Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25334 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 11/11/2020), n.25334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14814/2012 proposto da:

M&B S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale

Umberto Tupini n. 133, presso lo studio legale De Zordo &

Bragaglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Vito A. Martielli giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 72/9/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA PUGLIA, depositata il 18 aprile 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 novembre 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Puglia ha rigettato il gravame interposto da M&B s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Bari di rigetto (con declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto alla pretesa tributaria di cui ai nn. da 15 a 20 della cartella di pagamento impugnata) del ricorso della medesima società contro la cartella di pagamento n. 01420090008568667, notificata il 22 aprile 2009, per la somma di Euro 71.887,28 a titolo di omessi versamenti IRAP, IRES e IVA relativamente all’anno d’imposta 2005, rilevati a seguito di controllo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis della dichiarazione modello Unico 2006;

2. la CTR ha ritenuto, per quel che qui rileva, che, a seguito dello sgravio operato (quanto ai recuperi a tassazione di cui ai nn. da 15 a 20 della cartella, per i quali la CTP ha dichiarato cessata la materia del contendere) in relazione all’istanza, ancorchè tardiva, della società contribuente di annullamento parziale della comunicazione di irregolarità, “l’Ufficio non era certamente tenuto ad effettuare nessuna ulteriore comunicazione dopo aver proceduto al surrichiamato sgravio delle somme indicate come non dovute dalla contribuente e tanto dal momento che la liquidazione di tutti gli altri tributi, indicata nella comunicazione inviata nel novembre del 2008, non era stata opposta, nè contestata dall’odierna appellante, che l’aveva quindi riconosciuta corretta”, sicchè correttamente l’ufficio, “trascorso inutilmente il termine previsto senza ricevere alcun chiarimento o alcuna richiesta di correzione, ha iscritto a ruolo tutti i tributi risultanti dalla liquidazione effettuata”, così come correttamente la CTP ha dichiarato la detta parziale cessata materia del contendere (pp. 6-7- della sentenza);

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione M&B s.r.l. affidato a un motivo, cui replicano con unico controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RITENUTO

che:

4. deve preliminarmente dichiararsi il difetto di legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi nel presente giudizio di legittimità pur non avendo partecipato ai precedenti gradi: è noto che il soggetto passivamente legittimato nelle liti tributarie è ordinariamente l’Agenzia delle Entrate, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ex art. 57, comma 1, di tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze facenti capo al detto dicastero a partire dal 1 gennaio 2001 (si v., fra le tante, Sez. 5, 28 gennaio 2015, n. 1550);

5. con l’unico motivo di ricorso la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, art. 68, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater e D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, e della L. n. 212 cit., art. 10, comma 1: il combinato disposto delle menzionate norme imporrebbe “all’Ufficio l’obbligo di comunicare al contribuente il nuovo esito della liquidazione a seguito del controllo automatico, in risposta alle osservazioni e alla documentazione presentata, con la predetta istanza di annullamento in autotutela, a nulla rilevando “l’estrazione del ruolo” che ben poteva essere interamente sgravato e eventualmente rimesso” (p. 11 del ricorso); infatti, la CTR avrebbe erroneamente considerato tardiva l’istanza di annullamento, dovendosi invece ritenere il relativo termine di trenta giorni quale termine “minimo” per il contribuente, e non “massimo”, al fine di trasmettere eventuali chiarimenti o documentazione utili per la corretta liquidazione della dichiarazione dei redditi; pertanto l’ufficio, non rispondendo alla richiesta di annullamento, avrebbe violato il principio di buona fede e collaborazione tra fisco e contribuente, impedendo a quest’ultimo di aderire al pagamento richiesto con riduzione delle sanzioni a un terzo;

da tanto conseguirebbe la nullità insanabile della cartella, priva di una condizione di validità dell’azione di riscossione;

6. il mezzo è infondato;

6.1. è infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima, anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3 ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate; la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v., tra le tante, Sez. 5, 25 maggio 2012, n. 8342; Sez. 5, 26 settembre 2014, n. 20431; Sez. 5, 25 ottobre 2017, n. 25294);

6.2. nel primo caso peraltro – di comunicazione dell’esito della liquidazione (cd. comunicazione di irregolarità) prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3 “quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta” – il relativo obbligo imposto all’amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità, trattandosi di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;

6.3. tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo; nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell’elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (ex multis, Sez. 5, 5 ottobre 2016, n. 19893);

6.4. con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento, è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non è imposto “in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Sez. 5, n. 8342/2012, cit.; v. anche Sez. 6-5, 8 luglio 2014, n. 15584; Sez. 5, 10 giugno 2015, n. 12023);

6.5. nella specie, la CTR ha accertato che la liquidazione non era stata contestata e i precedenti (Sez. 5, 23 luglio 2010, n. 17396 e Sez. 5, 15 novembre 2007, n. 110) invocati da M&B non sono pertinenti;

6.6. è poi conseguentemente destituito di fondamento l’assunto privo di base positiva (v. al riguardo Sez. 5, 25 ottobre 2017, n. 25287) – di parte ricorrente secondo cui il termine di trenta giorni sarebbe, per il contribuente, un termine “minimo”;

6.7. anche l’argomentazione relativa alla misura della sanzione non ha pregio: come infatti chiarito da Sez. 5, 12 febbraio 2013, n. 3366, “In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perchè non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perchè l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella”.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio liquidate, come in dispositivo, in favore della sola Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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