Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25332 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 14/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25332

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19954/2013 proposto da:

Casa Editrice Giuseppe Principato s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, D.C.,

M.M.R., S.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Rodi n. 32, presso lo studio dell’avvocato Faraglia Emilia Rosa,

rappresentati e difesi dagli avvocati Cavallari Laura, Ferrari

Giorgio, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2591/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2017 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO

Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbito il secondo motivo;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato L. Cavallari che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milano del 12 luglio 2012, resa in sede di rinvio.

La pronuncia di questa Corte n. 17279/2010, che ebbe a pronunciare la sentenza di cassazione con rinvio, così ricostruisce la vicenda processuale.

2. – “La Casa Editrice Giuseppe Principato s.p.a. ed i prof. M.M.R. e D.F.C. nonchè S.L. convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano la s.r.l. GDE-Gruppo Diffusione Editoriale di (OMISSIS) ed il fallimento (OMISSIS) s.p.a. per sentir dichiarare la invalidità (o inesistenza) di quattro contratti di edizione anteriormente intervenuti tra la (OMISSIS) e le persone fisiche attrici (relativamente a due opere di educazione musicale “Progetti (OMISSIS)” e “(OMISSIS)” – e due opere di letteratura inglese – “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” – tutte destinate a cicli scolastici) nonchè per sentir accertare la responsabilità del curatore del fallimento (OMISSIS), in solido con la GDE, per fatti di concorrenza sleale con inibitoria ad entrambi rivolta dal distribuire e pubblicare le opere in oggetto frutto di accordi nulli e la loro condanna al risarcimento del danno.

“Le persone fisiche attrici sostenevano di aver stipulato per due opere edite dalla (OMISSIS) prima del fallimento contratti di edizione da ritenere nulli per difetto del requisito contenutistico ex art. 122 L. aut. mentre per altre due opere, sempre pubblicate da (OMISSIS), adducevano che non era intervenuto alcun accordo di cessione dei diritti di utilizzazione economica donde legittimamente, anche a fronte della mancata corresponsione dei diritti di autore, essi avevano ceduto i loro diritti alla Principato s.p.a. con regolari contratti per tutte le quattro opere.

“Il fallimento, costituitosi, eccepiva la incompetenza funzionale del Tribunale adito chiedendo declaratoria di improcedibilità delle domande attoree siccome attratte alla competenza del giudice fallimentare.

“Svolgeva – a propria volta – domanda riconvenzionale di risarcimento del danno sia a causa della distribuzione da parte dell’editore Principato di opere sulle quali l’editore (OMISSIS) vantava validi diritti di edizione sia per il comportamento anticoncorrenziale dalla prima, posto in essere a fini di disturbo delle trattative per la cessione del ramo di azienda scolastica alla Zanichelli. A propria volta la distributrice GDE eccepiva la nullità dell’atto introduttivo di lite e la propria estraneità a qualsivoglia illecito.

“Con sentenza pronunziata il 22.5.2001, il Tribunale di Milano rilevava che il tema della validità dei contratti di edizione stipulati ante fallimento dalla (OMISSIS) era sottratto alla competenza del Tribunale fallimentare (non avendo nulla a che vedere con azioni di rivendica o di separazione) mentre erano attratte al fallimento le domande di accertamento degli illeciti concorrenziali e degli atti diffamatori con le conseguenti pretese risarcitorie. Osservava nel merito – con riferimento alle opere “(OMISSIS)” (di M. e S.) e “(OMISSIS)” (di D.F.) – che nessun elemento di prova scritta sulla cessione dei relativi diritti alla (OMISSIS) era stata fornita dal fallimento come prescritto dall’art. 110 L. aut. (restando per l’effetto inammissibile la prova per testi e per presunzioni allo scopo articolata),mentre i contratti di edizione “a termine” per le opere originarie “(OMISSIS)” e “Progetti (OMISSIS)” – pur affetti da nullità per mancata indicazione del numero minimo di esemplari per edizione – si potevano giovare dell’istituto della conversione sino all’esaurimento ventennale del rapporto vigente tra essa (OMISSIS) e gli autori. Il Tribunale pertanto, in accoglimento parziale delle rispettive domande, concedeva le reciproche inibitorie e respingeva tutte le istanze risarcitorie formulate dalla curatela contro l’editore Principato in quanto indimostrate rigettando, altresì, le domande svolte contro GDE nel cui comportamento non ravvisava alcun profilo di colpa essendo, tra l’altro, venuto in scadenza il contratto di distribuzione.

