Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25333 del 12/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.12/12/2016), n. 25333
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20834/2014 proposto da:
P.D., G.G.I. – RICORRENTI CHE NON HANNO
DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE;
– ricorrenti –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE CICCHIRILLO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
CA.MI., nella qualità di titolare e legale
rappresentante pro tempore della ditta S.M.EDIL di
Mi.Ca., P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
AMERICA N. 11, presso lo studio dell’avvocato ADA D’AREZZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SALADINO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1254/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 26/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. P.D. e G.G.I. hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo 17.7.2013 n. 1254.
Tale sentenza, accogliendo il gravame proposto da C.G., rigettò la domanda di risarcimento proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti del suddetto C.G..
2. E’ superfluo esporre il contenuto della sentenza impugnata e le censure ad essa mosse dal ricorso, in quanto i ricorrenti non hanno depositato il proprio ricorro nella cancelleria di questa Corte entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.
Si propone pertanto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, con condanna alle spese”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.
Il ricorso va, di conseguenza, dichiarato improcedibile.
4. Le spese del presente giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
5. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara improcedibile il ricorso;
(-) condanna P.D. e G.G.I., in solido, alla rifusione in favore di Ca.Mi. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) condanna P.D. e G.G.I., in solido, alla rifusione in favore di C.G. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.D. e G.G.I., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016