Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25333 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 29/11/2011), n.25333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V., T.A. e V.O., quali titolari

della società di fatto MEC EDIL, tutti rappresentati e difesi

dall’Avvocato BENEDETTI Carlo, elettivamente domiciliati in Roma, Via

L. Masi n. 7, presso lo studio dell’avv. Stefania Stemperini in forza

di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CEIC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

e sul ricorso iscritto al R.G. n. 26325 del 2006, proposto da:

CEIC s.r.l., (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Foscari n. 40,

presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Colaiacovo, dal quale è

rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso;

G.A.;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.V., T.A. e V.O., quali titolari

della società di fatto MEC EDIL;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 966 del

2006, depositata il 22 dicembre 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 14

luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Adriano Rossi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha chiesto il

rigetto di entrambi i ricorsi, con correzione del dispositivo della

sentenza impugnata, nel senso che ove si legge 1997 deve intendersi

1987.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 25 maggio 1988, i sigg.ri P., T. e V., titolari della società di fatto MEC EDIL, convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di L’Aquila, la C.E.I.C. s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 77.857.538, oltre interessi e rivalutazione, come residuo corrispettivo per le opere edili effettuate in esecuzione di un contratto d’appalto stipulato con quest’ultima in data 1 luglio 1986, sui fabbricati la cui costruzione la società convenuta aveva a sua volta ricevuto in appalto dalla Cooperativa Habitat Nuovo.

Gli attori domandavano, altresì, la condanna della convenuta al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di giudizio.

Si costituiva la società convenuta chiedendo in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della penale contrattualmente prevista per la assunta ritardata consegna dei lavori avvenuta in data 23 settembre 1987.

L’adito Tribunale, con sentenza del 2003, accoglieva parzialmente sia la domanda attorea, condannando la C.E.I.C. al pagamento di Euro 40.210,06 a titolo di residuo del prezzo per i lavori eseguiti e non saldati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sia la domanda riconvenzionale della parte convenuta, riducendo la somma dovuta a titolo di penale e condannando per l’ effetto la MEC EDIL al pagamento di Euro 23.088,15.

CEIC s.r.l. proponeva appello, cui resisteva il convenuto proponendo altresì impugnazione incidentale.

Il giudice di appello, con sentenza n. 966 resa pubblica mediante deposito in data 22 dicembre 2006, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale, riducendo la somma dovuta a titolo di residuo pagamento per i lavori effettuati ad Euro 8.693,27 in considerazione dei difetti delle opere consegnate, rilevati e quantificati dal CTU. La Corte d’Appello confermava poi la statuizione relativa all’entità della penale dovuta per la ritardata consegna dei lavori.

Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso i sigg.ri P., T. e V. sulla base di due motivi.

L’intimata società ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale in quanto rivolti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo del ricorso principale, i ricorrenti lamentano violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. In particolare, i ricorrenti sostengono che il Giudice di appello avrebbe fondato il proprio convincimento solo su parziali risultanze della CTU non tenendo, invece, in debito conto la copiosa documentazione prodotta, dalla quale risultava che la somma dovuta a titolo di residuo del prezzo per i lavori svolti era ben più elevata senza, peraltro, motivare adeguatamente tale decisione.

A conclusione di tale motivo, i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: “se il giudice di merito nel libero apprezzamento delle prove raccolte, sia in ordine alla loro attendibilità, che alla loro astratta idoneità ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sia sottoposto al limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato e del ragionamento che lo ha condotto a preferire una prova ad un’altra”.

Con il secondo motivo, i ricorrenti principali denunciano il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, quello, cioè, relativo alla mancata valutazione, ai fini della prova della fondatezza della pretesa avanzata in primo grado da essi odierni ricorrenti, delle fatture emesse dalla MEC EDIL, quietanzate, in parte pagate e mai contestate dalla C.E.I.C. s.r.l. durante l’esecuzione dei lavori.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la C.E.I.C. s.r.l.

denuncia insufficienza della motivazione circa la riduzione della penale. In particolare la ricorrente incidentale evidenzia come il giudice di appello abbia omesso di dare adeguato conto sia del fatto che il ritardo nella esecuzione del subappalto avesse determinato a carico della C.E.I.C. s.r.l. una richiesta di risarcimento danni da parte dell’appaltante principale, sia della circostanza che la penale pattuita, di L. 89.100.000, andava riferita al valore complessivo del contratto di subappalto dell’importo di L. 351.897.4 93, e non già alla prestazione dedotta in giudizio e asseritamene non pagata di L. 77.857.538.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la C.E.I.C. s.r.l.

lamenta la contraddittorieta della motivazione in ordine alla riduzione della penale. Secondo la ricorrente incidentale, infatti, la motivazione della decisione di riduzione della penale dovuta, oltre ad essere insufficiente, risulterebbe essere affetta da contraddittorietà nella parte in cui il giudice d’appello, dopo avere appurato che le misure dei vani per l’alloggiamento degli infissi e dei controtelai furono prese congiuntamente tanto da personale della C.E.I.C. quanto da personale della MEC EDIL, ha poi parzialmente esonerato la parte che aveva determinato l’errore dalla responsabilità ai fini del pagamento della penale.

Occorre premettere che la sentenza impugnata è stata depositata dopo il 2 marzo 2006, nel vigore dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a norma del quale i motivi di ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità, dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

I due motivi del ricorso principale sono inammissibili, non rispondendo alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata” (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (Cass., ord. n. 20409 del 2008).

Il quesito di diritto, quindi, “deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge” (Cass., ord. n. 19769 del 2008; Cass., S.U., n. 6530 del 2008; v. anche Cass., n. 28280 del 2008).

Con riferimento, in particolare, ai motivi di ricorso con i quali si denuncia vizio di motivazione, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Al riguardo, è incontroverso che non è sufficiente che il fatto controverso sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non si può quindi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass. n. 27680 del 2009).

Ciò premesso, il primo motivo del ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, atteso che esso si conclude con la formulazione di un quesito di diritto del tutto generico, privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio.

Inammissibile è altresì il secondo motivo, atteso che la denuncia del vizio di motivazione non è accompagnata nè dalla chiara indicazione del fatto controverso, nè dal momento di sintesi nei sensi prima indicati.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta la declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale (Cass. n. 8105 del 2006; Cass. n. 1528 del 2010). Invero, la sentenza impugnata è stata depositata il 22 dicembre 2006 e il ricorso incidentale è stato consegnato per la notifica il 10 marzo 2008, allorquando cioè il termine di un anno e 46 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata era ampiamente decorso.

In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con conseguente dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale.

In considerazione dell’esito del giudizio, le spese della presente fase di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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