“Con atto di appello notificato il 2.7.2002, il fallimento (OMISSIS) lamentava gli errori e le omissioni nelle quali era incorso il primo giudice nell’escludere la improcedibilità delle avverse domande di accertamento da ritenersi, invece, attratte alla competenza fallimentare siccome rivolte a sottrarre beni dall’attivo fallimentare; nell’aver ritenuto la mancanza di prova scritta dei contratti relativi alle opere “(OMISSIS)” e” (OMISSIS)” nonostante essa fosse desumibile dalla documentazione versata in atti, fermo restando che la prova testimoniale era comunque ammissibile quando il contratto era dedotto come fatto storico e non come fonte di obbligazioni; nel non aver considerato che le opere “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” (questa ultima tra l’altro contenente una parte dedicata alla letteratura statunitense di altro autore) non erano che riproduzioni (con pochissimi aggiornamenti) delle vecchie opere “Progetti (OMISSIS)” ed “(OMISSIS)” (cioè riedizioni) e che negli originari contratti di edizione era stato pattuito il divieto di diffusione da parte degli autori di qualsiasi opera che avesse potuto creare concorrenza alle precedenti. Il fallimento chiedeva pertanto – in accoglimento delle domande tutte disattese in prime cure – la riforma della sentenza impugnata. Resistevano gli appellati Principato spa, M. Mingazzini, S. e D. svolgendo appello incidentale sulla respinta domanda di nullità del contratto per le opere originarie “(OMISSIS)” e “Progetti (OMISSIS)”, ribadendo la distinzione tra contratto “per edizione” ed “a termine” nonchè l’inapplicabilità alla fattispecie (di contratto a termine) dell’istituto della conversione del contratto nullo. Chiedevano pertanto riforma sul punto della decisione impugnata. La GDE richiamava le precorse difese instando per la conferma della sentenza. Con sentenza n. 2729/03, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello principale e quello incidentale proposto contro il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. integralmente confermando la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese di questo giudizio; dichiarava, inoltre, inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti della GDE”.

3. – Interposto ricorso per cassazione, questa Corte cassava la sentenza impugnata.

4. – Seguiva il giudizio di rinvio che si concludeva con la nominata sentenza che disponeva la conversione dei due contratti riferiti alle opere “Progetti (OMISSIS)” e “(OMISSIS)”.

5. – La sentenza è impugnata per cassazione dalla Casa Editrice Giuseppe Principato, da M.M.R., da S.L. e da D.C.. I motivi di ricorso sono due. (OMISSIS), pur intimata, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo sono denunciati la falsa interpretazione e il travisamento di quanto statuito nella sentenza di cassazione con rinvio, nonchè la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e dell’art. 122, comma 3 e comma 4, L. aut. (L. n. 633 del 1941). Asserisce la ricorrente che la Corte di merito aveva mancato di procedere alla duplice indagine indicata nella sentenza di legittimità: indagine diretta ad accertare il rapporto di continenza tra i due contratti e la volontà delle parti; si duole, in altri termini, che il giudice del rinvio abbia erroneamente ritenuto per lui vincolante l’integrazione di legge prevista dall’art. 122, comma 4, cit..

1.1. – Il secondo mezzo censura la sentenza con riferimento alla statuizione sulle spese. In sintesi, deduce l’istante che la Corte di appello, avendo condiviso erroneamente le due pronunce sulla conversione del negozio nullo, aveva ritenuto parzialmente soccombenti gli attuali ricorrenti, che, invece, erano risultati interamente vittoriosi.

2. – Il primo motivo appare fondato.

La Corte di appello, nella prima delle due sentenze da essa pronunciate nel corso del presente giudizio, ebbe a ritenere che la conversione del contratto di edizione per edizione fosse possibile in quanto il numero delle edizioni successive e quello delle copie da riferire a ciascuna di dette edizioni dovessero presumersi stabiliti per relationem, avendo riguardo alle indicazioni fornite nei due contratti con riguardo al quantitativo degli esemplari di cui alla prima edizione.

Sul punto la decisione della Corte milanese è stata cassata.

