Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25333 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. II, 11/10/2018, (ud. 27/02/2018, dep. 11/10/2018), n.25333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28685-2014 proposto da:

PIA ASSOCIAZIONE DEL SACRO CUORE DI GESU’ IN TRASTEVERE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 10/E, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA GUACCERO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

La SANTA SEDE e per Essa, l’AMMINISTRAZIONE del PATRIMONIO della SEDE

APOSTOLICA (A.P.S.A.), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato CARMINE STINGONE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Mons. G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1847/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 20/01/2011 il tribunale di Roma ha rigettato la domanda avanzata dall’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica – Apsa – di dichiarazione della risoluzione, del contratto di comodato del complesso immobiliare in (OMISSIS), stipulato in data 18/01/2002 con la Pia associazione del sacro cuore di Gesù in Trastevere e di condanna di essa, unitamente a C.F., M.G. e G.M., al rilascio e al risarcimento dei danni. Con la medesima sentenza il tribunale ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dall’associazione e dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria formulata in reconventio reconventionis dall’Apsa.

2. Adita in via principale dall’Apsa e in via incidentale dall’associazione e dai signori C. e M., nella contumacia del mons. G., la corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 16/04/2014 ha rigettato entrambe le impugnazioni, considerando a supporto della decisione che:

– l’assunto dell’associazione secondo cui l’intestazione del bene in proprietà dell’Apsa fosse basata su interposizione fittizia o reale era rimasto sfornito di prova;

– “la domanda riconvenzionale di usucapione” era stata “giustamente rigettata dal tribunale per la mancanza di prova dell’interversione del possesso della comodataria… non essendo poi rilevante ai fini invocati il possesso antecedente il contratto di comodato”;

– non si era verificata alcuna cessione a terzi del contratto di comodato, risultando l’originaria Pia associazione (nell’irrilevanza del decreto di estinzione del 27/02/2008, non trattandosi di ente riconosciuto L. n. 222 del 1985, ex artt. 4 e 5) interessata da mera vicenda modificativa rispetto all’omonima associazione di cui all’atto del 10/03/2008 per notar A.; neppure risultando in violazione della destinazione pattuita l’uso a fini ricreativi dell’immobile, era infondata la domanda di risoluzione del comodato.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Pia associazione, su due motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso l’Amministrazione del patrimonio della sede apostolica. Non ha espletato difese il mons. G.M..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’associazione ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) per essere la motivazione della sentenza impugnata inesistente o apparente in ordine alla domanda di accertamento dell’usucapione basata su possesso “protratto senza interruzioni… dal 1902 al 1976” (p. 19 della comparsa di costituzione in appello contenente appello incidentale).

1.1. In particolare, la motivazione sul punto si sarebbe erroneamente limitata a un generico giudizio di irrilevanza del possesso anteriore al contratto di comodato del 1976.

1.2. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, deve aversi preliminarmente presente che la sentenza impugnata, come sopra riportato, ha trattato il tema, affermando esser stata la domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione “giustamente rigettata dal tribunale per la mancanza di prova dell’interversione del possesso della comodataria… non essendo poi rilevante ai fini invocati il possesso antecedente il contratto di comodato”.

1.3. Ciò posto, va tenuto conto che al presente procedimento, nell’ambito del quale la sentenza impugnata è stata depositata dopo l’11/09/2012, si applica la riformulazione della norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, per cui il vizio ivi previsto non è quello meramente motivazionale, ma di “omesso esame circa un fatto decisivo”, il ricorrere del quale presuppone la totale pretermissione nell’ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevariza della semplice “insufficienza” o di “contraddittorietà” della motivazione. La giurisprudenza che ha chiarito, quanto innanzi ha anche specificato che la possibilità di sollevare tali doglianze neppure sopravvive come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360, comma 1, n. 4, ciò che la parte ha sollecitato (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015n. 13928).

1.4. Nel caso di specie, esclusa la mera apparenza della motivazione per essere la stessa, in quanto inserita in un contesto più ampio, nè tautologica nè apodittica, seppur succinta, anche a voler inquadrare il vizio lamentato come “omesso esame” lo stesso non sussisterebbe, essendo stato il fatto storico trattato nella sentenza stessa.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 1158 c.c. del 1942 e art. 710 c.c., comma 1, artt. 2105 e 2135 c.c. del 1865. Si lamenta che sarebbe stata mal governata dalla sentenza impugnata la previsione da parte del codice civile previgente dell’usucapione trentennale, idonea a far ritenere acquistata la proprietà trent’anni dopo l’immissione in possesso del 1902.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile.

2.2. Va al riguardo richiamato che il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Il vizio relativo all’erronea ricognizione della fattispecie astratta non sussiste quando, in luogo delle carenze tassativamente previste, la sentenza impugnata faccia emergere mere difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati dal giudicante di merito, vertendosi in questo caso in critiche relative alla fattispecie concreta e risolvendosi il motivo di ò ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del precedente giudicante tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

2.3. Su tali premesse, va notato che con il motivo in esame, lungi dal denunciare violazioni di legge, la ricorrente si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito (nel senso dell’irrilevanza del periodo antecedente al contratto di comodato ai fini del possesso utile all’usucapione) al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice.

3. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese secondo soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

PQM

la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 8.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15h e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto, del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 27 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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