Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25332 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. II, 11/10/2018, (ud. 21/02/2018, dep. 11/10/2018), n.25332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4357/2017 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

09/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/02/2018 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.T. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il Ministero della Giustizia, che resiste con controricorso, avverso il decreto 9.7.2016 della Corte di appello di Catanzaro ex lege n. 89 del 2001, che ha condannato il Ministero all’importo di Euro 1800 ed a metà delle spese delle due fasi davanti alla Corte di appello rispettivamente in Euro 425 e 582,58 ed all’intero per il giudizio in cassazione in Euro 1130,80, applicando per il primo giudizio il D.M. n. 140 del 2012 ed il D.M. n. 55 del 2004 per il giudizio di cassazione ed il secondo giudizio e tenendo conto del comportamento corretto del Ministero che non aveva contestato il diritto ma invocato l’applicazione di criteri equitativi e della parziale soccombenza della ricorrente in ordine alla misura dell’indennizzo.

Parte ricorrente invoca in via preliminare Cass. 24.10.2016 n. 21356, che ha annullato la pronunzia di compensazione sulla scorta di una asserita parziale soccombenza e denunzia violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, vizio di motivazione per contraddittorietà manifesta, motivazione apparente sul ritenuto accoglimento parziale della domanda.

Ciò premesso, si osserva:

Nella fattispecie si lamenta una parziale compensazione delle spese per l’accoglimento della domanda solo in parte e nei limiti quantitativi indicati ma questa Corte (Cass. 12694/2017) in fattispecie analoga ha ritenuto sussistere le gravi ed eccezionali ragioni della compensazione.

E’ sufficiente richiamare la giurisprudenza in tema di compensazione delle spese.

Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c., nel testo anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, poichè il sindacato della S.C., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto od in parte le spese di lite e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni (tra le tante Cass. 6.10.2011 n. 20457, Cass. 17.11.2006 n. 24495, Cass. 31.7.2006 n. 17457).

Il nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, legittima la compensazione delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”; tale disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche” (cfr. Cass. n. 1222/2016; n. 2883/2014); ed ove il giudice abbia esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che non siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere in caso contrario sussistente una violazione di legge (cfr. Cass. n. 12893/2011).

Questa Corte Suprema già in precedenza (Cass. n. 9262/2006) ha statuito che in materia di spese processuali, con riferimento alla compensazione delle stesse, l’orientamento secondo cui il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso procedimento formativo della volontà decisionale, ha trovato conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2, ha introdotto l’obbligo del giudice di indicare i motivi della compensazione, ma soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio e poi prorogata al 1 marzo 2006.

Il principio generale (art. 91 c.p.c.) che il costo del processo è a carico del soccombente e che il giudice possa compensare le spese comporta che anche detto potere di compensazione (impropriamente definito discrezionale) debba essere adeguatamente motivato (art. 111 Cost., comma 6), (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455).

La valutazione globale si sottrae alle censure, non essendo stato violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ed il ricorrente non può dolersi della parziale compensazione.

Donde il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese attesa la particolarità della controversia.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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