La sentenza di questa Corte n. 17279/2010 ha infatti escluso che la conversione del contratto di edizione “a termine” (art. 122, comma 5) – nullo perchè mancante del numero minimo di esemplari per ogni edizione – in contratto di edizione “per edizione” (art. 122, commi 2, 3 e 4, L. aut.) potesse attuarsi prescindendo dalla disposizione secondo cui il contratto per edizione mancante delle indicazioni del numero delle edizioni e del numero degli esemplari si intende avente ad oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari (art. 122, comma 4). Si legge nella detta pronuncia: “Ritiene la Corte che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione dell’art. 122 L. aut., e, in particolare, del comma 4, di detto articolo, che impone ex lege una interpretazione integrativa del contratto nel senso appena indicato secondo cui, in assenza di indicazioni specifiche, il contratto stesso si intende stipulato per una sola edizione e per un massimo di duemila esemplari. Ciò sta a significare che il giudice, in assenza di qualsiasi espressa indicazione nel contratto, non può interpretare lo stesso come contenente in via implicita le disposizioni mancanti di cui all’art. 122, comma 3, L. aut. desumendole oltretutto – come avvenuto nel caso di specie – da elementi esterni, di cui non viene fatto neppure cenno ad un loro richiamo nel contratto, quali i tempi ed i numeri delle future edizioni, quando il comma 4 del citato articolo espressamente stabilisce quale, in detta assenza, debba essere il contenuto del contratto stesso”.

La Corte di appello, pronunciando sentenza in sede di rinvio, dopo aver dato atto del contenuto del decisum della S.C. e aver quindi osservato che la corretta applicazione dell’art. 122, comma 4, L. aut. comportava che i contratti di edizione per edizione privi dei dati richiesti dalla legge dovessero intendersi riferiti a una sola edizione per un numero massimo di duemila copie, ha ritenuto dovesse essere disposta la conversione dei due originali contratti nulli denominati “Progetti (OMISSIS)” e “(OMISSIS)” in contratti di edizione per edizione, il cui contenuto risultava definito, sulla base delle integrazioni di legge, nei termini di cui si è appena detto.

Tale conclusione risulta però essere stata assunta senza operare alcuna concreta verifica della possibilità di conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c.: e ciò, nonostante proprio questa Corte, nella sentenza n. 17279/2010, avesse sottolineato come ai fini della verifica della conversione del negozio nullo debba procedersi a una duplice indagine, l’una rivolta ad accertare l’obiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo e l’altra implicante un apprezzamento di fatto sull’intento negoziale dei contraenti, riservato al giudice di merito, diretta a stabilire se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso.

La Corte non poteva infatti ritenere esaurito il proprio compito con la mera presa d’atto dell’eterointegrazione programmata dall’art. 122, comma 4, L. aut.: il giudice del rinvio poteva ritenere che la pattuizione vincolante per le parti fosse quella ricavata dalla prescrizione di tale norma (secondo cui il contratto doveva avere ad oggetto un’unica edizione per il numero massimo di duemila esemplari), solo dopo aver concretamente appurato che gli odierni contendenti sarebbero addivenuti a quella pattuizione se avessero conosciuto la nullità, come previsto dal cit. art. 1424 c.c.. Una indagine siffatta, ancorata all’intento pratico perseguito dai contraenti (cfr. in tema Cass. 27 febbraio 2002, n. 2912) non poteva essere esclusa dalla generica circostanza, di cui è parola nella prima pronuncia di questa Corte, secondo cui le parti avrebbero voluto stipulare un contratto di edizione per edizione.

E’ da precisare che sul punto non può essersi formato alcun giudicato, giacchè quest’ultimo non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia (per tutte: Cass. 16 maggio 2017, n. 12202): ai fini del giudicato è cioè necessario individuare una statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass. 28 febbraio 2012, n. 16583). Il dato dell’ipotetica volontà delle parti di concludere il contratto di edizione per edizione non integra la detta statuizione minima in punto di conversione del contratto nullo, ma esprime un semplice dato di fatto, assolutamente generico, che, in mancanza dell’indagine di cui si è detto (vertente sul rapporto di continenza tra i contratti e sulla concreta volontà negoziale degli stipulanti), non può essere posto alla base di alcun giudicato incidente sulla fattispecie di cui all’art. 1424 c.c..

Nella precorsa fase di merito andava dunque accertato se, a fronte delle due pattuizioni nulle, concernenti opere la cui pubblicazione, solo nella prima edizione, doveva rispettivamente raggiungere diecimila e cinquemila copie, potesse supporsi che le parti stesse avrebbero concluso due contratti di edizione per un massimo di duemila esemplari. In altri termini, l’astratta volontà di perfezionare, in luogo del contratto di edizione a termine, un contratto di edizione per edizione, avrebbe dovuto comunque misurarsi con la precisa connotazione che tale contratto, nella possibile intenzione delle parti, avrebbe assunto in concreto.

2.1. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

3. – La sentenza va quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in altra composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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