Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25331 del 25/10/2017
Cassazione civile, sez. I, 25/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.25/10/2017), n. 25331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
C.d.T.C., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Gianvincenzo Angelini De Miccolis e Gaetano Di Muro, come da mandato
in calce al ricorso, in cui ha pure dichiarato di eleggere domicilio
presso lo studio del secondo, alla via Imbriani n. 48 in Bari, e
presso lo studio dell’Avv. Pietro Troianiello, alla via della
Giuliana n. 58 in Roma;
– ricorrente –
contro
M.E.N., Ma.Ro. (amministratore di
sostegno di M.E.N.),
C.d.T.A.M., V.D. e V.G.;
– resistenti non costituiti –
avverso la sentenza n. 543 pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari
il 20.3.2015, e depositata il 2 aprile 2015;
letta la requisitoria scritta fatta pervenire dal sostituto
Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, che ha domandato
rigettarsi il ricorso;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
La Corte osserva:
Fatto
FATTI DI CAUSA
con la sentenza impugnata, n. 364/2015, la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’impugnativa proposta dall’odierno ricorrente, ed ha pertanto confermato l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di M.E.N., nonchè la nomina della persona dell’amministratore.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, C.d.T.C.. Le controparti che hanno ricevuto notifica non si sono costituite.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte non è in condizione di procedere all’esame del merito del ricorso.
Risulta, infatti, dalla decisione impugnata, che sono state parti del grado di giudizio celebrato innanzi alla Corte d’Appello di Bari, anche V.D. e V.G., cui però il ricorrente non risulta aver notificato l’atto introduttivo del giudizio di legittimità.
Occorre pertanto ordinare l’integrazione del contradditorio in loro favore, nel termine indicato in dispositivo.
Il ricorrente provvederà anche a documentare che l’Avv. Ma.Ro., cui ha notificato il ricorso quale amministratore di sostegno, effettivamente riveste la qualità.
PQM
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di V.D. e V.G., a cura del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Dispone, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione del presente provvedimento, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017