Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25333 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 14/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25333

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14637/2016 proposto da:

M.A.K.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4695/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. Migliaccio che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso depositato il 4 ottobre 2012 M.A.K.A.E., cittadino egiziano, coniugato con la cittadina italiana B.M., impugnava innanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento con il quale era stata rigettata la propria richiesta avente ad oggetto il permesso di soggiorno.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del detto permesso.

2. – Il Ministero dell’interno proponeva appello avverso detta pronuncia e la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 5 dicembre 2015, ne operava la riforma, rigettando l’opposizione al diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari proposta dal ricorrente in prime cure. In particolare, la Corte di Napoli osservava come il complesso delle risultanze istruttorie militassero “per la presunzione di un matrimonio solo formale e di convenienza per eludere le norme sull’immigrazione”. Il giudice distrettuale ha così osservato: che la moglie dell’appellato aveva riferito di una generica convivenza prematrimoniale che si sarebbe attuata tre volte al mese per due giorni consecutivi; che una vita familiare non poteva ravvisarsi in sporadici incontri non caratterizzati da altri comportamenti significativi della comunione spirituale e materiale tra coniugi; che la produzione in giudizio dei biglietti di viaggio e delle buste paga non dimostrava affatto la pretesa convivenza e, anzi, il mantenimento di un posto di lavoro lontano dal luogo di residenza della moglie ben poteva essere valutato come elemento rappresentativo della simulata convivenza; che dalle note della Questura emergeva che l’odierno ricorrente non era stato mai rinvenuto presso l’abitazione della moglie, nè ivi erano stati trovati oggetti o abiti indicativi della sua presenza, e nemmeno fotografie del matrimonio; che costituivano indici della finalità elusiva delle leggi sull’immigrazione anche le circostanze per cui il ricorrente, oltre ad aver declinato, in occasione di più controlli della polizia, generalità false, era stato condannato in sede penale con due sentenze irrevocabili, rispettivamente nel 2007 e nel 2009, per aver fatto ritorno in Italia a seguito dell’emissione, nei suoi confronti, di un provvedimento di espulsione, e per i reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate.

3. – Contro tale pronuncia il ricorrente ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto attività processuale nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Deve disattendersi, anzitutto, la deduzione, svolta in memoria da parte del ricorrente, circa la nullità della sentenza impugnata per la mancata documentazione degli avvisi di ricevimento della citazione di appello. Deve ritenersi, infatti, che sul punto sia caduto il giudicato implicito, dal momento che la mancanza di una impugnazione diretta a far valere la richiamata nullità costituisce sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di far valere in sede di impugnazione la questione pregiudiziale (si veda, seppur con riferimento ad altra ipotesi: Cass. Sez. U. 26 gennaio 2011, n. 1764). In particolare, il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un’applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso, sicchè le suddette questioni restano coperte dal giudicato implicito allorchè siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio per essersi il contraddittorio incentrato sul merito della lite e su di esse non si sia pronunciato il giudice adito (Cass. 17 maggio 2016, n. 10088).

2. – Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 10,14 e 17, oltre che degli artt. 2,3,29,31 e 117 Cost., art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, artt. 8 e 12 della C.e.d.u., artt. 7 e 9 della carta di Nizza. Osserva il ricorrente che il giudice distrettuale aveva giustamente osservato come secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte il requisito della convivenza effettiva relativa al diritto di soggiorno del familiare cittadino italiano non era necessario in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare. Nonostante la normativa di riferimento fosse stata bene individuata dalla Corte di appello, nel caso di specie veniva in discorso un rinnovo del permesso di soggiorno già posseduto. Osserva, inoltre, l’istante che la Corte di merito aveva escluso la convivenza, ritenendo del tutto inconcludenti le dichiarazioni della di lui moglie, laddove la dimostrazione della convivenza dello straniero con il coniuge di nazionalità italiana poteva essere data anche attraverso una prova orale.

2.1. – Il secondo mezzo lamenta, invece, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo il ricorrente la Corte di merito aveva mancato infatti di apprezzare il possesso, da parte sua, del permesso di soggiorno per motivi familiari, oltre che il decreto del Questore, riferito ad istanza volta a conseguire il rinnovo del permesso in questione; menziona, al riguardo, anche una nota della difesa erariale che sarebbe stata inoltrata al Tribunale di Napoli nel corso del giudizio di primo grado.

2.2. – I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e risultano essere infondati.

Come affermato da questa Corte, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare del coniuge del cittadino italiano o dell’Unione europea, nel regime introdotto con il D.Lgs. n. 30 del 2007, non è più necessario il requisito della convivenza effettiva, trattandosi di criterio rimasto estraneo sia all’art. 7, comma 1, lett. d), relativo al diritto di soggiorno del familiare del cittadino italiano, sia alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, artt. 12 e 13, che regolano, il primo, il mantenimento del diritto di soggiorno in caso di divorzio o annullamento del matrimonio e pongono, il secondo, il limite del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cass. 23 maggio 2013, n. 12745; in tema, cfr. pure Cass. 6 marzo 2014, n. 5303).

L’affermazione formulata in punto di diritto dalla Corte di merito risulta essere, dunque, corretta, come del resto riconosciuto dalla stessa parte ricorrente. E’ escluso, pertanto che ricorrano i vizi, denunciati nel primo motivo, della violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, i quali presuppongono un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata dalla norma di legge. D’altro canto, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010): nella fattispecie, proprio in quanto la ricorrente non ha motivo di sconfessare il principio di diritto enunciato dalla Corte di merito, è assente una censura orientata nel senso che si è appena indicato.

La doglianza esposta nel secondo motivo finisce, poi, per sollecitare un riesame delle risultanze documentali (relative all’istanza concernente il permesso di soggiorno) che è in questa sede preclusa.

Va osservato, in proposito, che la Corte di appello ha ritenuto che l’istanza formulata alla Questura riguardasse un permesso di soggiorno, e non un rinnovo dello stesso. Ciò che il ricorrente lamenta non è, quindi – a ben vedere – il mancato esame di un “fatto” (giacchè la Corte di merito ha univocamente affermato che nel caso sottoposto al suo esame si dibatteva della “prima” richiesta di permesso di soggiorno – pag. 3 della sentenza – e il dato è confermato, se mai ve ne fosse necessità, dal richiamo, contenuto nel provvedimento, alla giurisprudenza che nega rilievo della convivenza nel caso di rinnovo del permesso stesso): ciò di cui l’istante si duole è, semmai, il mancato apprezzamento di talune risultanze documentali. Il che esula, però, dalla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente: infatti, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

2.3. – Occorre notare, per completezza, come la pronuncia impugnata conferisca rilievo a un dato, quello dell’emergenza di un “matrimonio solo formale e di convenienza per eludere le norme sull’immigrazione” che non risulta affatto censurato e che, di per sè, anche ove fossero ammissibili (e fondati) i due motivi di impugnazione svolti dal ricorrente, varrebbe a sorreggere la sentenza impugnata. Si ricorda, infatti, che in caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, se non si richiede il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente, restano comunque salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell’art. 35 della dir. 2004/38/CE e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1 bis (Cass. 6 marzo 2014, n. 5303). Ne discende che l’accertata fittizietà del matrimonio risulterebbe, nella fattispecie, comunque preclusiva del rinnovo del permesso di soggiorno.

3. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali, stante il mancato svolgimento di difese da parte della difesa erariale. Non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima CIVILE, il 14 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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