.

3. Il primo motivo è fondato per le seguenti considerazioni. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU 13/09/2005 n. 18128; Cass. 10/04/2006 n. 8293; 28/08/2007 n. 18195) ha chiarito, in tema di clausola penale, che il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., è posto a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio ed anche in mancanza di un’istanza in tal senso del debitore (cfr. Cass. n. 8071 del 2008), per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga perchè l’obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacchè in quest’ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell’obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta. 4. Questa Corte (Cass. n. 4386 del 1976; SU n. 5261 del 1977; Cass. n. 9366 del 1992) ha, poi, precisato che tale potere può essere esercitato con riguardo alla penale prevista in favore della pubblica amministrazione da disposizioni di capitolati generali, richiamate e recepite nel contratto stipulato con il privato, potendo, in tal caso, le stesse esser disapplicate, quali clausole contrattuali, per contrasto con la norma primaria ed inderogabile dettata dal menzionato art. 1384 c.c.. 5. A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale, che, omettendo totalmente ogni apprezzamento dei relativi presupposti – da compiersi, beninteso, alla stregua del materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, quale risultante ex actis – è incorsa nella falsa applicazione della disposizione in esame (caso diverso da quello applicato nella giurisprudenza citata dal controricorrente, che afferma incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento in concreto circa l’eccessività della penale pattuita, apprezzamento qui omesso). 6. A tanto provvederà il giudice del rinvio, che in tale sua indagine terrà conto del principio secondo cui per esercitare il potere di riduzione della penale il giudice deve far riferimento all’interesse che la parte secondo le circostanze ha all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e della effettiva sua incidenza sulla realizzazione dell’interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita (Cass. n. 15497 del 2002; n. 3998 del 2003; n. 7835 del 2006). 7. Resta da aggiungere che la disposizione di cui del D.P.R. 554 del 1999, art. 117 (poi abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) secondo cui la penale non può comunque essere complessivamente superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo, non è applicabile ratione temporis, ma si pone in continuità con l’evoluzione giurisprudenziale sopra citata, a tutela del principio di corrispettività delle prestazioni.

8. Il secondo motivo è, invece, infondato. Esso tende, infatti, direttamente ad una rivalutazione comparativa del comportamento delle parti, che costituisce un accertamento di merito, e non incide neppure sulla ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che ha escluso che il ritardo nei pagamenti potesse legittimare la sospensione dei lavori.

8. Il giudice del rinvio provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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